Parere sullo schema di decreto del Ministero dell’Istruzione e del Merito...
Parere sullo schema di decreto del Ministero dell’Istruzione e del Merito attuativo dell’art. 1, comma 4, D.L. 9 settembre 2025 n. 127 e dell’art. 11, comma 4, D.M. 10 ottobre 2023, n. 192, concernente l’implementazione del modello di “Curriculum della studentessa e dello studente” - 18 dicembre 2025 [10209920]
[doc. web n. 10209920]
Parere sullo schema di decreto del Ministero dell’Istruzione e del Merito attuativo dell’art. 1, comma 4, D.L. 9 settembre 2025 n. 127 e dell’art. 11, comma 4, D.M. 10 ottobre 2023, n. 192, concernente l’implementazione del modello di “Curriculum della studentessa e dello studente” - 18 dicembre 2025
Registro dei provvedimenti
n. 747 del 18 dicembre 2025
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia e l’avv. Guido Scorza, componenti, e il dott. Luigi Montuori, segretario generale;
VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati – di seguito, Regolamento);
VISTO il d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali” (di seguito, Codice);
VISTA la l. 28 marzo 2003, n. 53, recante «Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale»;
VISTO il d.lgs. 19 novembre 2004, n. 286, recante «Istituzione del Servizio nazionale di valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione, nonché riordino dell'omonimo istituto, a norma degli articoli 1 e 3 della L. 28 marzo 2003, n. 53»;
VISTA la l. 13 luglio 2015, n. 107, che all’articolo 1, comma 28, stabilisce che il Curriculum degli studenti (di seguito, Curriculum), raccoglie tutti i dati utili anche ai fini dell’orientamento e dell’accesso al mondo del lavoro, relativi al percorso degli studi, alle competenze acquisite, alle eventuali scelte degli insegnamenti opzionali, alle esperienze formative svolte anche nell'ambito dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento e alle attività culturali, artistiche, di pratiche musicali, sportive e di volontariato, svolte in ambito extrascolastico e al comma 30 prevede che nell’ambito dell’esame di maturità conclusivo dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado, nello svolgimento dei colloqui, la commissione d’esame tiene conto del Curriculum;
VISTO il d.lgs. 13 aprile 2017, n. 62, recante «Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107»;
VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione 6 agosto 2020, n. 88, recante «Adozione modelli diploma e curriculum dello studente»;
VISTO il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), presentato alla Commissione europea, in data 30 aprile 2021, ai sensi dell'articolo 18 del Regolamento (UE) n. 2021/241, e approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021 e in particolare, la Missione 4 “Istruzione e Ricerca” – Componente 1 “Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università” – Riforma 1.4 “Riforma del sistema di orientamento” del PNRR, finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU;
VISTO il d.l. 22 giugno 2023, n. 75, recante “Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l’organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l’anno 2025” convertito, con modificazioni, dalla l. 10 agosto 2023, n. 112, e, in particolare, l’articolo 21, comma 4-ter, secondo cui il Ministero dell’istruzione e del merito (di seguito, MIM) promuove la progettazione, lo sviluppo e la realizzazione della «Piattaforma Famiglie e Studenti», anche denominata «Unica» (di seguito, anche «Piattaforma»), quale canale unico di accesso al patrimonio informativo detenuto dal MIM e dalle Istituzioni Scolastiche, attraverso il quale famiglie e studenti possono fruire con modalità semplificate dei servizi digitali offerti dal Ministero e dalle Istituzioni Scolastiche;
VISTI il decreto del Ministro dell’istruzione e del merito 10 ottobre 2023, n. 192, avente a oggetto «la disciplina sul trattamento dei dati personali effettuato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito e dalle Istituzioni Scolastiche nell’ambito della Piattaforma» (per il tramite del quale è stato attivato su Unica, tra gli altri, il Servizio Digitale E-Portfolio), e il decreto del Ministro dell’istruzione e del merito 18 giugno 2024, n. 124, recante «Decreto Ministeriale adottato ai sensi dell’articolo 11, comma 4, del decreto ministeriale 10 ottobre 2023, n. 192, concernente la disciplina sul trattamento dei dati personali effettuato dal Ministero dell’istruzione e del merito e dalle Istituzioni Scolastiche nell’ambito dell’abilitazione di nuove utenze ai fini dell’accesso all’area privata della Piattaforma «Unica» e del servizio digitale «Knowledge Area», sui quali il Garante ha reso parere, rispettivamente, con provv. n. 468 del 10 ottobre 2023 e con provv. n. 334 del 6 giugno 2024 (disponibili sul sito istituzionale www.gpdp.it, doc. web nn. 9953443 e 10036855);
VISTO il d.l. 9 settembre 2025, n. 127 recante «Misure urgenti per la riforma dell’esame di Stato del secondo ciclo di istruzione e per il regolare avvio dell’anno scolastico 2025/2026» e, in particolare, l’articolo 1, che:
- con il comma 1, lettera c), nel modificare il comma 9 dell’art. 17 del d.lgs. n. 62/17, prevede che, ai fini del colloquio con la studentessa o lo studente, “la commissione d’esame tiene conto anche delle informazioni contenute nel curriculum dello studente di cui all’articolo 1, comma 30, della legge 13 luglio 2015, n. 107”;
- con il comma 1, lettera e), modifica l’art. 21, commi 2 e 3, del d.lgs. n. 62/17, prevedendo, rispettivamente, che:
• «Al diploma è allegato il curriculum della studentessa e dello studente, in cui sono riportate le discipline ricomprese nel piano degli studi con l’indicazione del monte ore complessivo destinato a ciascuna di esse. In una specifica sezione sono indicati, in forma descrittiva, i livelli di apprendimento conseguiti nelle prove scritte a carattere nazionale di cui all'articolo 19, distintamente per ciascuna delle discipline oggetto di rilevazione, e la certificazione sulle abilità di comprensione e uso della lingua inglese. Sono altresì indicate le competenze, le conoscenze e le abilità anche professionali acquisite e le attività culturali, artistiche e di pratiche musicali, sportive e di volontariato, svolte in ambito extra scolastico nonché le attività svolte nell'ambito dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento ed altre eventuali certificazioni conseguite, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 28, della legge 13 luglio 2015, n. 107, anche ai fini dell'orientamento e dell'accesso al mondo del lavoro» (menzionato art. 21, comma 2, del d.lgs. n. 62/17, già oggetto di precedente revisione ad opera dell’articolo 14, comma 6 del d.l. 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla l. 29 aprile 2024, n. 56);
• “Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito sono adottati il modello relativo al diploma finale di cui al comma 1 e, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il modello relativo al curriculum di cui al comma 2” (menzionato art. 21, comma 3, del d.lgs. n. 62/17);
- con il comma 4, nell’integrare l’articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, introduce tra i compiti dell’INVALSI, alla lettera a-bis), quello di provvedere alla “comunicazione alle studentesse e agli studenti dei livelli di apprendimento conseguiti nelle prove a carattere nazionale di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62”;
VISTA, da ultimo, la nota del 20 novembre 2025 con cui il MIM ha trasmesso all’Autorità, ai fini dell’acquisizione del parere di competenza, lo schema di decreto attuativo dell’art. 1, comma 4, D.L. 9 settembre 2025 n. 127 e dell’art. 11, comma 4, D.M. 10 ottobre 2023, n. 192, concernente l’implementazione del modello di Curriculum nell’ambito della Piattaforma Unica, e il relativo allegato tecnico recante “Profili funzionali e tecnici”;
RILEVATO che lo schema di decreto stabilisce, in particolare:
- le disposizioni volte a modificare e implementare il modello di Curriculum adottato con d.m. 6 agosto 2020, n. 88, integrando lo stesso con un’ulteriore sezione in cui sono indicati, in forma descrittiva, i livelli di apprendimento conseguiti nelle prove scritte a carattere nazionale, distintamente per ciascuna delle discipline oggetto di rilevazione e la certificazione sulle abilità di comprensione e uso della lingua inglese (articolo 3, commi 1 e 3);
- che il Curriculum è associato, tramite un numero identificativo, al diploma e può essere acquisito, attraverso una scelta informata delle studentesse e degli studenti, separatamente dal diploma (articolo 3, comma 2);
- che il Curriculum si compone complessivamente delle seguenti parti: Parte I - “Istruzione e formazione”, che riporta i dati contenuti nella sezione “Percorso di studi” dell’E-Portfolio; Parte II – “Certificazioni”, che riporta le informazioni contenute nella sezione “Sviluppo competenze” dell’E-Portfolio, relative alle certificazioni conseguite dagli studenti; Parte III - “Attività extrascolastiche”, che riporta le informazioni contenute nella sezione “Sviluppo competenze” dell’E-Portfolio, relative alle attività svolte dagli studenti in ambito extrascolastico; Parte IV - “Prove Nazionali”, che riporta, in apposita sezione a cura dell’INVALSI, la descrizione dei livelli di apprendimento conseguiti nelle prove scritte a carattere nazionale di cui all’articolo 19 del d. lgs. n. 62/2017, distintamente per ciascuna delle discipline oggetto di rilevazione delle classi terminali (articolo 3, comma 4 e punto 2 dell’allegato B);
- l’alimentazione del Curriculum che avviene, in via progressiva, in fasi distinte ovvero, nel corso dell’anno scolastico, con compilazione, a cura della studentessa e dello studente, della Parte III, che viene consentita mediante l’adozione delle misure indicate nel paragrafo 2 dell’Allegato B al presente Decreto; a seguito dello scrutinio finale, con riferimento alle Parti I (ad eccezione delle informazioni inerenti al titolo di studio e al punteggio finale conseguito), II, III; all’esito dell’esame di maturità, con riferimento alla Parte IV, con alimentazione da parte di Invalsi (articolo 4, comma 1 e punto 3 dell’allegato B);
- che il Curriculum comprensivo delle sole Parti I, II e III è messo a disposizione delle commissioni prima dello svolgimento dell’esame di maturità per consentire un adeguato coinvolgimento della studentessa e dello studente nel colloquio (articolo 4, comma 3);
- che, a seguito dell’emissione del Diploma conclusivo del secondo ciclo d’istruzione, il Curriculum viene messo a disposizione degli studenti diplomati, nella sua versione definitiva, all’interno del servizio digitale E-Portfolio della Piattaforma Unica (articolo 4, comma 4);
- che gli studenti diplomati possono, attraverso una scelta informata, acquisire il proprio Curriculum nella versione integrale o scaricando le sezioni del documento nelle seguenti versioni: versione comprensiva delle Parti I e II; versione comprensiva delle Parti I, II e III; versione comprensiva della sola parte IV, sezione autonoma e separata e che nel caso in cui gli studenti acquisiscano la versione integrale del Curriculum o la versione comprensiva della sola parte IV), e che la Piattaforma sottopone uno specifico alert circa i rischi in materia di protezione dei dati personali (articolo 4, commi 5 e 6 e allegato tecnico, par. 2);
- le modalità di accesso al Curriculum tramite il servizio digitale E-Portfolio che è garantito, previo superamento di una procedura di identificazione e autenticazione informatica in particolare allo studente diplomando, ai docenti e agli esercenti la responsabilità genitoriale (nel caso di studente diplomando minorenne) nella versione comprensiva delle Parti I, II e III; allo studente diplomato e agli esercenti la responsabilità genitoriale nel caso di studente diplomato minorenne nella versione comprensiva delle Parti I, II, III e IV (articolo 5 e punto 4 dell’allegato B);
- l’individuazione dei soggetti coinvolti nel trattamento dei dati personali (articolo 6);
- il rispetto dei principi in materia di protezione dei dati personali e le misure di sicurezza (articolo 7 e allegato B);
CONSIDERATO che la versione dello schema di decreto in esame, tiene conto anche delle osservazioni fornite dall’Ufficio nel corso delle interlocuzioni informali intercorse, al fine di assicurare il rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, di minimizzazione dei dati e di privacy by design e by default (art. 5, par. 1, lett. a) e c), e art. 25 del Regolamento), che hanno riguardato, in particolare:
- la circostanza che il Curriculum non costituisce parte integrante del diploma e, pertanto, è a discrezionalità dello studente allegarlo nella versione integrale o nelle singole parti che lo costituiscono;
- disposizioni in ordine alla facoltà degli studenti di acquisire o meno la Parte IV del Curriculum, riguardante le “Prove Nazionali” INVALSI;
- l’adozione nella Piattaforma di misure (es. informative, alert) idonee ad aumentare il grado di consapevolezza degli studenti interessati circa il trattamento dei propri dati personali;
- la corretta individuazione dei ruoli dei soggetti coinvolti nel trattamento dei dati personali degli studenti;
- l’individuazione dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale quali autorizzati ad accedere al Curriculum degli studenti minorenni;
FERMA RESTANDO, con riferimento all’inserimento dei livelli di apprendimento conseguiti nelle “Prove Nazionali” INVALSI nel Curriculum allegato al diploma, prevista dal citato art. 21 della l. 62/17 - sul quale non è stato consultato il Garante, la necessità che i trattamenti di dati personali effettuati nell’ambito dell’INVALSI siano conformi ai principi di liceità, correttezza e trasparenza e di limitazione della finalità (art. 5, par. 1, lett. a), e b), del Regolamento), tenendo conto che le menzionate “Prove Nazionali” INVALSI non perseguono uno scopo valutativo dei singoli studenti, ma sono finalizzate a valutare la qualità complessiva dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche in un’ottica di progressivo miglioramento dell’efficacia dell’azione didattica in generale (cfr. art. 3 della l. 28 marzo 2003, n. 53);
RITENUTO, alla luce di quanto osservato, di poter esprimere parere favorevole sullo schema di decreto in esame, concernente l’implementazione del modello di “Curriculum della studentessa e dello studente” nell’ambito della Piattaforma Unica, di cui all’art. 21, commi 4- quater e seguenti, d.l. 22 giugno 2023, n. 75, conv. l. 10 agosto 2023, n. 112;
VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;
Relatore l’avv. Guido Scorza;
TUTTO CIÒ PREMESSO, IL GARANTE
ai sensi degli artt. 36, par. 4, e 58, par. 3, lett. b), del Regolamento, esprime parere favorevole sullo schema di decreto del Ministero dell’Istruzione e del Merito attuativo dell’art. 1, comma 4, D.L. 9 settembre 2025 n. 127 e dell’art. 11, comma 4, D.M. 10 ottobre 2023, n. 192, concernente l’implementazione del modello di “Curriculum della studentessa e dello studente” nell’ambito della Piattaforma Unica, di cui all’art. 21, commi 4- quater e seguenti, d.l. 22 giugno 2023, n. 75, conv. l. 10 agosto 2023, n. 112.
Roma, 18 dicembre 2025
IL PRESIDENTE
Stanzione
IL RELATORE
Scorza
IL SEGRETARIO GENERALE
Montuori
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