g-docweb-display Portlet

Parere sullo schema di decreto e i relativi allegati concernente l’Anagrafe Nazionale degli Assistiti (ANA) - 23 ottobre 2025 [10195312]

Stampa Stampa Stampa
PDF Trasforma contenuto in PDF

[doc. web n. 10195312]

Parere sullo schema di decreto e i relativi allegati concernente l’Anagrafe Nazionale degli Assistiti (ANA) - 23 ottobre 2025

Registro dei provvedimenti
n. 623 del 23 ottobre 2025

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia e l'avv. Guido Scorza, componenti, e il cons. Angelo Fanizza, segretario generale;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, “Regolamento generale sulla protezione dei dati” (di seguito “Regolamento”);

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (d.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, di seguito “Codice”);

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° giugno 2022 sull’Anagrafe Nazionale degli Assistiti (ANA) su cui il Garante ha reso il parere del 24 febbraio 2022, doc. web n. 9751939;

VISTO l'art. 12 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante “Fascicolo sanitario elettronico, sistemi di sorveglianza nel settore sanitario e governo della sanità digitale”;

VISTO il decreto del Ministro della salute e del sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega all’innovazione tecnologica, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze del 7 settembre 2023, recante “Fascicolo sanitario elettronico 2.0” (FSE 2.0) su cui il Garante ha reso il proprio parere l’8 giugno 2023, doc. web n. 9900433;

VISTO l’art. 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, concernente l’istituzione del Sistema Tessera Sanitaria (TS) da parte del Ministero dell’economia e delle finanze;

VISTA la nota del 26 settembre 2025 con la quale il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha trasmesso al Garante, per il prescritto parere di competenza, lo schema di decreto predisposto congiuntamente con il Ministero della salute, il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché con le regioni e le province autonome, al fine di aggiornare con nuovi dati e servizi gli allegati B, C e D del DPCM 1° giugno 2022, concernenti, rispettivamente, i dati, le misure di sicurezza e i processi da implementare nell’ANA di cui all’articolo 62-ter del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD);

TENUTO CONTO che, con nota del 7 ottobre 2025, prot. n. 132318, l’Ufficio ha chiesto al Ministero proponente di integrare la documentazione trasmessa con la prevista Relazione illustrativa in cui evidenziare i nuovi dati e servizi introdotti negli allegati al DPCM del 1° giugno 2022 e i motivi della suddetta integrazione, al fine di consentire all’Autorità di valutare che le modifiche proposte siano conformi alla disciplina sulla protezione dei dati personali con particolare riferimento al principio di proporzionalità del trattamento e che, in attesa di tale documentazione, sono stati sospesi i termini per l’adozione del richiesto parere;

VISTA la nota del 13 ottobre 2025, con cui il Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha integrato lo schema di decreto con una Relazione illustrativa, concordata con il Ministero della salute, in cui sono state specificate le ragioni che hanno reso necessario introdurre ciascun nuovo dato e servizio e che erano state evidenziate all’Ufficio nel corso delle interlocuzioni informali che hanno preceduto l’invio dello schema di parere;

CONSIDERATO che l’art. 19, comma 2 del predetto DPCM prevede che, ove necessario, gli allegati B, C, D siano aggiornati con decreto del Ragioniere generale dello Stato per corrispondere a nuove esigenze informative o di sicurezza e alla necessità di realizzare ulteriori servizi per le finalità previste dalla legislazione in materia sanitaria;

CONSIDERATO che lo schema di decreto in esame, in attuazione del citato art. 19, comma 2 del DPCM 1° giugno 2022, sostituisce gli allegati B), C) e D) dello stesso decreto, proprio al fine di corrispondere a nuove esigenze informative e di servizi;

TENUTO CONTO che, secondo quanto indicato nella Relazione illustrativa e nella nota di trasmissione, le predette integrazioni sono state proposte al fine di recepire quanto emerso nell’ambito del gruppo di lavoro per l’attuazione dell’ANA, che vede coinvolti i predetti Ministeri, il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri, le regioni e le province autonome;

CONSIDERATO che lo schema di decreto si compone di 3 articoli e di 3 allegati e che, in particolare, alla disposizione sulle definizioni (art. 1) segue quella relativa agli ulteriori dati e servizi indicati negli allegati B, C e D del DPCM 1° giugno 2022 (art. 2) e all’impatto finanziario (art. 3) e che i tre allegati (all. 1-3) sostituiscono rispettivamente gli allegati B), C) e D) del citato DPCM 1° giugno 2022;

CONSIDERATO che lo schema di decreto, come evidenziato nella richiamata Relazione illustrativa, introduce nei suddetti allegati B e D i seguenti ulteriori dati e servizi:

a) Anagrafica delle ASL. Inserimento dell’informazione relativa alle coordinate geografiche della ASL per consentire, per finalità di cura, l’individuazione della ASL geograficamente più vicina all’assistito;

b) Distretto e codice municipio. Inserimento delle informazioni e dei servizi relativi al distretto e al codice municipio, nel caso di comune multi-ASL (es. residenti nel Comune di Roma), ai fini della corretta associazione della ASL all’assistito;

c) Dati anagrafici. Integrazione delle informazioni ricevute dall’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR) o dall’Anagrafe Tributaria (AT) per i soggetti non presenti in ANPR, con gli ulteriori dati necessari ai fini del corretto allineamento delle informazioni tra ANA e le banche dati già istituite a livello regionale e nazionale, incluso il dato relativo al codice ISO-stato di nascita, necessario per l’analisi degli assistiti stranieri in Italia;

d) Notifiche anagrafiche. Integrazione delle notifiche anagrafiche alle regioni, province autonome, ASL e Servizi territoriali per l’assistenza sanitaria al personale navigante, marittimo e dell’aviazione civile (SASN) con l’informazione relativa alla cittadinanza, al fine di consentire l’individuazione del corretto profilo di assistenza del soggetto, tenuto conto che i cittadini italiani, comunitari ed extracomunitari hanno profili di assistenza diversi in termini di durata dell’assistenza e di documentazione da rendere disponibile per l’scrizione e la scelta del medico;

e) Dati della residenza o domicilio o dimora. Integrazione dei dati di dettaglio ricevuti dall’ANPR, o dall’AT se non presenti in ANPR, necessari ai fini della corretta identificazione della posizione dell’assistito anche in caso di gestione di emergenze sanitarie. Inoltre, è stata inclusa anche l’informazione inerente allo stato estero di residenza per AIRE, necessaria alle ASL per la gestione delle operazioni di compensazione delle spese sanitarie per le prestazioni erogate in territorio italiano;

f) Gestione del trasferimento di residenza/assistenza. Gestione del colloquio tra ANA e la Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND) che, nel caso di ritardo della comunicazione del trasferimento di residenza da ANPR ad ANA, qualora il cittadino si presenti alla ASL per la scelta del MMG/PLS, consente all’operatore ASL di verificare la presenza della richiesta di cambio di residenza presentata dal cittadino tramite il portale ANPR;

g) Tipologia di assistenza. Integrazione dei dati sanitari dei soggetti presenti in ANA con la tipologia di assistenza di cui all’allegato E del DPCM 1° giugno 2022, come modificato dal decreto del Ministero della salute 14 maggio 2025;

h) Esenzioni per patologia. Integrazione dei dati relativi alle esenzioni per patologia con il codice di malattia (c.d. sub-codice) e l’elenco delle relative prestazioni associate all’esenzione anche ai fini della disponibilità di tali informazioni nel libretto sanitario dematerializzato di cui all’art. 12 del DPCM 1° giugno 2022. È stato, inoltre, previsto, per uniformità di gestione in tutto il territorio nazionale, che i codici di esenzione per patologia (nazionali e regionali, inclusi eventuali sottocodici e prestazioni collegate) siano resi disponibili ad ANA dal Sistema Tessera Sanitaria (TS), che ne cura anche gli aggiornamenti, come già avviene per i codici delle esenzioni da reddito;

i) Esenzioni da reddito. Ai fini dell’utilizzo delle informazioni già esistenti nel Sistema TS, è stato previsto che siano resi disponibili ad ANA le eventuali autocertificazioni di esenzione per reddito comunicate allo stesso Sistema TS dalle regioni, province autonome, dalle ASL o dal Ministero della salute per gli assistiti del SASN;

j) Medico associato all’assistito. Inserimento del processo di verifica dell’esistenza del medico associato all’assistito dalla regione, ASL, SASN nell’anagrafe dei medici. Inoltre, ai fini della comunicazione al medico della cancellazione di un soggetto dall’elenco dei propri assistiti (es. revoca della scelta) è stato previsto l’inserimento, tra i dati relativi ai medici SSN, dell’indirizzo PEC del medico stesso;

k) Notifiche sanitarie. Integrazione delle notifiche sanitarie alle regioni e province autonome, alle ASL e al SASN con le informazioni relative all’associazione dell’assistito con le esenzioni nazionali per patologia e condizione o per reddito, ai sensi dell’art. 10, comma 1, del DPCM 1° giugno 2022, il quale prevede che, nel caso di trasferimento di residenza del soggetto, ANA provveda, tra l’altro, a comunicare le condizioni di esenzione già riconosciute. Inoltre, in relazione ai dati sanitari comunicati, è stato previsto di non trasmettere l’informazione relativa alla regione o provincia autonoma o ASL di assistenza, ai fini della tutela dei soggetti sotto protezione;

l) Deleghe. Ai fini dell’utilizzo delle informazioni che saranno rese disponibili, a livello nazionale nel Sistema Gestione Deleghe (SGD), è stato previsto che, nelle more dell’operatività dello stesso, ANA acceda all’Infrastruttura Nazionale per l’Interoperabilità del FSE (INI) per interrogare la delega dell’interessato, registrata nell’Anagrafe consensi e revoche di cui all’art. 11, comma 11, del d.m. del 7 settembre 2023 sul FSE 2.0;

CONSIDERATO che, con riferimento all’Allegato C, al fine di semplificare le attività delle regioni e delle province autonome, è stato previsto che i Sistemi di Accoglienza Regionale (SAR), il SASN e le ASL, rendano disponibile ad ANA un’asserzione firmata con la quale dichiarano che l’operazione è stata eseguita da un operatore conosciuto dai medesimi SAR, dalla ASL, dal SASN, oppure in caso di operatore virtuale, in conformità alle specifiche sulla autenticazione a due o più fattori previste dal CAD;

TENUTO CONTO delle esigenze manifestate nell’ambito del gruppo di lavoro per l’attuazione dell’ANA e delle motivazioni addotte dalle amministrazioni proponenti in ordine alla necessità di integrare la disciplina sull’ANA con nuovi dati e servizi che erano state già espresse nel corso delle interlocuzioni informali che hanno preceduto l’invio dello schema di decreto;

PRESO ATTO che lo schema di decreto trasmesso e i relativi allegati tengono conto delle osservazioni espresse dall’Ufficio nell’ambito delle predette interlocuzioni informali e che hanno riguardato, in particolare:

l’ambito di applicazione del decreto al fine di limitare le integrazioni solo a quelle previste dall’art. 19, comma 2 del DPCM 1° giugno 2022;

la valutazione circa la proporzionalità dei trattamenti effettuati in relazione ai nuovi dati e servizi offerti in ANA attraverso un’analisi puntuale dei dati richiesti per le integrazioni sopra descritte;

RITENUTO di non dover formulare rilievi sullo schema di decreto trasmesso e sui relativi allegati, atteso che, nel recepire tutte le osservazioni formulate dall’Ufficio, è stata puntualmente motivata l’esigenza di introdurre in ANA ciascun nuovo dato e servizio, mantenendo il complesso di misure di garanzia dell’Anagrafe già ritenute dall’Autorità, nel richiamato parere del 2022, appropriate a tutelare i diritti fondamentali e gli interessi delle persone fisiche coinvolte nelle operazioni di trattamento dei dati personali dando effettiva applicazione ai principi di protezione dei dati personali;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale reggente ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni;

TUTTO CIÒ PREMESSO, IL GARANTE

ai sensi dell’art. 58, par. 3, lett. b), del Regolamento esprime parere favorevole sullo schema di decreto e i relativi allegati del Ministero dell’economia e delle finanze, attuativo dell’art. 19, comma 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° giugno 2022, concernente l’Anagrafe Nazionale degli Assistiti (ANA) predisposto congiuntamente con il Ministero della salute, il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché con le regioni e le province autonome, che aggiorna gli allegati B, C e D del decreto 1° giugno 2022.

Roma, 23 ottobre 2025

IL PRESIDENTE
Stanzione

IL RELATORE
Cerrina Feroni

IL SEGRETARIO GENERALE
Fanizza