g-docweb-display Portlet

Provvedimento del 12 febbraio 2026 [10224627]

Stampa Stampa Stampa
PDF Trasforma contenuto in PDF

[doc. web n. 10224627]

Provvedimento del 12 febbraio 2026

Registro dei provvedimenti
n. 91 del 12 febbraio 2026

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente e il dott. Agostino Ghiglia, componenti e il dott. Luigi Montuori, segretario generale;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati, di seguito “Regolamento”);

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196), come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al citato Regolamento (di seguito “Codice”);

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, adottato con deliberazione del 28 giugno 2000 (disponibile per la consultazione sul sito www.gpdp.it, doc. web n. 1098801);

RELATORE il prof. Pasquale Stanzione;

1. L’ATTIVITÀ ISTRUTTORIA SVOLTA

1.1. Origine dell’istruttoria e svolgimento del procedimento

Con atto del 6 ottobre 2025, prot. n. 131115/25 e con la successiva integrazione del 18 dicembre 2025, prot. n. 176302/25, che qui devono intendersi integralmente riprodotti, l’Ufficio ha avviato, ai sensi dell’art. 166, comma 5, del Codice, un procedimento per l’adozione dei provvedimenti di cui all’art. 58, par. 2, del Regolamento nei confronti di Sportitalia Società Sportiva Dilettantistica a.r.l. (GetFIT) (di seguito “Sportitalia” o la “Società”), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Milano, Via Giuseppe Meda n. 52, C.F. 09600560966.

Il procedimento trae origine da un reclamo presentato da un ex frequentatore delle palestre “GetFIT” il quale ha lamentato la ricezione di comunicazioni commerciali via email non autorizzate e la continuazione del trattamento dei dati personali da parte della Società per finalità di marketing nonostante espressa opposizione e richiesta di cancellazione dalle liste di contatto.

Sotto un profilo procedurale è necessario riportare, brevemente, alcuni passaggi che hanno caratterizzato l’interlocuzione con la Società.

In particolare, dopo la notifica del primo atto ex art. 166 del Codice del 6 ottobre 2025 limitato al mancato riscontro alla richiesta di informazioni dell’Ufficio, la Società, dopo la concessione di una proroga di 10 giorni per la produzione della nota di riscontro, ha fornito le informazioni richieste (con nota del 18 novembre 2025) eccependo una carenza documentale da parte dell’Ufficio tale da non “poter esercitare a pieno il proprio diritto di difesa”.

Pur contestando le carenze indicate e riservandosi ogni valutazione in merito, l’Ufficio ha prontamente inviato la documentazione segnalate come mancante (allegato da 1 a 7 al reclamo) alla Società (con nota del 21 novembre 2025) concedendo un termine di 10 giorni per eventuali integrazioni difensive.

Dopo aver ricevuto la nota difensiva del 3 dicembre 2025 della Società, l’Ufficio ha provveduto a notificare il 18 dicembre 2025 l’atto integrativo ex art. 166 del Codice, contestando anche nel merito i trattamenti analizzati, concedendo termini per le memorie - poi depositate il 17 gennaio 2026 (prot. n. 6339 del 19 gennaio 2025) - e fissando l’audizione richiesta per il giorno 28 gennaio 2026.   

1.2. Contestazione delle presunte violazioni

Preliminarmente è opportuno chiarire che, a fronte dell’invio di una prima richiesta di informazioni ai sensi dell’art. 157 del Codice, la Società non ha fornito riscontro e, pertanto, l’Ufficio ha notificato il primo atto ex art. 166 del Codice (con nota del 6 ottobre 2025) limitandosi ad una contestazione procedurale per mancato riscontro.

Successivamente la Società ha fornito le informazioni richieste e, in ottica di economicità procedimentale ed efficienza amministrativa, l’Ufficio ha notificato un secondo atto ex art. 166 del Codice (del 18 dicembre 2025), integrando quanto precedentemente contestato alla Società anche con le possibili violazioni nel merito dei trattamenti posti in essere.

Con i due atti sopra indicati, l’Ufficio ha, pertanto, contestato alla Società la possibile violazione delle seguenti disposizioni:

a. artt. 157 e 166, comma 2 del Codice per il mancato riscontro alla richiesta di informazioni inviata il 6 giugno 2025;

b. art. 31 del Regolamento per aver adotta una condotta procedimentale poco collaborativa con l’Autorità;

c. artt. 12, comma 3 e 17 del Regolamento per non aver dato correttamente seguito alla richiesta dicancellazione formulata dal reclamante e per aver omesso di comunicare le azioni intraprese a seguito di tale richiesta;

d. art. 130 del Codice in quanto la Società ha continuato ad inviare comunicazioni commerciali al reclamante nonostante questi avesse manifestato la propria opposizione in merito.    

2. LA DIFESA DEL TITOLARE

La Società ha trasmesso in data 17 novembre 2025 (cfr. prot. n. 152438 del 18 novembre 2025) e in data 17 gennaio 2026 (cfr. prot. n. 6339 del 19 gennaio 2026) le proprie difensive, che devono intendersi integralmente richiamate, fornendo tutti i chiarimenti in merito alle contestazioni avanzate dall’Ufficio.

In primo luogo, la Società ha ammesso l’esistenza di “carenze a livello di comunicazione interna che hanno determinato il mancato riscontro alla nota del 6 giugno 2025 inviata dal Garante” e, come dichiarato anche in audizione, “anche i documenti, in un primo tempo indicati come mancanti, erano stati correttamente ricevuti dalla società ma, come chiarito, per un errore umano tali documenti non sono stati gestiti in occasione della richiesta di informazioni inviate dal Garante”.

Al netto di tali carenze interne, alle quali la Società ha dichiarato di aver posto rimedio, la stessa ha rappresentato di non aver mai inteso sottrarsi ai propri obblighi di collaborazione verso il Garante, né di aver voluto artatamente dilatare i tempi dell’istruttoria.

Nel merito del trattamento contestato dal reclamante la Società ha rappresentato che la gestione dei dati degli iscritti alle proprie palestre GetFIT, inseriti in un database che riporta anche gli eventuali consensi alla ricezione delle comunicazioni commerciali, avviene utilizzando un CRM in Cloud. Le comunicazioni commerciali, invece, “vengono inviate agli ex frequentatori delle palestre che prestano il consento scritto tramite una piattaforma a ciò dedicata”.

Sotto un profilo organizzativo, in occasione di una campagna di comunicazione commerciale, le liste dei soggetti contattabili vengono estratte dal CRM e comunicate al fornitore di turno (nel periodo 2024/25 se ne sono alternati quattro) per l’attività di contatto.

Tale sistema, però, non prevedeva in passato un allineamento automatico tra i dati contenuti nel CRM della Società e quelli caricati dai fornitori sulle rispettive piattaforme di email marketing, ma, come rappresentato anche in sede di audizione, tale operazione avveniva manualmente.

Nel caso di specie, la Società ha rappresentato di aver cancellato “dalla newsletter” il nominativo del reclamante nel marzo 2024 a seguito di specifica richiesta. Successivamente la Società ha cambiato “la società di gestione della piattaforma delle email di Marketing, passato dalla società XX a “XX” gestito dalla società XX (All.3) (All.4).

Nel predetto passaggio, sono stati recuperati da parte di “XX” i dati di tutti gli ex frequentatori delle palestre a marchio “GetFIT”, dal gestionale CRM Cloud, nel quale, purtroppo, per questione tecniche il signor **** risultava ancora iscritto”.

Tale disallineamento ha determinato un nuovo invio di comunicazioni commerciali verso il reclamante e, dopo una nuova richiesta di cancellazione formulata dallo stesso, la Società in data 10 febbraio 2025 ha proceduto “nuovamente alla sua disiscrizione come già documentato (All. 5)”.

“Per quanto riguarda, infine, le ultime tre comunicazioni ricevute dal signor **** nei mesi di aprile e maggio 2025 (documenti n. 9, 10 e 11 fascicolo reclamante), queste si riferiscono ad una campagna pubblicitaria per la quale Sportitalia si è affidata ad una società esterna, la XX, alla quale sono stati forniti i dati degli ex frequentatori delle palestre a marchio “GetFIT” estratti dal CRM Cloud all’interno del quale il signor **** risultava ancora contattabile”.

A fronte di tale situazione, la Società ha provveduto a cancellare direttamente dal proprio CRM Cloud i dati del reclamante e, al fine di limitare il ripetersi di quanto sopra rappresentato, ha affidato la gestione dell’attività di invio delle comunicazioni commerciali al fornitore della piattaforma ““XX” che assicura la disiscrizione e cancellazione dei dati dei frequentatori che ne fanno richiesta, contemporaneamente sia dalla predetta piattaforma che dal CRM Cloud”.

Sotto un profilo generale, si rileva, sin d’ora, che la Società si è limitata a contestare solo le violazioni attinenti al profilo della collaborazione con l’Autorità, mentre non ha, di fatto, contestato quanto prospettato dall’Ufficio in relazione alle possibili violazioni attinenti al trattamento dei dati personali, concludendo le proprie difese con l’osservazione che “se vi è stata violazione, questa non può che ritenersi di natura colposa e non certo dolosa”.

3. VALUTAZIONI DELL’AUTORITÀ

3.1. SUL MANCATO RISCONTRO ALLA RICHIESTA DI INFORMAZIONI DEL 6 GIUGNO 2025.

Con le proprie argomentazioni difensive la Società ha confermato di aver correttamente ricevuto la richiesta di informazioni del 6 giugno 2025 da parte dell’Ufficio e di non aver fornito riscontro per proprie carenze interne, a cui ha posto rimedio.

Sul punto si rappresenta che in base al richiamato articolo 157 del Codice “Nell'ambito dei poteri di cui all'articolo 58 del Regolamento, e per l'espletamento dei propri compiti, il Garante può richiedere al titolare […] di fornire informazioni e di esibire documenti”. L’art. 166, comma 2, del Codice stabilisce che la violazione dell’art. 157 del Codice è soggetta alla sanzione amministrativa di cui all’art. 83, par. 5, del Regolamento. L’omesso riscontro da parte della Società alla richiesta di informazioni del Garante è pertanto avvenuto in violazione dell’art. 157 del Codice in relazione a quanto previsto dall’art. 166, comma 2, del Codice, con conseguente applicazione della sanzione amministrativa di cui all’art. 83, par. 5, del Regolamento.

Pertanto la circostanza può essere considerata pacifica e non contestata dal titolare del trattamento. Ne discende, dunque, l’accertata violazione degli artt. 157 e 166, comma 2 del Codice.

Tra l’altro si deve rilevare che anche in occasione di una precedente istruttoria del Garante, conclusasi con l’adozione del provvedimento n. 369 del 10 novembre 2022, la Società aveva mancato di fornire il primo riscontro alla richiesta degli Uffici, con conseguente accertamento della medesima violazione.

3.2 SULLA COOPERAZIONE POSTA IN ESSERE DAL TITOLARE.

Le argomentazioni difensive della Società e la cooperazione dimostrata, anche sotto il profilo della mancata contestazione delle violazioni formulate, hanno portato l’Ufficio a valutare che la condotta complessiva tenuta del titolare sia stata collaborativa e tale da non integrare in sé la violazione dell’art. 31 del Regolamento.

Secondo la disposizione richiamata “Il titolare del trattamento, il responsabile del trattamento e, ove applicabile, il loro rappresentante cooperano, su richiesta, con l'autorità di controllo nell'esecuzione dei suoi compiti”.

Nel caso di specie, l’obbligo di cooperazione prescritto dal Regolamento risulta essere stato complessivamente rispettato dalla Società nella misura in cui ha fornito tutti i chiarimenti richiesti dall’Ufficio, senza alcuna contestazione, nel merito, circa le violazioni prospettate.

Inoltre, la Società ha riconosciuto sia l’iniziare errore di gestione della comunicazione del 6 giugno 2025, sia, successivamente, la ricezione di tutti i documenti inviati dall’Ufficio con la nota ex art. 166 del Codice del 6 ottobre 2025.

In relazione a tale ultima circostanza, la Società ha contribuito a chiarire il fraintendimento causato dall’invio simultaneo, da parte dell’Ufficio, di quattro email in data 6 ottobre (necessità legata al peso degli allegati). Secondo quanto dichiarato in atti dalla Società, nel ricevere tali email multiple l’operatore incaricato non avrebbe correttamente catalogato una delle quattro comunicazioni, vale a dire quella che conteneva gli allegati da 1 a 7 al reclamo (poi erroneamente indicati come mancanti).

La Società ha comunicato di aver posto rimedio alle carenze che hanno determinato le criticità di gestione delle comunicazioni in entrata.

Pertanto, in un’ottica di complessiva valutazione delle condotte procedimentali della Società, è possibile rilevare un effettivo atteggiamento di cooperazione con l’Autorità che si è concretizzato, da un lato, nell’aver fornito tutti i chiarimenti necessari per completare l’istruttoria e, dall’altro, in una mancanza di contestazione delle violazioni prospettate nel merito.

Non si ritiene, pertanto, di dover accertare alcuna violazione dell’art. 31 del Regolamento.

3.3 SULLA RICHIESTA DI CANCELLAZIONE DEI DATI E OPPOSIZIONE ALLA RICEZIONE DI COMUNICAZIONI COMMERCIALI

Le difese della Società hanno permesso di confermare quanto prospettato dall’Ufficio in merito alla sussistenza delle violazioni degli artt. 12, comma 3 e 17 del Regolamento e 130 del Codice.

Infatti, dalle evidenze in atti è emerso che il reclamante ha inviato alla Società una prima comunicazione di opposizione al ricevimento di email commerciali in data 12 marzo 2024. Successivamente a tale opposizione, però, la Società ha per errore inviato due comunicazioni commerciali al reclamante, vale a dire un sms in data 25 settembre 2024 e un’email in data 4 febbraio 2025.

A questo punto, il 7 febbraio 2025, il reclamante ha richiesto alla Società che eliminasse immediatamente dai suoi archivi tutti i propri dati personali e che cessasse ogni ulteriore forma di sollecitazione commerciale.

Ancora una volta, nonostante quanto comunicato, la Società ha continuato ad inviare al reclamante ulteriori comunicazioni commerciali il 14 e il 21 maggio 2025, oltre ad una comunicazione cartacea sempre nel mese di maggio 2025.  

Sotto il profilo normativo, l’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo se, per quel che qui rileva, a) i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati e b) l'interessato revoca il consenso su cui si basa il trattamento conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a).

Agli atti non risultano sussistenti le condizioni elencate al comma 3 dell’art. 17 del Regolamento che avrebbero giustificato un diniego alla richiesta di cancellazione formulata dal reclamante, né il titolare ha eccepito nulla in tale senso.

Nel caso di specie il reclamante è un ex frequentatore delle palestre GetFIT che aveva deciso di non rinnovare il proprio abbonamento e, dunque, aveva il diritto di richiedere la cancellazione dei propri dati personali in quanto la finalità principale del trattamento dei dati (abbonamento alla palestra) non era più sussistente.

Inoltre, ai sensi dell’art. 130, comma 4 del Codice “se il titolare del trattamento utilizza, a fini di vendita diretta di propri prodotti o servizi, le coordinate di posta elettronica fornite dall'interessato nel contesto della vendita di un prodotto o di un servizio, può non richiedere il consenso dell'interessato, sempre che si tratti di servizi analoghi a quelli oggetto della vendita e l'interessato, adeguatamente informato, non rifiuti tale uso, inizialmente o in occasione di successive comunicazioni”.  

Dalle evidenze in atti, emerge che il reclamante avesse espressamente formulato la propria opposizione al ricevimento di comunicazioni commerciali da parte della Società.

Ne discende che la Società avrebbe dovuta cancellare i dati dell’interessato né, a maggior ragione, avrebbe potuto legittimamente inviargli comunicazioni commerciali.

Con le proprie difese, la Società ha confermato di aver ricevuto le richieste di opposizione e di cancellazione dei dati nel marzo 2024 e nel febbraio 2025 e di aver provveduto a dare seguito a quanto richiesto. Eppure, nonostante ciò, in occasione dell’estrazione dei dati dal CRM Cloud e della comunicazione, prima, a XX (dicembre 2024) e, successivamente, alla società XX (primavera 2025), ha confermato che il nominativo del reclamante è risultato ancora contattabile a causa di motivi “tecnici”.

Come chiarito in sede di audizione, la gestione del database della Società e il relativo allineamento con le piattaforme di email marketing avveniva, in precedenze, con interventi manuali e, visto il numero elevato di utenti presenti nelle liste, le relative operazioni potevano essere soggette ad errore umano, come evidentemente occorso nel caso di specie.

Di conseguenza, al fine di evitare il ripetersi di episodi come quelli sopra descritti, Sportitalia ha affidato alla società proprietaria dalla piattaforma “XX” la gestione delle campagne commerciali. Tale piattaforma, a differenza delle precedenti, aggiorna e allinea i database (quelli della piattaforma medesima e del CRM Cloud) in maniera automatica e simultanea.

Quanto riportato dalla Società, dunque, conferma che le richieste di opposizione e di cancellazione dei dati ricevute dal reclamante nel marzo 2024 e nel febbraio 2025 non siano state correttamente implementate. Ciò ha determinando il trattamento illecito dei dati del reclamante e l’invio a questi di comunicazioni commerciali non autorizzate, come sopra riportato.

Da ultimo, si rileva che, a norma dell’art. 12 comma 3 del Regolamento, la Società avrebbe dovuto comunicare al reclamante le azioni intraprese per dar seguito all’esercizio del diritto di cancellazione. Dalle evidenze in atti non risulta alcuna comunicazione di tale natura.

Pertanto, come sopra anticipato, si conferma l’accertamento nei confronti della Società delle violazioni degli artt. 12, comma 3 e 17 del Regolamento e 130 del Codice.

4. CONCLUSIONI

Alla luce di quanto sopra esposto, deve quindi confermarsi la responsabilità di Sportitalia in ordine alle seguenti violazioni:

a. artt. 157 e 166, comma 2 del Codice per il mancato riscontro alla richiesta di informazioni del 6 giugno 2025 inviata dall’Ufficio;

b. artt. 12, comma 3 e 17 del Regolamento per non aver correttamente dato seguito alla richiesta di cancellazione formulata dal reclamante e per aver omesso di comunicare le relative azioni intraprese;

c. art. 130 del Codice in quanto la Società ha continuato ad inviare comunicazioni commerciali al reclamante nonostante questi avesse manifestato la propria opposizione in merito.    

Diversamente, non si ritiene integrata, per i motivi sopra espressi, la violazione dell’art. 31 del Regolamento.

Accertata, dunque, la illiceità dei trattamenti nei limiti sopra indicati, si ritiene necessario adottare un’ordinanza ingiunzione, ai sensi degli artt. 166, comma 7, del Codice e 18 della legge n. 689/1981, per l’applicazione nei confronti di Sportitalia della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’art. 83, parr. 3 e 5, del Regolamento.

Da ultimo si rileva che la Società ha comunicato le misure adottate per limitare il ripetersi di episodi come quelli sopra riportati mediante l’implementazione di un meccanismo automatico di allineamento dei database in uso, confermando di aver definitivamente cancellato i dati personali del reclamante.

Di conseguenza, si ritiene di non dover imporre alcuna ulteriore misura correttiva alla Società.

5. ORDINANZA-INGIUNZIONE PER L’APPLICAZIONE DELLA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA

Le violazioni sopra indicate impongono l’adozione di un’ordinanza ingiunzione, ai sensi degli artt. 166, comma 7, del Codice e 18 della legge n. 689/1981, per l’applicazione nei confronti di Sportitalia della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’art. 83, parr. 3 e 5, del Regolamento (pagamento di una somma fino a € 20.000.000,00 ovvero, per le imprese, fino al 4% del fatturato mondiale annuo dell’esercizio precedente, se superiore).

Per la determinazione del massimo edittale della sanzione pecuniaria, occorre pertanto fare riferimento al fatturato di Sportitalia, come ricavato dal bilancio 2024 (ultimo disponibile); verificato che il 4% del fatturato della Società è inferiore a € 20.000.000,00, l’Autorità determina, nel caso di specie, il massimo edittale nella somma indicata di € 20.000.000,00.

Per la determinazione dell’ammontare della sanzione occorre tenere conto degli elementi indicati nell’art. 83, par. 2, del Regolamento.

Nel caso in esame assumono rilevanza:

1) quale fattore aggravante, una precedente violazione relativa al mancato riscontro alle richieste di informazioni ex art. 157 (cfr. provvedimento n. 369 del 10 novembre 2022) (art. 83, par. 2, lett. e) del Regolamento).

2) quale fattore attenuante, la categoria di dati personali interessata dalle violazioni (id est dati comuni di contatto) (art. 83, par. 2, lett. g) del Regolamento).

In base al complesso degli elementi sopra indicati, e ai principi di effettività, proporzionalità e dissuasività previsti dall’art. 83, par. 1, del Regolamento, e tenuto conto del necessario bilanciamento fra diritti degli interessati e libertà di impresa, anche al fine di limitare l’impatto economico della sanzione sulle esigenze organizzative e funzionali della Società, si ritiene debba applicarsi a Sportitalia la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di euro 30.000,00 (trentamila/00), pari allo 0,15% della sanzione massima edittale.

Nel caso in argomento si ritiene che debba applicarsi la sanzione accessoria della pubblicazione sul sito del Garante del presente provvedimento, prevista dall’art. 166, comma 7 del Codice e art. 16 del Regolamento del Garante n. 1/2019.

Ricorrono infine i presupposti di cui all’art. 17 del Regolamento n. 1/2019 concernente le procedure interne aventi rilevanza esterna, finalizzate allo svolgimento dei compiti e all’esercizio dei poteri demandati al Garante.

TUTTO CIO’ PREMESSO IL GARANTE

ai sensi dell’art. 57, par. 1, lett. a) e h), del Regolamento, dichiara illeciti i trattamenti descritti effettuati da Sportitalia Società Sportiva Dilettantistica a.r.l. (GetFIT), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Milano, Via Giuseppe Meda n. 52, C.F. 09600560966 e, in particolare, per la violazione delle seguenti disposizioni:

a. artt. 157 e 166, comma 2 del Codice per il mancato riscontro alla richiesta di informazioni del 6 giugno 2025 inviata dall’Ufficio;

b. artt. 12, comma 3 e 17 del Regolamento per non aver correttamente dato seguito alla richiesta di cancellazione formulata dal reclamante e per aver omesso di comunicare le relative azioni intraprese;

c. art. 130 del Codice in quanto la Società ha continuato ad inviare comunicazioni commerciali al reclamante nonostante questi avesse manifestato la propria opposizione in merito.    

ORDINA

ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. i) del Regolamento a Sportitalia Società Sportiva Dilettantistica a.r.l., di pagare la somma di euro 30.000,00 (trentamila/00) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per le violazioni indicate in motivazione, rappresentando che il contravventore, ai sensi dell’art. 166, comma 8, del Codice ha facoltà di definire la controversia, con l’adempimento alle prescrizioni impartite e il pagamento, entro il termine di trenta giorni, di un importo pari alla metà della sanzione irrogata.

INGIUNGE

alla predetta Società, in caso di mancata definizione della controversia ai sensi dell’art. 166, comma 8, del Codice, di pagare la somma di euro 30.000,00 (trentamila/00), secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l’adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall’art. 27 della legge n. 689/1981.

DISPONE

L’applicazione della sanzione accessoria della pubblicazione sul sito del Garante del presente provvedimento, prevista dagli artt. 166, comma 7 del Codice e 16 del Regolamento del Garante n. 1/2019, e l’annotazione del medesimo nel registro interno dell’Autorità - previsto dall’art. 57, par. 1, lett. u), del Regolamento, nonché dall’art. 17 del Regolamento n. 1/2019 concernente le procedure interne aventi rilevanza esterna, finalizzate allo svolgimento dei compiti e all’esercizio dei poteri demandati al Garante - relativo alle violazioni e alle misure adottate in conformità all'art. 58, par. 2, del Regolamento stesso.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la sede il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso.

Roma, 12 febbraio 2026

IL PRESIDENTE
Stanzione

IL RELATORE
Stanzione

IL SEGRETARIO GENERALE
Montuori