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Parere su istanza di accesso civico - 29 gennaio 2026 [10218913]

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[doc. web n. 10218913]

Parere su istanza di accesso civico - 29 gennaio 2026

Registro dei provvedimenti
n.  41 del 29 gennaio 2025

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia, componente, e il dott. Luigi Montuori, segretario generale;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27/4/2016, «relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)» (di seguito “RGPD”);

VISTO l’art. 154, comma 1, lett. g), del Codice in materia di protezione dei dati personali - d. lgs. 30/6/2003, n. 196 (di seguito “Codice”);

VISTO l’art. 5, comma 7, del d. lgs. n. 33 del 14/3/2013, recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

VISTA la Determinazione n. 1309 del 28/12/2016 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), adottata d’intesa con il Garante, intitolata «Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico di cui all’art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013», in G.U. Serie Generale n. 7 del 10/1/2017 e in https://www.anticorruzione.it/-/determinazione-n.-1309-del-28/12/2016-rif.-1 (di seguito “Linee guida dell’ANAC in materia di accesso civico”);

VISTO il provvedimento del Garante n. 521 del 15/12/2016, contenente la citata «Intesa sullo schema delle Linee guida ANAC recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico», in www.gpdp.it, doc. web n. 5860807;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Pasquale Stanzione;

PREMESSO

Con la nota in atti il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) del Ministero della cultura ha chiesto al Garante il parere previsto dall’art. 5, comma 7, del d. lgs. n. 33/2013, in ordine a una richiesta di riesame su un provvedimento di accoglimento parziale di un’istanza di accesso civico.

Dall’istruttoria è emerso che è stata presentata a un Segretariato Regionale del Ministero della cultura una richiesta di accesso civico generalizzato – ai sensi dell’art. 5, comma 2, del d. lgs. n. 33/2013 – avente a oggetto, nell’ambito di una procedura di appalto, gli atti di seguito indicati:

1. «dichiarazione di insussistenza di conflitto di interesse resa dal concorrente contraente [studio di architettura identificato in atti]»;

2. «offerta [identificata in atti resa dal medesimo] concorrente contraente»;

3. «curriculum presentato dal suddetto concorrente contraente e documentazione attestante la verifica dei requisiti di idoneità tecnico-professionale da parte del Segretariato Regionale»;

4. «informazione e dati pubblici completi degli incarichi, delle cariche e dei ruoli ricoperti presso enti pubblici ed ordinistici dal suddetto contraente, con indicazione dell’ente e ordine professionale di appartenenza, della natura dell’incarico, delle date di inizio e fine di ciascun ruolo, e dei relativi riferimenti ufficiali o delibere di nomina»;

5. «dati degli enti pubblici e uffici statali ospitati nella sede [identificata in atti] nel corso dei suddetti lavori».

L’amministrazione ha accolto l’accesso civico in relazione ai punti 1, 2 e 5, trasmettendo i documenti posseduti. In relazione al punto 4, ha rappresentato al soggetto istante che «non correva obbligo alla Stazione Appaltante di richiedere i dati» e, in relazione al punto 3 ha rifiutato l’acceso civico al curriculum presentato dal concorrente contraente «a tutela della riservatezza dei dati personali del professionista incaricato», evidenziando inoltre che «l’affidamento [era] di importo inferiore ai 40.000,00 euro» e non erano «richieste verifiche circa l’idoneità tecnico-professionale».

Il soggetto istante, ritenendo il rifiuto della p.a. non corretto, ha presentato una richiesta di riesame al RPCT, rappresentando fra l’altro che il curriculum richiesto «costituisce dato di natura professionale, funzionale alla trasparenza dell’azione amministrativa» e che «Eventuali esigenze di riservatezza possono essere tutelate mediante oscuramento selettivo dei dati non pertinenti». Lo stesso ha quindi chiesto «di integrare l’Accesso Civico con la trasmissione del curriculum, anche in forma parzialmente oscurata, nonché degli eventuali atti o annotazioni istruttorie attestanti la verifica dell’idoneità professionale, ove esistenti».

OSSERVA

Nel caso in esame, oggetto di accesso civico sono dati personali riferiti a un professionista incaricato dal Comune, nell’ambito dell’esecuzione di un appalto di lavori, contenuti nel curriculum presentato all’ente; nonché informazioni riguardanti «la verifica dei requisiti di idoneità tecnico-professionale» e «incarichi, […] cariche e […] ruoli ricoperti presso enti pubblici ed ordinistici».

Per i profili di competenza di questa Autorità, limitati alla sola protezione dei dati personali, si evidenzia che il d. lgs. n. 33/2013 ha riconosciuto il diritto di chiunque ad «accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione [obbligatoria]» (art. 5, comma 2) e che l’accesso deve essere rifiutato «se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela [della] protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia» (art. 5-bis, comma 2, lett. a).

Al riguardo, deve essere ricordato che – a differenza dei documenti a cui si è avuto accesso ai sensi della l. n. 241 del 7/8/1990 – i dati e i documenti che si ricevono a seguito di una istanza di accesso civico divengono «pubblici e chiunque ha diritto di conoscerli, di fruirne gratuitamente, e di utilizzarli e riutilizzarli ai sensi dell’articolo 7», sebbene il loro ulteriore trattamento vada in ogni caso effettuato nel rispetto dei limiti derivanti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali (art. 3, comma 1, del d. lgs. n. 33/2013). Di conseguenza, è anche alla luce di tale amplificato regime di pubblicità dell’accesso civico che va valutata l’esistenza di un possibile pregiudizio concreto alla protezione dei dati personali del soggetto controinteressato, in base al quale decidere se rifiutare o meno l’accesso alle informazioni e ai documenti richiesti. 

Inoltre, è necessario rispettare in ogni caso i principi del RGPD di «limitazione della finalità» e di «minimizzazione dei dati», in base ai quali i dati devono essere «raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo che non sia incompatibile con tali finalità», nonché «adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati» (art. 5, par. 1, lett. b e c). 

In tale quadro, con particolare riferimento al caso sottoposto all’attenzione dei Garante, è emerso che nel riscontro fornito dal Comune al soggetto istante è stato dichiarato che per l’affidamento dell’incarico non erano previste verifiche sull’idoneità tecnico-professionale, né l’obbligo di chiedere informazioni su incarichi, cariche e ruoli ricoperti presso enti pubblici ed ordinistici.

Ciò posto, fermo restando che oggetto di accesso civico possono essere solo documenti “detenuti” dalla p.a. (art. 5, comma 2, d. lgs. n. 33/2013), si rileva in ogni caso che l’amministrazione ha rifiutato l’accesso civico, con una motivazione generale, che richiama la tutela della riservatezza dei dati personali del professionista incaricato e che non consente al soggetto che ha presentato l’istanza di accesso civico di comprendere le ragioni per le quali l’ostensione del curriculum del professionista – peraltro non coinvolto nel procedimento di accesso civico secondo l’art. 5, comma 5, del d. lgs. n. 33/2013 – potrebbe determinare «un pregiudizio concreto» alla tutela della protezione dei dati personali del soggetto controinteressato, in conformità con la disciplina legislativa in materia.

Inoltre, nella richiesta di parere al Garante, il RPCT ha rappresentato che «Ai sensi dell’art. 15 del d.lgs. 33/2013, per i consulenti e collaboratori della PA vige un obbligo di pubblicazione proattiva». Il medesimo RPCT ha aggiunto che «Sebbene il caso di specie riguardi un contraente in regime di subappalto per importi inferiori a 40.000 euro, occorre valutare se l’esibizione del CV, opportunamente depurato dai dati sensibili o eccedenti (indirizzi privati, numeri personali), possa determinare un pregiudizio sproporzionato». Tale elemento deve pertanto essere tenuto in considerazione al fine di verificare l’esistenza o meno di un pregiudizio concreto alla protezione dei dati personali ai sensi della normativa vigente, a fronte del quale valutare se rifiutare o meno l’accesso civico al documento richiesto.

Per tali motivi, per i profili di competenza in materia di protezione dei dati personali – ai sensi della normativa vigente e delle indicazioni contenute nelle Linee guida dell’ANAC in materia di accesso civico (par. 8.1.) – si invita l’amministrazione a rivalutare la richiesta di accesso civico, fornendo nella risposta «una congrua e completa, motivazione» con riferimento ai limiti derivanti dalla protezione dei dati personali (cfr. Linee guida dell’ANAC, par. 5.3), valutando la possibilità di accordare un eventuale accesso civico parziale ai sensi dell’art. 5-bis, comma 4, del d. lgs. n. 33/2013, mediante oscuramento – anche a seguito del coinvolgimento del soggetto controinteressato nel procedimento, ai sensi dell’art. 5, comma 5, del d. lgs. n. 33/2013 – dei dati eccedenti e non necessari contenuti nel curriculum del professionista. Ciò tenendo conto del regime di trasparenza previsto per analoghe figure impiegate presso la pp.aa., quali consulenti e collaboratori, secondo l’art. 15 del d. lgs. n. 33/2013.

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE 

esprime parere nei termini suesposti in merito alla richiesta del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza del Ministero della cultura, ai sensi dell’art. 5, comma 7, del d. lgs. n. 33/2013.

Roma, 29 gennaio 2026

IL PRESIDENTE
Stanzione

IL RELATORE
Stanzione

IL SEGRETARIO GENERALE
Montuori