Parere su uno schema di decreto in tema di albo dei consulenti tecnici...
Parere su uno schema di decreto in tema di albo dei consulenti tecnici di ufficio - 13 novembre 2025 [10196765]
[doc. web n. 10196765]
Parere su di uno schema di decreto di novella del decreto ministeriale 4 agosto 2023 n. 109, contenente il “Regolamento relativo all’individuazione di ulteriori categorie dell’albo dei consulenti tecnici di ufficio e dei settori di specializzazione di ciascuna categoria, ai requisiti per l’iscrizione all’albo e alla formazione, tenuta e aggiornamento dell’elenco nazionale di cui all'articolo 24-bis delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, ai sensi dell’articolo 13, quarto comma, delle medesime disposizioni per l’attuazione, come aggiunto dall’art 4, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149” - 3 novembre 2025
Registro dei provvedimenti
n. 663 del 13 novembre 2025
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Nella riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vice presidente, il dott. Agostino Ghiglia, componente, e il cons. Angelo Fanizza, segretario generale;
Vista la richiesta di parere del Ministero della giustizia;
Visto il Regolamento (UE) 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati, di seguito: “Regolamento”) e, in particolare, l’articolo 36, paragrafo 4;
Visto il Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (decreto legislativo n. 196 del 2003, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, di seguito: “Codice”) e, in particolare, l’articolo 154, comma 5;
Vista la documentazione in atti;
Viste le osservazioni del segretario generale, rese ai sensi dell’articolo 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;
Relatore la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni;
PREMESSO
Il Ministero della giustizia ha richiesto il parere del Garante su di uno schema di decreto di novella del decreto ministeriale 4 agosto 2023 n. 109, contenente il “Regolamento relativo all’individuazione di ulteriori categorie dell’albo dei consulenti tecnici di ufficio e dei settori di specializzazione di ciascuna categoria, ai requisiti per l’iscrizione all’albo e alla formazione, tenuta e aggiornamento dell’elenco nazionale di cui all'articolo 24-bis delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, ai sensi dell’articolo 13, quarto comma, delle medesime disposizioni per l’attuazione, come aggiunto dall’art 4, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149”.
Su tale schema di regolamento - adottato in attuazione all’articolo 13, comma 4, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, che demanda a tale fonte l’individuazione delle categorie (anche ulteriori rispetto a quelle attuali) e i settori di specializzazione dell’albo dei consulenti tecnici d’ufficio, disciplinato dal medesimo articolo – l’Autorità ha reso parere favorevole il 17 maggio 2023 (doc. web n. 9897647).
Il decreto 109 del 2023, in linea con le disposizioni dell’articolo 13, comma 5, individua i contenuti e le modalità delle comunicazioni funzionali alla formazione, alla tenuta e all'aggiornamento dell'elenco nazionale dei consulenti tecnici d’ufficio e, al suo articolo 2 – oltre all’indicazione delle categorie professionali in cui è suddiviso l’albo dei consulenti tecnici d’ufficio e i relativi settori di specializzazione – individua ulteriori categorie più ricorrenti nella pratica forense, riportate nell’apposito Allegato A, che costituisce parte integrante dello stesso decreto
La novella adegua il testo del decreto alle esigenze emerse nella prassi applicativa, peraltro riguardo all’integrazione − anche a seguito della pronuncia del TAR Lazio n. 12854/2024 − di alcune categorie di consulenti e dei relativi settori di specializzazione, intervenendo altresì nell’ambito dell’interpretariato e della traduzione.
RILEVATO
Lo schema di regolamento – che si compone di soli due articoli – prevede, al suo articolo 1, l’integrale sostituzione dell’Allegato A di cui al decreto n. 109 del 2023, descritta in relazione come preferibile per esigenze di chiarezza e certezza normativa.
In particolare, dunque, come pure indicato nella relazione illustrativa, l’Allegato A integra ulteriormente le categorie (professione sanitaria infermieristica e ostetrica; periti assicurativi; massofisioterapisti e pedagogisti) e i settori di specializzazione (in relazione alla categoria degli interpreti e traduttori) e, inoltre, in ragione della mancata correlazione tra alcune materie riservate esclusivamente all’area della psicologia degli adulti e non all’area della medicina e chirurgia. adegua i contenuti del Regolamento al disposto della citata sentenza n. 12854/2024 del TAR Lazio.
L’allegato viene poi modificato, con specifico riferimento ai settori di specializzazione nell’ambito della categoria degli interpreti e traduttori, per adeguare l’albo alla legge 15 dicembre 1999, n. 482, recante ”Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche”, ricomprendendovi il franco-provenzale, l’albanese storico, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo; inoltre, implementa i settori di specializzazione dei mediatori interculturali, al fine di un loro tendenziale allineamento con i settori di specializzazione della categoria degli interpreti e traduttori.
L’articolo 2 contiene una clausola di invarianza finanziaria.
RITENUTO
Lo schema di regolamento, come indicato nella relazione illustrativa, mira a superare talune criticità emerse in sede di applicazione del decreto 109 del 2023.
Le novelle apportate al decreto sono, infatti, funzionali ad adeguarne i contenuti alla citata sentenza del TAR, con l’inclusione di ulteriori categorie e settori di specializzazione (in relazione alla categoria degli interpreti e traduttori), in una prospettiva di più ampia ridefinizione volta a riconoscere la multidisciplinarietà di taluni settori.
Dal punto di vista della protezione dei dati personali il testo non presenta particolari criticità e, pertanto, non sussistono rilievi da formulare.
IL GARANTE
ai sensi dell’articolo 36, paragrafo 4, del Regolamento, esprime parere favorevole sul proposto schema di regolamento
Roma, 13 novembre 2025
IL PRESIDENTE
Stanzione
IL RELATORE
Cerrina Feroni
IL SEGRETARIO GENERALE
Fanizza
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