Provvedimento del 13 novembre 2025 [10212597]
Provvedimento del 13 novembre 2025 [10212597]
[doc. web n. 10212597]
Provvedimento del 13 novembre 2025
Registro dei provvedimenti
n. 697 del 13 novembre 2025
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia, componenti ed il cons. Angelo Fanizza, segretario generale;
VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito, “Regolamento”);
VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2016/679 (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, di seguito “Codice”);
VISTE le Regole deontologiche relative al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica” di cui all’allegato 1 del Codice (di seguito “Regole deontologiche”);
VISTO il reclamo presentato al Garante, ai sensi dell’art. 77 del Regolamento, regolarizzato in data 16 gennaio 2025, con cui il sig. XX ha denunciato una violazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali in relazione alla serie televisiva “Il caso Yara – oltre ogni ragionevole dubbio” realizzata dalla Quarantadue S.r.l. e resa disponibile sulla piattaforma Netflix, con particolare riferimento:
- alla presenza di dichiarazioni “inesatte e non veritiere” rese da un giornalista, che lasciavano intendere un suo coinvolgimento nella morte della giovane;
- alla pubblicazione, a sua insaputa, a più riprese, di una sua foto, non tratta da suoi profili social e da lui mai diffusa, assimilabile a quelle utilizzate per le carte di identità e che «parrebbe inserita in un album fotografico della Polizia Giudiziaria»;
VISTO che il reclamante ha rappresentato:
- di aver inviato, tramite il suo legale, alla Quarantadue S.r.l. una lettera, in data 21 ottobre 2024, stigmatizzando tale condotta e chiedendo la rimozione della fotografia dalla serie; lettera alla quale la Società ha risposto in data 14 novembre 2024 preannunciando la rimozione delle dichiarazioni del giornalista ma rigettando la richiesta di rimozione della fotografia eccependo che la stessa, ritraente l’interessato “poco più di un ragazzino”, era tratta dagli atti di indagine nelle quali la sua persona aveva giocato un ruolo fondamentale nelle indagini e quindi rappresentava anche un elemento fondamentale ai fini della cronaca rispetto ad una vicenda di perdurante attualità e interesse pubblico;
- di dover contestare quanto sostenuto dalla Società in quanto: a) seppur trattasi di foto risalente, egli risulta riconoscibile, come di fatto è avvenuto; b) la stessa, pur se eventualmente compresa tra gli atti di indagine, non ha fatto parte del fascicolo del dibattimento e quindi non era pubblicabile; c) non era essenziale in rapporto alla ricostruzione genealogica e genetica effettuata dagli inquirenti, non basatasi su un confronto visivo delle fattezze;
VISTA la nota del 20 febbraio 2025 (prot.22935), reiterata in data 26 marzo 2025 (prot.40627)) con cui l’Ufficio ha chiesto a Quarantadue S.r.l. di fornire le proprie osservazioni in ordine a quanto rappresentato nel reclamo;
VISTA la nota del 15 aprile 2025 con cui la Società ha fornito un riscontro eccependo che:
- nel reclamo non vengono specificate le norme che si presumono violate salvo il richiamo all’art. 167 del Codice «che è norma di diritto penale in relazione alla quale andrebbe proposta denuncia querela»;
- alle doglianze manifestate dal reclamante la Società ha risposto - anteriormente alla presentazione del nuovo reclamo al Garante (quale regolarizzazione di una precedente istanza all’Autorità del 22 ottobre 2024) - eliminando una parte del contenuto del “Documentario” ritenuta essere lesiva dell’immagine dell’istante; circostanza che quest’ultimo tuttavia non ha fatto emergere nel reclamo;
- il trattamento dei dati personali del reclamante è legittimo e rientra nel disposto di cui all’art. 85 del Regolamento Europeo (GDPR) che tutela il diritto alla libertà d'espressione e di informazione, incluso il trattamento a scopi giornalistici, nonché il diritto alla rievocazione storica di fatti e vicende concernenti eventi del passato e dei relativi protagonisti, anche mediante loro identificazione se hanno assunto un ruolo fondamentale nell’ambito dei predetti eventi;
- il reclamante corrisponde a tale ruolo; nello specifico la foto di cui al reclamo, peraltro risalente a un periodo in cui egli «era poco più di un ragazzino», ha permesso di ricostruire l’albero genealogico della sua famiglia, utilizzato per arrivare ad attribuire l’identità di “ignoto 1”; contrariamente da quanto affermato dal reclamante, «l’albero genealogico è confluito nel fascicolo del dibattimento come indicato nella sentenza di Primo Grado»;
- la foto «che è confluita in atti pubblici, è un elemento fondamentale ai fini dell’esercizio del diritto di cronaca operata da Quarantadue s.r.l.» la quale ha effettuato «un meticoloso lavoro basato sugli atti processuali e sulle dichiarazioni di giornalisti che hanno seguito da vicino il caso», assicurando il pieno rispetto dei limiti previsti in materia di attività giornalistica e le dovute cautele nel trattamento dei dati del reclamante «che è stato, senza dubbio, un protagonista fondamentale della vicenda processuale, come evidenziato da tutta la stampa nazionale»;
- l’adesione alle richieste contenute nel reclamo costituirebbe pertanto una inaccettabile compressione del diritto di cronaca costituzionalmente garantito;
VISTA la nota del 22 aprile 2025 con cui il reclamante - tramite il proprio legale – ha replicato alle argomentazioni della Società eccependo che:
- l’art.167 del Codice «non contiene solamente un precetto penale, ma prevede invece (anche) l’applicazione di una sanzione amministrativa “per lo stesso fatto” da parte del Garante della Privacy»;
- contrariamente a quanto riportato dalla Società, il reclamante ha informato l’Autorità della parziale disponibilità della stessa a rimuovere alcuni contenuti oggetto di doglianza;
- la disciplina giornalistica invocata dalla Società mira invero a bilanciare la protezione dei dati personali con la libertà di espressione e di informazione e in tale ottica «la descrizione delle parentele che hanno portato a risalire dal primo “match” alla persona poi imputata e condannata per l’omicidio, può tranquillamente prescindere dalla esposizione delle immagini delle persone coinvolte»;
- l’acquisizione dell’albero genealogico nell’ambito del procedimento giudiziario non implica necessariamente che sia stata acquisita anche una fotografia del reclamante e comunque tra quelle esposte dal programma televisivo («una trasmissione di intrattenimento, volto a soddisfare le curiosità del pubblico su una vicenda che non è certamente recente e non è oggetto di cronaca immediata») figura anche una fotografia esibita in primo piano «che non è certamente parte di alcun albero genealogico»;
- in ogni caso, che si tratti o meno di un documento acquisito agli atti del processo, l’esibizione delle immagini fotografiche del reclamante non è da ritenersi strettamente necessaria per l’esercizio del diritto di cronaca e la libertà di espressione dell’autore del programma; in termini generali «un conto è l’esibizione dei dati personali (e delle immagini) nell’ambito di un procedimento giudiziario, esibizione che è scriminata dall’art. 2 – duodecies del Codice della Privacy (“Limitazioni per ragioni di giustizia”) e un conto è l’esibizione degli stessi dati ed immagini in una trasmissione televisiva»;
VISTA la nota dell’Ufficio del 5 giugno 2025 (prot. n.80248) con la quale, ai sensi dell’art. 166, comma 5, del Codice, è stato comunicato al titolare del trattamento l’avvio del procedimento per l’eventuale adozione dei provvedimenti di cui all’art. 58, par. 2, del Regolamento, rilevando la possibile violazione delle seguenti disposizioni:
- i principi generali del trattamento di cui all’art. 5 par.1 del Regolamento e, in particolare, il principio di “liceità e correttezza” (lett. a), di minimizzazione dei dati (lett. c);
- l’art. 85 del Regolamento e gli artt.136 e ss. del Codice che disciplinano il trattamento dei dati per finalità giornalistiche e altre manifestazioni del pensiero, con particolare riferimento all’art. 137, comma 3 che prescrive che la diffusione dei dati avvenga nel rispetto del parametro dell’“essenzialità dell’informazione riguardo a fatti di interesse pubblico”;
- le Regole deontologiche di cui all’allegato A1 del Codice (in particolare gli artt. 5 e 6) e l’art. 2 quater del Codice che dispone che il rispetto delle Regole deontologiche costituisce «condizione essenziale per la liceità e correttezza del trattamento»;
VISTA la nota del 27 giugno 2025 con cui Quarantadue S.r.l., ha ribadito le argomentazioni a propria difesa già espresse nelle precedenti memorie e in particolare che:
- la figura del reclamante ha avuto un ruolo significativo nell’ambito delle indagini e della definizione processuale del caso e la fotografia «che è confluita in atti pubblici, è un elemento fondamentale ai fini dell’esercizio del diritto di cronaca operata da Quarantadue s.r.l. mediante narrazione video»;
- le doglianze in ordine alla diffusione della fotografia – che risultano essere l’oggetto specifico del reclamo – e la lamentata identificazione del reclamante da parte delle persone che hanno visto il programma risultano inconsistenti alla luce del fatto che il nome e cognome del reclamante è comunque presente in tutta la stampa che si è dedicata al caso;
- Quarantadue S.r.l. ha rispettato i principi generali posti a tutela del trattamento dei dati personali, attingendo a dati confluiti in atti pubblici e operando una meticolosa selezione in ossequio al principio generale di minimizzazione dei dati e alle disposizioni peculiari del trattamento per finalità giornalistica;
CONSIDERATO che, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, in un procedimento dinanzi al Garante, dichiara o attesta falsamente notizie o circostanze o produce atti o documenti falsi ne risponde ai sensi dell'art. 168 del Codice “Falsità nelle dichiarazioni al Garante e interruzione dell’esecuzione dei compiti o dell’esercizio dei poteri del Garante”;
CONSIDERATO, in particolare, che la pubblicazione oggetto di doglianza deve essere valutata alla luce dei principi generali del trattamento (art. 5 del Regolamento) e delle specifiche disposizioni che regolano l’attività giornalistica, ai sensi dell’art. 85 del Regolamento e degli artt. 136 − 139 del Codice e delle Regole deontologiche di cui all’art. 139 del Codice medesimo;
RILEVATO che – come più volte sostenuto dall’Autorità – al fine di contemperare i diritti della persona (in particolare il diritto alla riservatezza) con la libertà di manifestazione del pensiero, la disciplina in materia di protezione dei dati personali prevede specifiche garanzie e cautele nel caso di trattamenti effettuati per finalità giornalistiche, confermando la loro liceità, anche laddove essi si svolgano senza il consenso degli interessati, purché avvengano nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone alle quali si riferiscono i dati trattati (artt. 1 par.2 e 85 del Regolamento, artt. 1, 136 -139 del Codice) e, in particolare, nel rispetto del principio dell’essenzialità dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico (art. 137, comma 3 del Codice) richiamato anche nelle Regole deontologiche adottate ai sensi dell’art.139 del Codice;
RILEVATO che il trattamento oggetto di reclamo:
- si riferisce ad un grave fatto di cronaca di forte impatto mediatico, avente ad oggetto l’omicidio di una tredicenne, definitosi nel 2018 con una condanna definitiva dell’uomo ritenuto autore dell’omicidio;
- coinvolge il reclamante in quanto divenuto (suo malgrado) un elemento di indagine rilevante nella ricostruzione del profilo genetico del condannato, ma comunque solo “di passaggio” rispetto alle informazioni elaborate successivamente, che hanno spostato l’attenzione degli inquirenti su altre figure;
- ha ad oggetto, in particolare, una fotografia (tipo fototessera) ritraente il reclamante (presumibilmente di alcuni anni più giovane), diffusa a sua insaputa nell’ambito della serie televisiva dedicata al grave fatto di cronaca, distribuita su una piattaforma a pagamento;
RILEVATO che, nel caso di specie, la peculiarità del tipo di indagini effettuate - volte a ricostruire relazioni familiari e personali - ha avuto una forte eco mediatica, favorendo un indugio su fatti e informazioni di carattere personale e riservato spesso eccedenti rispetto alla reale finalità informativa;
RITENUTO che l’esposizione del reclamante - già di per sé ridondante all’epoca dei fatti - rinnovata a distanza di molti anni dagli accadimenti ed enfatizzata mediante la diffusione di una sua fotografia, rientri in questo contesto di eccesso informativo e configuri un indebito sacrificio dei diritti dell’interessato;
CONSIDERATO al riguardo che la stessa giurisprudenza precisa che la diffusione di fotografie ritraenti persone coinvolte in fatti di cronaca può ritenersi lecita «ove esista uno specifico e autonomo interesse pubblico alla conoscenza delle fattezze dei protagonisti della vicenda narrata, purché nell'ottica della essenzialità e ai fini della completezza e correttezza della informazione fornita (v. Cass. n. 18006-18, Cass. n. 15360-15)» e se «esula dalla semplice soddisfazione della curiosità del lettore» (Cass. civ. Sez. I Ord. 24 dicembre 2020, n. 29583)
RITENUTO che, nel caso di specie, la diffusione della fotografia del reclamante all’interno della serie televisiva “Il caso Yara – oltre ogni ragionevole dubbio” non soddisfi i presupposti suindicati, tenuto conto del rilievo marginale e transitorio della sua persona sì che la conoscenza e la rievocazione delle sue “fattezze” non risulta sostenuta da alcuna attualità di interesse e necessaria completezza informativa (Cass. n. 29583 supra cit.)
RITENUTO pertanto che la fattispecie configuri un trattamento di dati personali in violazione dei principi generali di liceità e correttezza nonché di minimizzazione dei dati personali di cui all’art. 5, par. 1, lett. a) e c) del Regolamento, quali poi declinati − con riferimento ai trattamenti per finalità giornalistiche − nell’art. 137, comma 3 del Codice e nelle Regole deontologiche (artt.5 e 6), l’ osservanza delle quali costituisce «condizione essenziale per la liceità e correttezza del trattamento» (art. 2 quater del Codice);
RITENUTO, ai sensi degli artt. 57 par. 1, lett. f) del Regolamento, in ragione delle violazioni riscontrate, di dover disporre, ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. f), nei confronti di Quarantadue S.r.l. il divieto di ulteriore diffusione della fotografia del reclamante, eccettuata la mera conservazione ai fini di un loro eventuale utilizzo in sede giudiziaria;
RICORDATO che, in caso di inosservanza delle disposizioni del Garante contenute nel presente provvedimento, può trovare applicazione la sanzione amministrativa di cui all’art. 83, par. 5, lett. e), del Regolamento;
RITENUTO che ricorrano i presupposti per procedere all’annotazione nel registro interno dell’Autorità di cui all’art. 57, par. 1, lett. u), del Regolamento, relativamente alle misure adottate nel caso di specie in conformità all’art. 58, par. 2, del Regolamento;
VISTA la documentazione in atti;
VISTE le osservazioni formulate ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;
RELATORE la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni;
TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE
a) dichiara l’illiceità della pubblicazione della fotografia del reclamante in quanto avvenuta in violazione dei principi generali di liceità e correttezza del trattamento nonché di minimizzazione dei dati personali di cui all’art. 5, par. 1, lett. a) e c) del Regolamento, quali poi declinati - con riferimento ai trattamenti per finalità giornalistiche - nell’art. 137, comma 3 del Codice e nelle Regole deontologiche (artt. 5 e 6), la osservanza delle quali costituisce «condizione essenziale per la liceità e correttezza del trattamento» (art. 2 quater del Codice);
b) ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. f), dispone nei confronti di Quarantadue S.r.l. - con sede in Milano, via, Andegari, cap. 20121 C.F. 12043270961 P.IVA 12043270961 in persona del legale rappresentante pro-tempore - il divieto di ulteriore diffusione della predetta fotografia, salva la mera conservazione della stessa ai fini di un eventuale utilizzo in sede giudiziaria;
a) ai sensi dell’art. 17 del regolamento del Garante n. 1/2019, dispone l’annotazione nel registro interno dell’Autorità di cui all’art. 57, par. 1, lett. u), del Regolamento, delle misure adottate nei confronti di Quarantadue S.r.l. in conformità all’art. 58, par. 2, del Regolamento medesimo.
[OMISSIS]
DISPONE
a) ai sensi dell’art. 17 del Regolamento del Garante n. 1/2019, l’annotazione delle violazioni e delle misure adottate in conformità all’art. 58, par. 2, del Regolamento, nel registro interno dell’Autorità previsto dall’art. 57, par. 1, lett. u), del Regolamento;
b) [OMISSIS]
Ai sensi dell’art. 78 del Regolamento, nonché degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato, alternativamente, presso il tribunale del luogo ove risiede o ha sede il titolare del trattamento ovvero presso quello del luogo di residenza dell’interessato entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.
Roma, 13 novembre 2025
IL PRESIDENTE
Stanzione
IL RELATORE
Cerrina Feroni
IL SEGRETARIO GENERALE
Fanizza
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