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Parere su istanza di accesso civico - 6 febbraio 2026 [10222830]

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[doc. web n. 10222830]

Parere su istanza di accesso civico - 6 febbraio 2026 

Registro dei provvedimenti
n. 65 del 6 febbraio 2026

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27/4/2016, «relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)» (di seguito “RGPD”);

VISTO l’art. 154, comma 1, lett. g), del Codice in materia di protezione dei dati personali - d. lgs. 30/6/2003, n. 196 (di seguito “Codice”);

VISTO l’art. 5, del d.lgs. n. 33 del 14/3/2013, recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

VISTA la Determinazione n. 1309 del 28/12/2016 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione-ANAC, adottata d’intesa con il Garante, intitolata «Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico di cui all’art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013», in G.U. serie generale n. 7 del 10/1/2017 e in https://www.anticorruzione.it/-/determinazione-n.-1309-del-28/12/2016-rif.-1 (di seguito “Linee guida dell’ANAC in materia di accesso civico”);

VISTO il provvedimento del Garante n. 521 del 15/12/2016, contenente la citata «Intesa sullo schema delle Linee guida ANAC recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico», in www.gpdp.it, doc. web n. 5860807;

VISTA la richiesta di parere del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza del Consiglio della Provincia autonoma di Trento, presentata ai sensi dell’art. 5, comma 7, del d.lgs. n. 33/2013 recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

CONSIDERATO che il predetto art. 5, comma 7, prevede che il Garante si pronunci entro il termine di dieci giorni dalla richiesta;

RITENUTO che il breve lasso di tempo per rendere il previsto parere non permette allo stato la convocazione in tempo utile del Collegio del Garante;

RITENUTO quindi che ricorrono i presupposti per l’applicazione dell’art. 5, comma 7, del Regolamento n. 1/2000 sull’organizzazione e il funzionamento dell’ufficio del Garante, nella parte in cui è previsto che «Nei casi di particolare urgenza e di indifferibilità che non permettono la convocazione in tempo utile del Garante, il presidente può adottare i provvedimenti di competenza dell’organo, i quali cessano di avere efficacia sin dal momento della loro adozione se non sono ratificati dal Garante nella prima riunione utile, da convocarsi non oltre il trentesimo giorno» (in www.gpdp.it, doc. web, n. 1098801);

Vista la documentazione in atti;

PREMESSO

Con la nota in atti il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) del Consiglio della Provincia autonoma di Trento ha chiesto al Garante il parere previsto dall’art. 5, comma 7, del d. lgs. n. 33/2013, in ordine a un provvedimento di diniego parziale di un’istanza di accesso civico.

Dagli atti risulta che è stata presentata una richiesta di accesso civico avente a oggetto i seguenti documenti:

- «verbale della riunione della Prima commissione permanente», riguardante l’espressione del parere previsto dalla legge provinciale per la nomina di tre componenti del consiglio di amministrazione un ente pubblico economico della Provincia autonoma di Trento identificato in atti;

- «completa documentazione trasmessa ai componenti della commissione per l’espressione del parere sopra citato».

L’amministrazione, ha accolto parzialmente l’accesso civico «con riferimento al processo verbale della Prima Commissione permanente espunti i passaggi che identificano o rendono identificabili i candidati». La stessa non ha invece accolto «la richiesta relativa alla documentazione inviata ai consiglieri che si sostanzia nei curricula dei candidati». Al riguardo, è stato richiamato il limite della protezione dei dati personali di cui all’art. 5-bis, comma 2, lett. a), del d. lgs. n. 33/2013, «con riferimento ai passaggi del processo verbale della Prima Commissione là dove riguardano singoli candidati, che li identificano o li rendono identificabili», precisando «che il parere cui fa riferimento la richiesta ha natura non vincolante e non ha finalità selettiva; la Commissione consiliare non opera un confronto comparativo tra le candidature né una scelta rispetto ai candidati. La nomina in parola d’altra parte non è soggetta ad una procedura concorsuale ed afferisce a scelte discrezionali della Giunta provinciale». È stato, inoltre, aggiunta la necessità di tenere presente «Considerati il contenuto e la tipologia dei dati personali presenti nei documenti richiesti, il descritto regime di pubblicità amplificato, le ragionevoli aspettative di confidenzialità degli interessati nonché la non prevedibilità delle conseguenze derivanti a questi ultimi dalla conoscibilità da parte di chiunque dei dati personali richiesti (cfr. par. 8.1 delle Linee guida dell'ANAC in materia di accesso civico)».

Il richiedente l’accesso civico, ritenendo il rifiuto non corretto, ha presentato richiesta di riesame al RPCT Avverso il provvedimento di diniego parziale, con particolare riferimento al diniego opposto all’«accesso ai curricula dei candidati alla nomina di componenti del Consiglio di Amministrazione […], anche se depurati dei dati personali non pertinenti» e alla «limitazione dell’accesso al processo verbale della Prima Commissione permanente, mediante espunzione dei passaggi che consentono l’identificazione dei candidati».

OSSERVA

1. Introduzione

La disciplina di settore in materia di accesso civico contenuta nel d.lgs. n. 33/2013 prevede che «allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall’articolo 5-bis» (art. 5, comma 2).

La medesima normativa sancisce che l’accesso civico è rifiutato, fra l’altro, «se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela [della] protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia» (art. 5-bis, comma 2, lett. a). Per dato personale si intende «qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile (“interessato”)» e si considera “identificabile” «la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all’ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale» (art. 4, par. 1, n. 1, RGPD).

Ciò premesso, occorre avere presente che nelle valutazioni da effettuare in ordine alla possibile ostensione di dati personali (o documenti che li contengono) tramite l’istituto dell’accesso civico, deve essere tenuto in considerazione che – a differenza dei documenti a cui si è avuto accesso ai sensi della l. n. 241/1990 – i dati e i documenti che si ricevono a seguito di una istanza di accesso civico divengono «pubblici e chiunque ha diritto di conoscerli, di fruirne gratuitamente e di utilizzarli e riutilizzarli ai sensi dell’articolo 7», sebbene il loro ulteriore trattamento vada in ogni caso effettuato nel rispetto dei limiti derivanti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali (art. 3, comma 1, del d.lgs. n. 33/2013). Di conseguenza, è anche alla luce di tale amplificato regime di pubblicità dell’accesso civico che va valutata l’esistenza di un possibile pregiudizio concreto alla protezione dei dati personali dei soggetti controinteressati, in base al quale decidere se rifiutare o meno l’accesso ai dati, informazioni o documenti richiesti.

Inoltre, è necessario rispettare, in ogni caso, i principi sanciti nel RGPD di «limitazione della finalità» e di «minimizzazione dei dati», in base ai quali i dati personali devono essere «raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo che non sia incompatibile con tali finalità», nonché «adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati» (art. 5, par. 1, lett. b e c, del RGPD).

In tale contesto, occorre altresì tenere conto delle ragionevoli aspettative di confidenzialità degli interessati e della non prevedibilità delle conseguenze derivanti a questi ultimi dalla conoscibilità da parte di chiunque dei dati personali richiesti (cfr. par. 8.1 delle Linee guida dell’ANAC in materia di accesso civico, cit.).

2. Il caso sottoposto all’attenzione del Garante

La questione sottoposta all’attenzione di questa Autorità è di natura complessa e riguarda – come evidenziato anche dal RPCT nella richiesta di parere al Garante – il verbale della riunione della Commissione consiliare contenente il parere espresso sulle candidature per la nomina, da parte della Provincia autonoma di Trento, di tre componenti del consiglio di amministrazione di un ente pubblico economico della Provincia ai sensi dell’art. 8 della l.p. n. 10 del 9/6/2010, nonché la documentazione trasmessa ai componenti della Commissione per l’espressione del parere stesso.

Secondo quanto riportato dal RPCT nella richiesta di parere al Garante «ai fini dell’espressione del parere, la Giunta provinciale invia al Consiglio provinciale l’elenco delle candidature e i relativi curricula; questi, depurati dai dati personali non necessari ai fini del parere, sono posti a conoscenza dei componenti effettivi della Commissione».

Si ricorda che la normativa statale in materia di trasparenza prevede degli specifici obblighi di pubblicazione sui siti web istituzionali per i curriculum dei «titolari di incarichi o cariche di amministrazione, di direzione o di governo comunque denominati, salvo che siano attribuiti a titolo gratuito […]», quali anche i membri del consiglio di amministrazione degli enti pubblici economici (cfr. artt. 2-bis, comma 2, lett. a; e 14, commi 1, lett. b, e 1-bis, del d. lgs. n. 33/2013). Per tali informazioni non possono essere opposti limiti derivanti dalla protezione dei dati personali, fermo restando il rispetto del principio di minimizzazione dei dati secondo l’art. 5, par. 1, lett. c), de RGPD, con particolare riferimento ai dati personali ritenuti non necessari o eccedenti rispetto alla finalità di trasparenza (es.: dati di contatto, indirizzi personali, altre informazioni non pertinenti, ecc.).

Ciò chiarito, oggetto di accesso civico nel caso in esame risultano essere i curriculum inviati alla Provincia dai soggetti che hanno manifestato interesse alla nomina come componente del citato consiglio di amministrazione (sia nominati che non) e il verbale della riunione della Commissione consiliare nel quale è stato espresso il parere. Trattandosi di documenti che contengono dati e informazioni personali di diversa natura e specie si ritiene necessario effettuare distinte valutazioni.

2.a. Sull’accesso civico ai curriculum dei soggetti che hanno presentato domanda per la selezione

Questa Autorità si è più volte espressa in precedenti pareri in materia di accesso a curriculum dei soggetti che hanno solo presentato la candidatura, ma non sono stati selezionati per l’incarico, evidenziando la sussistenza del limite all’accesso civico derivante dalla protezione dei dati personali (cfr. pareri contenuti nei provvedimenti di seguito indicati: n. 156 del 17/9/2020, in www.gpdp.it, doc. web n. 9464939; n. 162 del 30/3/2017, ivi, doc. web n. 6393422. Cfr. anche provv. n. 200 del 7/11/2019, ivi, doc. web n. 9196072).

Nella richiesta di parere al Garante, il RPCT ha precisato che i curriculum di coloro che hanno inviato la propria candidatura oggetto di accesso civico erano stati distribuiti alla Commissione «depurati da dati personali non rilevanti ai fini della carica[, in quanto prima] dell’invio ai consiglieri, infatti, sono sempre espunti, in particolare, residenza, recapiti personali, codice fiscale, foto, giorno e mese di nascita, sottoscrizione autografa[, rimanendo] però visibili altre informazioni personali, segnatamente quelle sul percorso di studi e sulla formazione, sull’attività professionale e, in generale, sulle competenze maturate, che possono essere le più varie comprendendo anche particolari abilità relazionali e organizzative».

A seguito dell’analisi della documentazione trasmessa ai fini dell’istruttoria e delle valutazioni di questa Autorità dal RPCT, è emerso che i dati e le informazioni personali contenuti nei curriculum oggetto di accesso civico riguardano, essenzialmente, posizione lavorativa corrente, esperienze professionali con indicazione delle relative date, istruzione e formazione (diplomi, lauree, master e corsi di formazione, lingue conosciute), competenze personali, competenze comunicative, competenze organizzative e gestionali, competenze tecniche e informatiche, licenza di guida, ulteriori informazioni di diverso genere. 

Si ritiene, pertanto, che l’amministrazione – ai sensi della normativa vigente e delle indicazioni contenute nelle Linee guida dell’ANAC in materia di accesso civico, conformemente ai precedenti orientamenti di questa Autorità – abbia correttamente respinto l’accesso civico ai curriculum di coloro che hanno solo presentato la candidatura a membro del consiglio di amministrazione, ma non sono stati scelti per l’incarico. Ciò in quanto tali atti contengono dati e informazioni personali che non sempre si desidera portare a conoscenza di soggetti estranei e la cui ostensione, anche considerando il particolare regime di pubblicità prima ricordato dei dati e delle informazioni ricevuti tramite l’istituto dell’accesso civico (cfr. art. 3, comma 1, d. lgs. n. 33/2013), può determinare un’interferenza ingiustificata e sproporzionata nei diritti e libertà dei soggetti controinteressati, arrecando a questi ultimi proprio quel pregiudizio concreto alla tutela della protezione dei dati personali previsto dall’art. 5-bis, comma 2, lett. a), del d. lgs. n. 33/2013 (art. 5, par. 1, lett. b e c, del RGPD).

Infatti, tenuto conto della tipologia e della natura dei dati e delle informazioni personali, anche di dettaglio, contenute nei curriculum, un eventuale accoglimento dell’accesso civico potrebbe determinare ripercussioni negative sul piano professionale, personale, sociale e relazionale, sia all’interno che all’esterno dell’ambiente lavorativo dei controinteressati, tenendo anche conto di eventuali possibili prospettive di carriera e della circostanza che i soggetti interessati non sono stati selezionali per l’incarico al quale si erano candidati. Bisogna, inoltre, tener conto delle ragionevoli aspettative di confidenzialità di questi ultimi in relazione al trattamento dei propri dati personali al momento in cui questi sono stati raccolti dall’amministrazione, nonché della non prevedibilità, al momento della raccolta dei dati, delle conseguenze derivanti dalla eventuale conoscibilità da parte di chiunque dei dati richiesti tramite l’accesso civico (cfr. par. 8.1 delle Linee guida dell’ANAC in materia di accesso civico, cit.).

2.b. Sull’accesso civico al verbale della commissione consiliare

Quanto invece all’accesso civico al verbale della Commissione consiliare, la disciplina di settore prevede che «le sedute delle commissioni non sono pubbliche», ma delle relative sedute è redatto il processo verbale «nel quale si riportano gli atti, le deliberazioni ed il resoconto sommario del dibattito» (artt. 48, comma 1; 49, comma 1, del Regolamento interno del Consiglio della Provincia autonoma di Trento). È inoltre previsto che i «processi verbali, una volta approvati, sono pubblici» e sono «raccolti e conservati a cura della segreteria delle commissioni» (art. 49, comma 3, ivi).

Al riguardo, nella richiesta di parere al Garante, il RPCT ha rappresentato che «Il processo verbale una volta approvato è qualificato “pubblico” dal medesimo articolo 49, [ma] non vi è per esso alcun obbligo di pubblicazione e può essere oggetto di accesso ai sensi della normativa vigente in materia». 

In tale contesto, si ricorda che questa Autorità fin dal 2014 ha evidenziato che, in ogni caso, la presenza di uno specifico regime di pubblicità non può comportare alcun automatismo rispetto alla diffusione dai dati e informazioni personali (cfr. parte seconda, parr. 1 e 3.2, del provvedimento generale n. 243 del 15/5/2014, recante le «Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati», pubblicato in G.U. n. 134 del 12/6/2014 e in www.gpdp.it, doc. web n. 3134436). Per tale motivo, si ritiene che – fermo restando il regime di pubblicità del processo verbale previsto dal regolamento consiliare – occorre valutare se sussistono i presupposti per selezionare all’interno del testo i dati personali non proporzionati rispetto alla finalità di trasparenza, verificando, in sede di relativa ostensione tramite l’accesso civico richiesto, se ricorrano i presupposti per l’oscuramento di determinate informazioni.  

Ai fini della predetta valutazione, risulta rilevante quanto osservato dal RPCT nella richiesta di parere al Garante, laddove è riportato che «nella propria riflessione, la Commissione, ai sensi della legge provinciale n. 10 del 2010, segue i requisiti previsti dalla legge o dall’ordinamento dell’ente, di solito con un atteggiamento di favor, senza alcun potere di predisporre o suggerire una graduatoria né di individuare il candidato più idoneo per la carica. Al parere della Commissione consiliare si ascrive pertanto una funzione politica, di controllo e latamente di indirizzo, rispetto al potere di nomina e designazione attribuito alla Giunta provinciale». Il RPCT aggiunge, inoltre, che «che il parere espresso dalla Commissione consiliare ha natura non vincolante e non ha finalità selettiva», in quanto «la Commissione non opera un confronto comparativo tra le candidature né una scelta rispetto ai candidati[, ma] il parere espresso rientra tra le funzioni di indirizzo politico atte a conoscere, partecipare e in misura minima indirizzare le scelte della Giunta provinciale, cui spetta il potere di nomina. La nomina in parola, d’altra parte, non è soggetta ad una procedura concorsuale e afferisce a scelte discrezionali della Giunta provinciale».

Ciò posto, dall’analisi del verbale contenente il parere della Commissione oggetto di accesso civico, trasmesso ai fini dell’istruttoria nella versione integrale e in quella oscurata, è emerso che è stato trasmesso al soggetto istante il resoconto integrale con alcuni omissis riguardanti, rispettivamente, il testo di un parere riguardante la nomina di un altro ente non richiesto in sede di accesso civico; i nominativi del personale amministrativo della provincia non dirigenziale che ha partecipato alla seduta; due periodi contenenti osservazioni su due specifici candidati non selezionati; il numero di voti “favorevoli”, “contrari” o “di astensione” sulle candidature. Si precisa che la Commissione non ha selezionato i candidati vincitori o individuato il candidato più idoneo per la carica, né ha predisposto o suggerito alcuna graduatoria oppure effettuato valutazioni comparative.

Nel quadro sopradescritto, il verbale risulta quindi trasmesso al soggetto istante, conservando la sintesi della discussione, che – come rilevato anche dal RPCT – «ha toccato i ruoli politici della Giunta e della commissione, alcune notizie di stampa relative al conferimento della carica e alcuni profili operativi», consentendo, in tal modo, «di ricostruire il confronto politico che caratterizza la discussione in ambito consiliare e che rappresenta la finalità dell’accesso ai documenti degli organi consiliari». Quanto ai nominativi dei funzionari della Provincia oscurati, nel documento risultano in ogni caso in chiaro – secondo quanto riportato – «i nominativi di funzionari che ricoprono posizioni dirigenziali nonché del funzionario del servizio assistenza aula e organi assembleari che assiste ai lavori della commissione e che riveste la qualifica di direttore, una posizione di responsabilità all’interno dell’ente».

Alla luce di tali considerazioni, dagli atti non emergono elementi per potersi discostare dalla soluzione adottata dal Consiglio della Provincia autonoma di Trento, che – al fine di soddisfare le esigenze conoscitive del soggetto istante – ha provveduto a trasmettere il verbale chiesto tramite acceso civico, previa selezione delle informazioni necessarie e proporzionate, omettendo dati personali eccedenti del personale amministrativo e dei soggetti che hanno solo presentato la candidatura, ma non sono stati selezionati per l’incarico, i quali – considerando quanto riportato sopra al par. 2.a – potrebbero subire, considerando anche il particolare regime di pubblicità dei dati e delle informazioni ricevuti tramite l’istituto dell’accesso civico (cfr. art. 3, comma 1, d. lgs. n. 33/2013), un’interferenza ingiustificata e sproporzionata nei propri diritti e libertà, con conseguente pregiudizio alla protezione dei dati personali (art. 5-bis, comma 2, lett. a, del d. lgs. n. 33/2013; art. 5, par. 1, lett. c, del RGPD). 

Resta, in ogni caso, ferma la possibilità che i dati personali per i quali sia stato negato l’accesso civico possano essere resi ostensibili, laddove il soggetto istante, riformulando eventualmente l’istanza ai sensi della diversa disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi (artt. 22 ss. della l. n. 241 del 7/8/1990), motivi nella richiesta l’esistenza di un interesse “qualificato” e l’amministrazione ritenga sussistere, alla luce di quanto riportato dal soggetto istante, «un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso» che possa per altro verso consentire l’ostensione della documentazione richiesta.

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

esprime parere nei termini suesposti in merito alla richiesta del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza del Consiglio della Provincia autonoma di Trento, ai sensi dell’art. 5, comma 7, del d. lgs. n. 33/2013. 

In Roma, 6 febbraio 2026

IL PRESIDENTE
Stanzione