Parere su istanza di accesso civico - 7 novembre 2025 [10195762]
Parere su istanza di accesso civico - 7 novembre 2025 [10195762]
[doc. web n. 10195762]
Parere su istanza di accesso civico - 7 novembre 2025
Registro dei provvedimenti
n. 660 del 7 novembre 2025
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27/4/2016, «relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)» (di seguito “RGPD”);
VISTO l’art. 154, comma 1, lett. g), del Codice in materia di protezione dei dati personali - d.lgs. 30/6/2003, n. 196 (di seguito “Codice”);
VISTO l’art. 5, del d.lgs. n. 33 del 14/3/2013, recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;
VISTA la Determinazione n. 1309 del 28/12/2016 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione-ANAC, adottata d’intesa con il Garante, intitolata «Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico di cui all’art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013», in G.U. serie generale n. 7 del 10/1/2017 e in https://www.anticorruzione.it/-/determinazione-n.-1309-del-28/12/2016-rif.-1 (di seguito “Linee guida dell’ANAC in materia di accesso civico”);
VISTO il provvedimento del Garante n. 521 del 15/12/2016, contenente la citata «Intesa sullo schema delle Linee guida ANAC recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico», in www.gpdp.it, doc. web n. 5860807;
VISTA la richiesta di parere del Responsabile della prevenzione della corruzione del Comune di Luogosano, presentata ai sensi dell’art. 5, comma 7, del d.lgs. n. 33/2013 recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;
CONSIDERATO che il predetto art. 5, comma 7, prevede che il Garante si pronunci entro il termine di dieci giorni dalla richiesta;
RITENUTO che il breve lasso di tempo per rendere il previsto parere non permette allo stato la convocazione in tempo utile del Collegio del Garante;
RITENUTO quindi che ricorrono i presupposti per l’applicazione dell’art. 5, comma 7, del Regolamento n. 1/2000 sull’organizzazione e il funzionamento dell’ufficio del Garante, nella parte in cui è previsto che «Nei casi di particolare urgenza e di indifferibilità che non permettono la convocazione in tempo utile del Garante, il presidente può adottare i provvedimenti di competenza dell’organo, i quali cessano di avere efficacia sin dal momento della loro adozione se non sono ratificati dal Garante nella prima riunione utile, da convocarsi non oltre il trentesimo giorno» (in www.gpdp.it, doc. web, n. 1098801);
Vista la documentazione in atti;
PREMESSO
Con la nota in atti, il Responsabile della prevenzione della corruzione del Comune di Luogosano ha chiesto al Garante il parere previsto dall’art. 5, comma 7, del d. lgs. n. 33/2013, per una richiesta di riesame a lui presentata nell’ambito del procedimento relativo a un accesso civico.
Dalla documentazione agli atti, risulta infatti che uno stesso soggetto ha dapprima presentato un’istanza di accesso ai documenti amministrativi al Comune ai sensi della l. n. 241 del 7/8/1990 per avere informazioni sulla posizione all’interno dell’ente di un soggetto identificato in atti e in particolare per ricevere gli «atti amministrativi integrali riguardanti la [relativa] posizione […] nell’ambito del progetto comunale collegato al Programma [PNRR] GOL (Garanzia Occupabilità Lavoratori), ed in particolare: determina di incarico o atto di conferimento; contratto, disciplinare o convenzione stipulata; progetto/programma di riferimento in cui è stato inserito; ogni altro atto amministrativo connesso al suddetto incarico». A seguito del diniego opposto dall’amministrazione per motivi di riservatezza del controinteressato, lo stesso soggetto istante ha presentato una distinta istanza di accesso civico generalizzato ai sensi dell’art. 5, comma 2, del d. lgs. 33/2013, chiedendo, in particolare, i documenti di seguito indicati:
«1. Copia integrale delle deliberazioni di Giunta Comunale n. 56/2024 e n. 65/2024, con cui il Comune ha aderito al Programma GOL Regione Campania;
2. Copia degli avvisi pubblici/bandi utilizzati per la selezione dei tirocinanti, con i relativi criteri di valutazione;
3. Copia delle graduatorie/elenco degli ammessi al tirocinio presso il Comune di Luogosano, comprensive degli atti di approvazione;
4. Copia delle determine dirigenziali di attivazione dei tirocini e di assegnazione ai vari uffici comunali;
5. Copia dei contratti, disciplinari o convenzioni stipulati con i tirocinanti, comprensivi delle clausole relative a ruolo, funzioni, durata e indennità (con oscuramento dei soli dati personali non pertinenti come codice fiscale, recapiti, indirizzo);
6. Copia degli atti di convenzione o protocolli d’intesa tra Comune di Luogosano, Regione Campania o altri enti, relativi all’attuazione del Programma GOL;
7. Ogni ulteriore documento amministrativo connesso alla gestione e all’attivazione dei tirocini finanziati con il Programma GOL».
Nell’istanza di accesso è precisato di non avere interesse a ricevere «dati sensibili non pertinenti», di cui viene chiesto l’oscuramento.
Dagli atti risulta che l’amministrazione, nonostante l’invio di un sollecito, non ha riscontrato la domanda di accesso civico del soggetto istante. Per tale motivo, quest’ultimo ha presentato una richiesta di riesame al Responsabile della prevenzione della corruzione del Comune di Luogosano, insistendo nella propria richiesta. Al riguardo è stato, fra l’altro, rappresentato che «Gli atti richiesti non conte[rrebbero] informazioni private ma riguard[erebbero] la gestione di tirocini finanziati con fondi pubblici, per i quali la cittadinanza ha diritto alla massima conoscibilità».
OSSERVA
1. Introduzione
La disciplina di settore in materia di accesso civico contenuta nel d.lgs. n. 33/2013 prevede che «allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall’articolo 5-bis» (art. 5, comma 2).
La medesima normativa sancisce che l’accesso civico è rifiutato, fra l’altro, «se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela [della] protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia» (art. 5-bis, comma 2, lett. a). Per dato personale si intende «qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»)» e si considera “identificabile” «la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all’ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale» (art. 4, par. 1, n. 1, RGPD).
Ciò premesso, occorre avere presente che nelle valutazioni da effettuare in ordine alla possibile ostensione di dati personali (o documenti che li contengono) tramite l’istituto dell’accesso civico, deve essere tenuto in considerazione che – a differenza dei documenti a cui si è avuto accesso ai sensi della l. n. 241/1990 – i dati e i documenti che si ricevono a seguito di una istanza di accesso civico divengono «pubblici e chiunque ha diritto di conoscerli, di fruirne gratuitamente e di utilizzarli e riutilizzarli ai sensi dell’articolo 7», sebbene il loro ulteriore trattamento vada in ogni caso effettuato nel rispetto dei limiti derivanti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali (art. 3, comma 1, del d.lgs. n. 33/2013). Di conseguenza, è anche alla luce di tale amplificato regime di pubblicità dell’accesso civico che va valutata l’esistenza di un possibile pregiudizio concreto alla protezione dei dati personali dei soggetti controinteressati, in base al quale decidere se rifiutare o meno l’accesso ai dati, informazioni o documenti richiesti.
Inoltre, è necessario rispettare, in ogni caso, i principi sanciti nel RGPD di «limitazione della finalità» e di «minimizzazione dei dati», in base ai quali i dati personali devono essere «raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo che non sia incompatibile con tali finalità», nonché «adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati» (art. 5, par. 1, lett. b e c, del RGPD).
In tale contesto, occorre altresì tenere conto delle ragionevoli aspettative di confidenzialità degli interessati e della non prevedibilità delle conseguenze derivanti a questi ultimi dalla conoscibilità da parte di chiunque dei dati personali richiesti (cfr. par. 8.1 delle Linee guida dell’ANAC in materia di accesso civico, cit.).
2. Il caso sottoposto all’attenzione del Garante
Oggetto di accesso civico nel caso in esame sono numerosi documenti riguardanti la gestione e l’attivazione del Programma PNRR “Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori” (GOL), quali: delibere della Giunta comunale; avvisi pubblici o bandi utilizzati per la selezione dei tirocinanti e i relativi criteri di valutazione; graduatorie o elenco degli ammessi al tirocinio comprensive degli atti di approvazione; determine dirigenziali di attivazione dei tirocini e di assegnazione ai vari uffici comunali; contratti stipulati con i tirocinanti comprensivi delle clausole relative a ruolo, funzioni, durata e indennità; convenzioni e protocolli d’intesa fra il Comune e agli enti relativi all’attuazione del programma GOL.
Si rileva, in via preliminare, che diversi documenti oggetto di accesso civico sono già oggetto di pubblicazione, come ad esempio le Delibere n. 56/2024 e n. 65/2024, che risultano attualmente rinvenibili sul sito web istituzionale del Comune, con la conseguenza che per i documenti oggetto di pubblicazione non ha senso la presentazione di un’istanza di accesso civico generalizzato, considerando che sono già liberamente accessibili.
Quanto al resto della documentazione richiesta, dall’istruttoria è emerso che il Programma «G.O.L.: Garanzia di occupabilità dei lavoratori» è nuova misura di politica del lavoro messa in atto dalla Regione Campania grazie ai finanziamenti del PNRR. Tale programma prevede l’attivazione di servizi volti alla riqualificazione/qualificazione delle competenze e all’inserimento lavorativo. La particolarità di tale programma risiede nella categoria dei destinatari, in quanto a esso possono partecipare esclusivamente:
- beneficiari di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro;
- beneficiari di ammortizzatori sociali in assenza di rapporto di lavoro, quali percettori di indennità di disoccupazione (NASPI o DIS-COLL);
- beneficiari di sostegno al reddito di natura assistenziale, quali percettori del reddito di cittadinanza;
- lavoratori fragili o vulnerabili: donne in condizioni di svantaggio, persone con disabilità, lavoratori maturi (55 anni e oltre), persone che sono in carico o sono segnalate dagli enti che operano nel sistema dei servizi sociali o sociosanitari e/o sono inserite in progetti/interventi di inclusione sociale;
- disoccupati senza sostegno al reddito: disoccupati da almeno sei mesi, altri lavoratori con minori opportunità occupazionali (giovani e donne, anche non in condizioni di fragilità), lavoratori autonomi che cessano l’attività o con redditi molto bassi;
- lavoratori con redditi molto bassi (cc.dd. working poor), il cui reddito da lavoro dipendente o autonomo sia inferiore alla soglia dell’incapienza secondo la disciplina fiscale;
- giovani con meno di 30 anni che non studiano, non lavorano e non partecipano a percorsi formativi (Neet/Non Neet).
Ai fini dell’istruttoria e delle valutazioni di questa Autorità, il Responsabile della prevenzione della corruzione ha inviato un estratto riguardante i documenti oggetto di accesso civico. A seguito dell’analisi della documentazione ricevuta, è emerso che la documentazione è di diverso tipo e riguarda, principalmente, la gestione dei tirocini con riferimenti a dati e informazioni personali di diversa natura e specie.
Nello specifico, si tratta di documenti dai quali emerge che il Comune ha individuato una società cooperativa esterna «quale soggetto promotore accreditato, per l’attivazione e la gestione dei tirocini finalizzati all’inclusione sociale» e ha avviato specifici tirocini, non costituenti alcun rapporto di lavoro, di «orientamento, formazione e inserimento/reinserimento», finalizzati all’inclusione sociale, all’autonomia delle persone e alla riabilitazione, attivati in via prioritaria «a favore di persone in condizioni di vulnerabilità già prese in carico dal servizio sociale professionale e/o dai servizi sanitari competenti» (cfr. Del. G.C. nn. 54 e 65 del 2024, pubblicate online).
In tale contesto, per i profili di competenza di questa Autorità, si rileva che non può essere rifiutato l’accesso civico – ai sensi dell’art. 5-bis, comma 2, lett. a), del d. lgs. n. 33/2013 – a documenti che non contengono dati personali come, ad esempio, avvisi pubblici o bandi utilizzati per la selezione dei tirocinanti o ai criteri di valutazione oppure a documenti che contengono dati e informazioni societarie o che non riguardano persone fisiche e non rientrano, come tali, nella citata definizione di cui all’art. 4, par. 1, n. 1, del RGPD.
Quanto ai restanti documenti riguardanti i soggetti partecipanti alla procedura per l’affidamento dei tirocini formativi attivati presso il Comune aderente Programma GOL (quali graduatorie, elenco degli ammessi, atti di approvazione, determine di attivazione dei tirocini e assegnazione agli uffici, contratti o convenzioni con i tirocinanti comprensive di ruolo, funzioni durata e indennità), dall’esame degli atti inviati ai fini dell’istruttoria, non emergono invece elementi che – ai sensi della normativa vigente e delle indicazioni contenute nelle Linee guida dell’ANAC in materia di accesso civico – possano consentire di accordare, nello specifico caso in esame, l’accesso civico generalizzato richiesto. Al riguardo, infatti, non può essere condivisa l’osservazione riportata dal soggetto istante nell’istanza di riesame a sostegno della propria richiesta di accesso, secondo la quale che «Gli atti richiesti non conte[rrebbero] informazioni private ma riguard[erebbero] la gestione di tirocini finanziati con fondi pubblici, per i quali la cittadinanza ha diritto alla massima conoscibilità».
Ciò in quanto dagli atti risulta che l’istanza di accesso civico, per come formulata, ha a oggetto un’ampia documentazione, contenente dati personali delicati, eccedenti, sproporzionati riferiti a soggetti fragili che versano in condizioni di vulnerabilità e, in taluni casi, anche idonei a rivelare lo stato di salute.
La documentazione richiesta comprenderebbe infatti tutte le domande dei candidati (fra cui anche rinunciatari e soggetti non selezionati) con i relativi curriculum e relativi dati personali (nominativo, data e luogo nascita, residenza, recapito e-mail, codice fiscale, numero di cellulare), nonché titolo di studio, esperienze, lavoro ricercato, disponibilità orario, eventuale iscrizione negli elenchi di collocamento riservato alle persone affette da disabilità di cui alla l. n. 68 del 12/3/1999 (ossia un dato sulla salute), singole specificazioni in ordine alle difficoltà personali. Fra gli atti oggetto di accesso civico risultano, inoltre, i progetti personalizzati di inclusione e le schede dei soggetti selezionati per l’attivazione del tirocinio corredati della copia del documento di riconoscimento o della tessera sanitaria, del curriculum e del patto di servizio personalizzato, con la specificazione dei dati personali (fra cui anche l’iban), della presa in carico da parte dei servizi sociali (o della segnalazione per la presa in carico da parte dei servizi sociali), della sede del tirocinio, dell’orario di lavoro, delle mansioni affidate e dei doveri, nonché dei dati personali del relativo tutor (nominativo, codice fiscale, e-mail e recapito telefonico, qualifica e documento di riconoscimento). Nelle schede sono inoltre riportate valutazioni psico-attitudinali e risposte fornite al colloquio individuale.
In tale contesto, si rileva in primo luogo che debba essere rifiutato l’accesso civico, senza necessità di dover svolgere ulteriori valutazioni di merito in ordine alla sussistenza di un eventuale pregiudizio concreto agli interessi dei soggetti controinteressati (cd. «eccezione assoluta»), ai dati sulla salute e ai documenti che contengono «informazioni di carattere psicoattitudinale» prodotti nei procedimenti selettivi (cfr. art. 24, comma 1, lett. d, della l. n. 241/1990). Ciò in quanto l’accesso civico è “escluso” – secondo l’art. 5-bis, comma 3, d. lgs. n. 33/2013 – nei casi in cui sussiste un divieto di divulgazione come per i dati sulla salute (art. 2-septies, comma 8, del Codice; art. 7-bis, comma 6, del d. lgs. n. 33/2013), nonché nei casi di cui all’art. 24, comma 1, della l. n. 241/1990 (per l’esclusione dell’accesso civico a dati sulla salute cfr. provv. n. 598 del 15/12/2023, in www.gpdp.it, doc. web n. 9976123; n. 358 del 31/10/2022, ivi, doc. web n. 9830919; n. 137 del 22/4/2022, ivi, doc. web n. 9774019; n. 157 del 23/4/2021, ivi, doc. web n. 9582723; n. 188 del 10/4/2017, ivi, doc. web n. 6383249; n. 206 del 27/4/2017, ivi, doc. web n. 6388689; n. 98 del 22/2/2018, ivi, doc. web n. 8165944; n. 226 del 16/4/2018, ivi, doc. web n. 8983848; n. 2 del 10/1/2019, ivi, doc. web n. 9084520).
Quanto agli altri dati personali, anche volendo oscurare – come chiesto dal soggetto istante – i dati evidentemente eccedenti come codice fiscale, recapiti, indirizzi oppure codici iban e documenti di riconoscimento e tessere sanitarie nonché risposte fornite al colloquio individuale e dati dei tutor – si rileva che, con specifico riferimento al caso in esame, anche solo l’ostensione dell’identità dei candidati o dei soggetti ammessi ai tirocini nell’ambito del progetto GOL – riservati a persone con le difficoltà prima descritte – è idonea a rivelare la condizione di fragilità o vulnerabilità dei soggetti interessati (legata anche al mercato del lavoro), nonché la conseguente condizione disagio economico-sociale. Si tratta, chiaramente, di informazioni che, per motivi individuali, non sempre si desidera portare a conoscenza di soggetti estranei e la cui diffusione non è permessa, peraltro, neanche dalla disciplina in materia di trasparenza, laddove è previsto – seppur con riferimento agli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi o vantaggi economici a persone fisiche – che è «esclusa la pubblicazione dei dati identificativi delle persone fisiche destinatarie dei [predetti] provvedimenti […] qualora da tali dati sia possibile ricavare informazioni relative […] alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati» (art. 26, comma 4, d. lgs. n. 33/2013).
L’ostensione dei documenti richiesti – tenendo contro della tipologia e della natura dei dati e delle informazioni personali ivi contenuti, nonché della condizione dei soggetti interessati e del particolare regime di pubblicità dei dati e delle informazioni che si ricevono tramite l’istituto dell’accesso civico (cfr. art. 3, comma 1, del d. lgs. n. 33/2013) – determina quindi un’interferenza ingiustificata e sproporzionata nei diritti e libertà dei tirocinanti controinteressati (i quali, peraltro, non risulta che siano stati coinvolti nel procedimento di accesso civico impedendo loro di presentare una eventuale opposizione motivata), arrecando a questi ultimi proprio quel pregiudizio concreto alla tutela della protezione dei dati personali previsto dall’art. 5-bis, comma 2, lett. a), del d. lgs. n. 33/2013 (cfr. anche art. 5, par. 1, lett. c, del RGPD). Bisogna inoltre considerare le ragionevoli aspettative di confidenzialità dei controinteressati che hanno partecipato alla selezione in relazione al trattamento dei propri dati personali al momento in cui questi sono stati raccolti dall’amministrazione, nonché la non prevedibilità, al momento della raccolta dei dati, delle conseguenze derivanti a quest’ultimi dalla eventuale conoscibilità da parte di chiunque dei dati richiesti tramite l’accesso civico e dall’eventuale trattamento da parte di terzi non autorizzati per finalità non conosciute o conoscibili (cfr. par. 8.1 delle Linee guida dell’ANAC in materia di accesso civico, cit.).
TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE
esprime parere nei termini suesposti in merito alla richiesta del Responsabile della prevenzione della corruzione del Comune di Luogosano, ai sensi dell’art. 5, comma 7, del d. lgs. n. 33/2013.
In Roma, 7 novembre 2025
IL PRESIDENTE
Stanzione
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