Parere su istanza di accesso civico - 23 gennaio 2026 [10221298]
Parere su istanza di accesso civico - 23 gennaio 2026 [10221298]
[doc. web n. 10221298]
Parere su istanza di accesso civico - 23 gennaio 2026
Registro dei provvedimenti
n. 26 del 23 gennaio 2026
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27/4/2016, «relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)» (di seguito “RGPD”);
VISTO l’art. 154, comma 1, lett. g), del Codice in materia di protezione dei dati personali - d. lgs. 30/6/2003, n. 196 (di seguito “Codice”);
VISTO l’art. 5, del d. lgs. n. 33 del 14/3/2013, recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;
VISTA la Determinazione n. 1309 del 28/12/2016 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione-ANAC, adottata d’intesa con il Garante, intitolata «Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico di cui all’art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013», in G.U. serie generale n. 7 del 10/1/2017 e in https://www.anticorruzione.it/-/determinazione-n.-1309-del-28/12/2016-rif.-1 (di seguito “Linee guida dell’ANAC in materia di accesso civico”);
VISTO il provvedimento del Garante n. 521 del 15/12/2016, contenente la citata «Intesa sullo schema delle Linee guida ANAC recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico», in www.gpdp.it, doc. web n. 5860807;
VISTA la richiesta di parere del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza dell’Azienda USL di Bologna, presentata ai sensi dell’art. 5, comma 7, del d. lgs. n. 33/2013 recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;
CONSIDERATO che il predetto art. 5, comma 7, prevede che il Garante si pronunci entro il termine di dieci giorni dalla richiesta;
RITENUTO che il breve lasso di tempo per rendere il previsto parere non permette allo stato la convocazione in tempo utile del Collegio del Garante;
RITENUTO quindi che ricorrono i presupposti per l’applicazione dell’art. 5, comma 7, del Regolamento n. 1/2000 sull’organizzazione e il funzionamento dell’ufficio del Garante, nella parte in cui è previsto che «Nei casi di particolare urgenza e di indifferibilità che non permettono la convocazione in tempo utile del Garante, il presidente può adottare i provvedimenti di competenza dell’organo, i quali cessano di avere efficacia sin dal momento della loro adozione se non sono ratificati dal Garante nella prima riunione utile, da convocarsi non oltre il trentesimo giorno» (in www.gpdp.it, doc. web, n. 1098801);
Vista la documentazione in atti;
PREMESSO
Con la nota in atti il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) dell’Azienda USL di Bologna ha chiesto al Garante il parere previsto dall’art. 5, comma 7, del d. lgs. n. 33/2013, nell’ambito del procedimento relativo a una richiesta di riesame su un provvedimento di diniego parziale di un’istanza di accesso civico.
Dagli atti risulta che un sindacato ha presentato una richiesta di accesso civico alla predetta Azienda sanitaria avente a oggetto la «documentazione relativa alla valutazione della performance» di un dirigente identificato in atti e, in particolare, i seguenti documenti:
«1) Schede annuali di valutazione del dirigente negli ultimi cinque anni;
2) Relazioni sulla performance individuale e sugli obiettivi assegnati;
3) Punteggi attribuiti dal Direttore Generale o dal soggetto valutatore;
4) Eventuali provvedimenti di contestazione, richiami o rilievi formali;
5) Documentazione trasmessa all’OIV per la validazione;
6) Criteri e motivazioni per l’eventuale erogazione di premi di risultato;
7) Atti relativi alla rotazione degli incarichi dirigenziali previsti dal PTPCT;
8) Eventuali audit o rilievi interni riguardanti le attività del [Dipartimento identificato in atti];
9) Valutazioni collegate a incarichi aggiuntivi o funzioni delegate».
L’amministrazione ha rifiutato l’accesso civico richiamando «l’art. 5-bis, comma 2, lett. a), del [d. lgs. n. 33/2013]», in quanto «l’ostensione dei documenti [può] arrecare un pregiudizio concreto alla tutela dei dati personali, con particolare riferimento a valutazioni individuali, giudizi professionali e informazioni non ulteriormente anonimizzabili». Sono stati in ogni caso fornite indicazioni riguardanti i temi della valutazione della performance e della distribuzione dei premi, nonché della rotazione degli incarichi dirigenziali, trasmettendo documenti e link ad atti ritenuti rilevanti.
Il soggetto istante ha presentato una richiesta di riesame del provvedimento di diniego parziale al RPCT dell’Azienda sanitaria, ritenendo l’atto non legittimo e insistendo nelle proprie richieste. In particolare, è stato fra l’altro rappresentato che il diniego si fonderebbe su un generico riferimento alla tutela dei dati personali riferiti, peraltro, a un dirigente apicale «per il quale la soglia di riservatezza risulta attenuata». Inoltre, il «diniego è stato opposto in forma indiscriminata, senza: • distinguere tra le diverse tipologie di documenti richiesti (schede valutative, criteri, punteggi, relazioni OIV, atti relativi alla rotazione degli incarichi); • effettuare una valutazione puntuale e motivata per singolo documento; • considerare l’ipotesi di accesso parziale, come previsto dall’art. 5-bis, comma 4, del D.Lgs. 33/2013». Il sindacato aggiunge di essere titolare di «un interesse pubblico qualificato», in quanto l’«istanza è direttamente connessa: • alla verifica del corretto esercizio delle funzioni dirigenziali; • al rispetto dei principi di imparzialità, rotazione e buon andamento;• alla trasparenza dei processi valutativi e organizzativi interni».
OSSERVA
1. Introduzione
La disciplina di settore in materia di accesso civico contenuta nel d. lgs. n. 33/2013 prevede che «allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall’articolo 5-bis» (art. 5, comma 2).
La medesima normativa sancisce che l’accesso civico è rifiutato, fra l’altro, «se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela [della] protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia» (art. 5-bis, comma 2, lett. a). Per dato personale si intende «qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile (“interessato”)» e si considera “identificabile” «la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all’ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale» (art. 4, par. 1, n. 1, RGPD).
Ciò premesso, occorre avere presente che nelle valutazioni da effettuare in ordine alla possibile ostensione di dati personali (o documenti che li contengono) tramite l’istituto dell’accesso civico, deve essere tenuto in considerazione che – a differenza dei documenti a cui si è avuto accesso ai sensi della l. n. 241/1990 – i dati e i documenti che si ricevono a seguito di una istanza di accesso civico divengono «pubblici e chiunque ha diritto di conoscerli, di fruirne gratuitamente e di utilizzarli e riutilizzarli ai sensi dell’articolo 7», sebbene il loro ulteriore trattamento vada in ogni caso effettuato nel rispetto dei limiti derivanti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali (art. 3, comma 1, del d.lgs. n. 33/2013). Di conseguenza, è anche alla luce di tale amplificato regime di pubblicità dell’accesso civico che va valutata l’esistenza di un possibile pregiudizio concreto alla protezione dei dati personali del soggetto controinteressato, in base al quale decidere se rifiutare o meno l’accesso ai dati, informazioni o documenti richiesti.
Inoltre, è necessario rispettare, in ogni caso, i principi sanciti nel RGPD di «limitazione della finalità» e di «minimizzazione dei dati», in base ai quali i dati personali devono essere «raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo che non sia incompatibile con tali finalità», nonché «adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati» (art. 5, par. 1, lett. b e c, del RGPD).
In tale contesto, occorre altresì tenere conto delle ragionevoli aspettative di confidenzialità del soggetto interessato e della non prevedibilità delle conseguenze derivanti a quest’ultimo dalla conoscibilità da parte di chiunque dei dati personali richiesti (cfr. par. 8.1 delle Linee guida dell’ANAC in materia di accesso civico, cit.).
2. Il caso sottoposto all’attenzione del Garante
Dagli atti risulta che oggetto di accesso civico sono numerosi documenti di diversa tipologia e contenuto, rispetto ai quali – come messo in evidenza anche dal soggetto istante nella richiesta di riesame – sarebbe stato necessario effettuare distinte valutazioni.
Al riguardo, limitatamente ai profili di competenza di questa Autorità, si evidenzia che l’amministrazione ha rifiutato l’accesso civico, richiamando il limite della protezione dei dati personali previsto dall’art. 5-bis, comma 2, del d. lgs. n. 33/2013 con una motivazione generale, che non consente al soggetto che ha presentato l’istanza di accesso civico di comprendere le ragioni per le quali l’ostensione di tutti i documenti richiesti può determinare «un pregiudizio concreto» alla tutela della protezione dei dati personali del soggetto controinteressato, in conformità con la disciplina legislativa in materia.
Va infatti considerando, in via preliminare, che non per tutti gli atti richiesti è possibile richiamare il limite contenuto nell’art. 5-bis, comma 2, lett. a), del d. lgs. n. 33/2013 per negarne l’ostensione in maniera integrale. Ciò considerando, ad esempio, che sussistono disposizioni specifiche contenute nel d. lgs. n. 33/2013 sulla trasparenza delle relazioni degli OIV che devono essere pubblicate sui siti web istituzionali delle pp.aa. «procedendo all’indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti» (art. 31) o degli incarichi dirigenziali (art. 14) per i quali non è possibile richiamare il limite della riservatezza laddove eventualmente riportati negli atti riguardanti la relativa rotazione. Inoltre, non tutti gli atti richiesti potrebbero contenere dati personali, come nel caso dei criteri per l’eventuale erogazione di premi di risultato.
Ciò chiarito, limitatamente ai dati personali riguardanti valutazione dei dirigenti, punteggi, giudizi, relazioni sulle performance, contestazioni o rilievi, premi e relativa motivazione si ricorda, in via preliminare, che la normativa statale in materia di trasparenza già prevede specifici obblighi di pubblicazione sui siti web istituzionali delle pubbliche amministrazioni «dei dati relativi alla valutazione della performance e alla distribuzione dei premi al personale» (art. 20, commi 1-2, del d. lgs. n. 33/2013). In particolare, è prevista, l’indicazione per il personale dirigenziale e non dirigenziale di dati aggregati, ossia di dati non riferiti ai singoli dipendenti, ma «relativi all’ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati e [al]l’ammontare dei premi effettivamente distribuiti», nonché di informazioni riguardanti i «criteri definiti nei sistemi di misurazione e valutazione della performance per l’assegnazione del trattamento accessorio e i dati relativi alla sua distribuzione […], al fine di dare conto del livello di selettività utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi, nonché i dati relativi al grado di differenziazione nell’utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti» (cfr. anche gli «Schemi di pubblicazione dei dati per la standardizzazione ai sensi dell’art. 48 del d.lgs. 33/2013» elaborati da ANAC in relazione alle informazioni da pubblicare ai sensi dell’art. 20 del d. lgs. n. 33/2013, in https://www.anticorruzione.it/schemi-di-pubblicazione-dei-dati, nonché il parere del Garante contenuto nel provv. n. 92 del 22/2/2024, in www.gpdp.it, doc. web n. 9996090).
Quanto al merito dell’istanza di accesso, si ricorda che questa Autorità si è più volte espressa, in precedenti pareri e con ampiezza di argomentazioni, in materia di accesso a valutazioni, punteggi, progressioni economiche e di carriera riferiti a dirigenti e dipendenti in generale, evidenziando la sussistenza del limite all’accesso civico derivante dalla protezione dei dati personali (cfr. pareri contenuti nei provvedimenti di seguito indicati: n. 661 del 10/11/2025, in www.gpdp.it, doc. web n. 10195295; n. 466 del 4/8/2025, ivi, doc. web n. 10164354; n. 575 del 19/9/2024, ivi, doc. web n. 10105106; n. 343 del 3/8/2023, ivi, doc. web n. 9925408; n. 308 del 13/7/2023, ivi, doc. web n. 9990570; n. 380 del 14/11/2022, ivi, doc. web n. 9831454; n. 199 del 13/5/2021, ivi, doc. web n. 9672790; n. 147 del 29/7/2020, ivi, doc. web n. 9445796; n. 421 dell’11/7/2018, ivi, doc. web n. 9037343; n. 142 dell’8/3/2018, ivi, doc. web n. 8684742; n. 466 dell’11/10/2018, ivi, doc. web n. 9063969; n. 231 del 18/4/2018, ivi, doc. web n. 8983308; n. 574 del 29/12/2017, ivi, doc. web n. 7658152).
In tale quadro, si ritiene che, fermo restando gli specifici obblighi di pubblicazione previsti dall’art. 20 del d. lgs. n. 33/2013 prima descritti – ai sensi della normativa vigente e delle richiamate indicazioni contenute nelle Linee guida dell’ANAC in materia di accesso civico, conformemente ai precedenti orientamenti di questa Autorità – dagli atti non emergono elementi che possano consentire l’accesso civico generalizzato alle schede di valutazione, punteggi, giudizi, relazioni sulle performance, contestazioni o rilievi, premi e relativa motivazione del dirigente identificato in atti.
Al riguardo, occorre, infatti, sottolineare che valutazioni, punteggi o giudizi in generale riguardanti attitudini e capacità professionali, competenze gestionali e organizzative, risultati conseguiti non sono “dati pubblici” e la relativa ostensione va valutata alla luce delle regole e dei limiti previsti dalla disciplina statale di settore in materia di accesso civico, tenuto conto anche di una certa delicatezza dell’informazione richiesta, che non sempre si desidera portare a conoscenza di terzi non autorizzati o di un pubblico indifferenziato.
Ciò in quanto la relativa ostensione, anche considerando il particolare regime di pubblicità dei dati e delle informazioni ricevute tramite l’istituto dell’accesso civico (cfr. art. 3, comma 1, d. lgs. n. 33/2013), può determinare un’interferenza ingiustificata e sproporzionata nei diritti e libertà del dirigente controinteressato in violazione del principio di minimizzazione dei dati (art. 5, par. 1, lett. c, del RGPD), arrecando a quest’ultimo proprio quel pregiudizio concreto alla tutela della protezione dei dati personali previsto dall’art. 5-bis, comma 2, lett. a), del d. lgs. n. 33/2013.
Infatti, tenuto conto della tipologia e della natura dei dati e delle informazioni anche di dettaglio, contenute nei documenti richiesti, un eventuale accoglimento dell’accesso civico può determinare ripercussioni sul piano professionale, personale, sociale e relazionale, sia all’interno che all’esterno dell’ambiente lavorativo, esponendo il soggetto controinteressato a possibili difficoltà relazionali con i colleghi di lavoro e creando potenziali pregiudizi da parte degli utenti esterni con cui potrebbero venire a contatto nell´esercizio delle funzioni. Ciò anche alla luce delle ragionevoli aspettative di confidenzialità del controinteressato riguardo alle informazioni in possesso dell’amministrazione di appartenenza e alla non prevedibilità delle conseguenze derivanti dalla conoscibilità da parte di chiunque dei dati richiesti (cfr. par. 8.1 delle Linee guida dell’ANAC in materia di accesso civico, cit.).
Il complesso delle considerazioni sopra riportate, impedisce di accordare anche un eventuale accesso civico parziale ai sensi dell’art. 5-bis, comma 4, del d. lgs. n. 33/2013, oscurando, ad esempio, i dati identificativi del dirigente controinteressato. Tale accorgimento, infatti, tenuto conto del contesto e delle informazioni di dettaglio contenute negli atti oggetto di accesso civico non costituisce una idonea tecnica di anonimizzazione secondo le regole europee, in quanto consentirebbe di re-identificare in ogni caso lo stesso sia all’interno che all’esterno del contesto lavorativo, anche considerando che il soggetto istante già conosce l’identità del dirigente controinteressato. Si ricorda che – come evidenziato a livello europeo – per identificazione «non si intende solo la possibilità di recuperare il nome e/o l’indirizzo di una persona, ma anche la potenziale identificabilità mediante individuazione, correlabilità e deduzione» (Gruppo art. 29-WP29, «Opinion 05/2014 on Anonymisation techniques», del 10/4/2014, in https://ec.europa.eu/justice/article-29/documentation/opinion-recommendation/files/2014/wp216_en.pdf, par. 2.2.2.; cfr. anche provv. n. 65 del 2/3/2023, in www.gpdp.it, doc. web n. 9874480; provv. n. 68 del 25/2/2021, ivi, doc. web n. 9567429; provv. n. 119 del 2/7/2020, ivi, doc. web n. 9440042; provv. n. 118 del 2/7/2020, ivi, doc. web n. 9440025).
3. Sull’interesse particolare dell’organizzazione sindacale
Per completezza, va considerato che il sindacato richiedente l’accesso nella richiesta di riesame ha anche aggiunto, a sostegno della propria richiesta di accesso, di essere titolare di «un interesse pubblico qualificato», in quanto l’«istanza è direttamente connessa: • alla verifica del corretto esercizio delle funzioni dirigenziali; • al rispetto dei principi di imparzialità, rotazione e buon andamento;• alla trasparenza dei processi valutativi e organizzativi interni».
Al riguardo, occorre ricordare che – in relazione alla posizione soggettiva del sindacato richiedente l’accesso e all’interesse particolare eventualmente posseduto – non bisogna confondere l’istituto dell’accesso civico generalizzato riconosciuto a chiunque (indipendentemente dalla qualifica soggettiva posseduta e dalla motivazione) a cui si applicano i limiti di cui all’art. 5-bis del d. lgs. n. 33/2013 (e il bilanciamento caso per caso che esso implica dato il particolare regime di pubblicità), dal diverso diritto di accesso riconosciuto a chi dimostra di essere titolare di un interesse qualificato ai sensi della l. n. 241 del 7/8/1990, come in taluni casi le organizzazioni sindacali «per la cognizione di documenti che possano coinvolgere sia le prerogative del sindacato quale istituzione esponenziale di una determinata categoria di lavoratori, sia le posizioni di lavoro di singoli iscritti nel cui interesse e rappresentanza opera l’associazione» (cfr. Cons. Stato, n. 6098 del 30/8/2021; n. 1034 del 23/1/2012; n. 24 del 11/1/2010).
Per questi aspetti resta ferma ogni autonoma valutazione dell’amministrazione sull’esistenza di «un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso» e dei presupposti per l’esercizio del diverso accesso ai documenti amministrativi, secondo la procedura e i limiti di cui agli artt. 22 ss. della l. n. 241/1990.
TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE
esprime parere nei termini suesposti in merito alla richiesta del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza dell’Azienda USL di Bologna, ai sensi dell’art. 5, comma 7, del d. lgs. n. 33/2013.
In Roma, 23 gennaio 2025
IL PRESIDENTE
Stanzione
Vedi anche (10)
-
Parere su istanza di accesso civico - 16 aprile 2020 [9347818]
-
Ordinanza ingiunzione nei confronti di Comune di Fogliano Redipuglia - 26 febbraio 2020 [9361162]
-
Parere su istanza di accesso civico - 9 luglio 2020 [9441527]
-
Parere su istanza di accesso civico - 22 aprile 2022 [9774019]
-
Parere su istanza di accesso civico - 27 gennaio 2022 [9745282]
-
Ordinanza ingiunzione nei confronti di Comune di Asti - 26 febbraio 2020 [9361151]
-
Parere su istanza di accesso civico - 28 aprile 2022 [9776425]
-
Ordinanza ingiunzione del Comune di Francavilla Fontana - 15 gennaio 2020 [9261227]
-
Parere su istanza di accesso civico - 7 aprile 2022 [9774842]
Condividi