Provvedimento del 12 febbraio 2026 [10225061]
Provvedimento del 12 febbraio 2026 [10225061]
[doc. web n. 10225061]
Provvedimento del 12 febbraio 2026
Registro dei provvedimenti
n. 68 del 12 febbraio 2026
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia, componente, e il dott. Luigi Montuori, segretario generale;
VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, “Regolamento generale sulla protezione dei dati” (di seguito, Regolamento);
VISTO il d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito, Codice);
VISTO il regolamento n. 1/2019 concernente le procedure interne aventi rilevanza esterna, finalizzate allo svolgimento dei compiti e all’esercizio dei poteri demandati al Garante per la protezione dei dati personali, approvato con deliberazione n. 98 del 4 aprile 2019, pubblicato in G.U. n. 106 dell’8 maggio 2019 e in www.gpdp.it, doc. web n. 9107633 (di seguito, regolamento del Garante n. 1/2019);
VISTA la documentazione in atti;
VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 sull’organizzazione e il funzionamento dell’ufficio del Garante per la protezione dei dati personali, doc. web n. 1098801;
Relatore la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni;
PREMESSO
1. Introduzione
Nell’ambito di una serie di controlli effettuati d’ufficio da questa Autorità, da una verifica svolta in data XX non risulta che il Comune di Aversa (di seguito, Comune) abbia effettuato la comunicazione dei dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati (di seguito, RPD) mediante l’apposito canale dedicato reperibile alla pagina https://servizi.gpdp.it/comunicazionerpd/s/ – richiesta dall’art. 37, par. 7, del Regolamento.
Inoltre, da un controllo contestuale effettuato sul sito web istituzionale del Comune, non è stato possibile reperire i dati di contatto del RPD, non rinvenendo, pertanto, elementi in grado di comprovare la designazione, da parte del Comune medesimo, del RPD.
Pertanto, con nota del XX (prot. n. XX), l’Ufficio, sulla base degli elementi acquisiti e dalle verifiche compiute, ha notificato al Comune, ai sensi dell’art. 166, comma 5, del Codice, l’avvio del procedimento per l’adozione dei provvedimenti di cui all’art. 58, par. 2, del Regolamento, in quanto non aveva effettuato né la pubblicazione né la comunicazione all’Autorità dei dati di contatto del RPD, in violazione dell’art. 37, par. 7, del Regolamento, e in quanto, sulla base di ciò, non risultava comprovato che il Comune avesse effettivamente designato il RPD, in violazione dell’art. 37, par. 1, del Regolamento. Con la medesima nota, il predetto titolare è stato invitato a produrre al Garante scritti difensivi o documenti ovvero a chiedere di essere sentito dall’Autorità (art. 166, commi 6 e 7, del Codice, nonché art. 18, comma 1, della l. 24 novembre 1981, n. 689).
Con nota inviata il XX (prot. n. XX) il Comune ha presentato i propri scritti difensivi, ove ha rappresentato, in particolare, che:
- “soprattutto nell’ultimo quinquennio, si è ritrovato a fronteggiare diverse e complesse problematiche, di carattere sia organizzativo che gestionale, tra cui una drastica riduzione del numero delle risorse umane”;
- “le citate problematiche di carattere organizzativo-gestionale hanno avuto, inevitabilmente, dei risvolti economico-finanziari, tradottisi nell’avvio della procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ex artt. 243-bis e seguenti del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000”;
- “a tutto ciò si aggiunga che, negli ultimi mesi, tra febbraio e giugno, il Comune di Aversa è stato impegnato, proprio al fine di attenuare le descritte difficoltà organizzative e gestionali, non solo nell’espletamento delle attività preliminari e consequenziali alle elezioni amministrative tenutesi nel mese di XX, ma anche nello svolgimento di […diverse procedure assunzionali]”;
- “lo scrivente informa il Garante che la procedura di nomina del Responsabile della protezione dei dati è già stata avviata e nel più breve tempo possibile alla presente farà seguito la comunicazione del nominativo, come per legge”.
In data XX è pervenuta all’Autorità, da parte del Comune (nota prot. n. XX), la comunicazione dei dati di contatto del RPD; è emerso altresì che il Comune ha provveduto a pubblicare i dati di contatto del RPD, sul proprio sito istituzionale, alla pagina web “informativa privacy” (https://comune.aversa.ce.it/informativa-privacy/” v. in particolare, punto 7).
2. Esito dell’attività istruttoria
Ai sensi dell’art. 37 del Regolamento, il titolare (e il responsabile) del trattamento “[designa] sistematicamente un responsabile della protezione dei dati ogniqualvolta: a) il trattamento è effettuato da un'autorità pubblica o da un organismo pubblico, eccettuate le autorità giurisdizionali quando esercitano le loro funzioni giurisdizionali” (par. 1, lett. a)) e “pubblica i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati e li comunica all'autorità di controllo” (par. 7).
Inoltre, nelle Linee-guida sui responsabili della protezione dei dati (RPD), adottate dal Gruppo di lavoro articolo 29 in materia di protezione dei dati personali il 13 dicembre 2016 ed emendate il data 5 aprile 2017, si aggiunge, in particolare, che “L’articolo 37, settimo paragrafo, del RGPD impone al titolare o al responsabile del trattamento di pubblicare i dati di contatto del RPD, e di comunicare i dati di contatto del RPD alle pertinenti autorità di controllo. Queste disposizioni mirano a garantire che tanto gli interessati (all’interno o all’esterno dell’ente/organismo titolare o responsabile) quanto le autorità di controllo possano contattare il RPD in modo facile e diretto senza doversi rivolgere a un’altra struttura operante presso il titolare/responsabile” (par. 2.6).
Anche il Documento di indirizzo su designazione, posizione e compiti del Responsabile della protezione dei dati (RPD) in ambito pubblico, adottato dal Garante il 29 aprile 2021 con provvedimento n. 186 (doc. web n. 9589104), precisa, in particolare, che “Per quanto concerne la pubblicazione, questa dovrà essere effettuata sul sito web dell’amministrazione, all’interno di una sezione facilmente riconoscibile dall’utente e accessibile già dalla homepage, oltre che nell’ambito della sezione dedicata all’organigramma dell’ente ed ai relativi contatti”, e che “Per quanto concerne la comunicazione all’Autorità, si evidenzia che il Garante ha reso disponibile un’apposita procedura online non solo per la comunicazione, ma anche per la variazione e la revoca del nominativo del RPD designato. Tale procedura rappresenta l’unico canale di contatto utilizzabile a questo specifico fine ed è reperibile alla pagina https://servizi.gpdp.it/comunicazionerpd/s/, ove sono riportate anche le apposite istruzioni e le relative FAQ: peraltro, si richiama l’attenzione degli enti a inserire correttamente i dati richiesti, come l’individuazione del titolare del trattamento (l’ente complessivamente inteso, e non il legale rappresentante) e la compilazione del codice fiscale dell’amministrazione (e non della partita IVA, ovvero del codice fiscale di altro soggetto)” (par. 7).
Ciò premesso, si rileva che le dichiarazioni rese dal Comune nel corso dell’istruttoria – della cui veridicità si può essere chiamati a rispondere ai sensi dell’art. 168 del Codice – seppure meritevoli di considerazione, non consentono di superare i rilievi notificati dall’Ufficio con l’atto di avvio del procedimento e risultano insufficienti a consentire l’archiviazione del presente procedimento, non ricorrendo, peraltro, alcuno dei casi previsti dall’art. 11 del regolamento del Garante n. 1/2019.
Ciò, in quanto la designazione del RPD e, conseguentemente, i connessi adempimenti di pubblicazione e comunicazione dei relativi dati di contatto, sono stati posti in essere dal Comune solamente a seguito dell’avvio del procedimento da parte dell’Autorità.
Si confermano, pertanto, le valutazioni preliminari dell’Ufficio e si rileva la violazione dell’art. 37, parr. 1 e 7, del Regolamento, in quanto il Comune, fino a XX, non aveva designato il RPD e, conseguentemente, non ne aveva pubblicato né comunicato all’Autorità i relativi dati di contatto.
Avendo comunque successivamente il Comune provveduto a effettuare i predetti adempimenti, non ricorrono i presupposti per l’adozione delle specifiche misure correttive di cui all’art. 58, par. 2, lett. d), del Regolamento.
3. Adozione dell’ordinanza ingiunzione per l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria (art. 58, par. 2, lett. i), e art. 83 del Regolamento; art. 166, comma 7, del Codice)
Il Garante, ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. i), e dell’art. 83 del Regolamento, nonché dell’art. 166 del Codice, ha il potere di “infliggere una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell’articolo 83, in aggiunta alle [altre] misure [correttive] di cui al presente paragrafo, o in luogo di tali misure, in funzione delle circostanze di ogni singolo caso” e, in tale quadro, “il Collegio [del Garante] adotta l’ordinanza ingiunzione, con la quale dispone altresì in ordine all’applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sua pubblicazione, per intero o per estratto, sul sito web del Garante ai sensi dell’articolo 166, comma 7, del Codice” (art. 16, comma 1, del regolamento del Garante n. 1/2019).
Al riguardo, nel caso di specie, la violazione delle disposizioni citate è soggetta all’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’art. 83, par. 4, del Regolamento.
La predetta sanzione amministrativa pecuniaria, inflitta in funzione delle circostanze di ogni singolo caso, va determinata nell’ammontare tenendo in debito conto gli elementi previsti dall’art. 83, par. 2, del Regolamento, in relazione ai quali si osserva quanto segue.
La mancata designazione del RPD, fino a XX, ha privato il Comune di una figura obbligatoria ed essenziale per assicurare il rispetto del Regolamento. Di contro, si osserva che il Comune si è attivato al fine di porre rimedio alle violazioni e che non risultano a carico della stessa precedenti violazioni pertinenti commesse o precedenti provvedimenti di cui all’art. 58 del Regolamento.
In ragione dei suddetti elementi, valutati nel loro complesso, si ritiene di determinare l’ammontare della sanzione pecuniaria nella misura di euro 3.000 (tremila) per la violazione dell’art 37, parr. 1 e 7, del Regolamento quale sanzione amministrativa pecuniaria ritenuta, ai sensi dell’art. 83, par. 1, del Regolamento, effettiva, proporzionata e dissuasiva.
Si ritiene, altresì, che debba applicarsi la sanzione accessoria della pubblicazione sul sito web del Garante del presente provvedimento, prevista dall’art. 166, comma 7, del Codice e dall’art. 16 del regolamento del Garante n. 1/2019, trattandosi del mancato assolvimento, fino al XX, a un adempimento divenuto obbligatorio dal 2018.
Si ritiene, infine, che ricorrano i presupposti di cui all’art. 17 del regolamento del Garante n. 1/2019.
TUTTO CIÒ PREMESSO, IL GARANTE
ai sensi dell’art. 57, par. 1, lett. a), del Regolamento, dichiara illecita la condotta tenuta dal Comune di Aversa, descritta nei termini di cui in motivazione, consistente nella violazione dell’art. 37, parr. 1 e 7, del Regolamento;
ORDINA
al Comune di Aversa, con sede in P.zza Municipio, 35, 81031, Aversa (CE) – CF 81000070847, ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. i), e dell’art. 83 del Regolamento, di pagare la somma di euro 3.000 (tremila) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per le violazioni indicata in motivazione;
INGIUNGE
al Comune di Aversa di pagare la somma di euro 3.000 (tremila), secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l’adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall’art. 27 della l. 689/1981.
Al riguardo, si ricorda che resta salva la facoltà per il trasgressore di definire la controversia mediante il pagamento, sempre secondo le modalità indicate in allegato, di un importo pari alla metà della sanzione irrogata, entro 30 giorni dalla data della notifica del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 166, comma 8, del Codice (cfr. anche art. 10, comma 3, del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150);
DISPONE
- ai sensi dell’art. 166, comma 7, del Codice e dell'art. 16, comma 1, del regolamento del Garante n. 1/2019, la pubblicazione dell’ordinanza ingiunzione sul sito web del Garante;
- ai sensi dell’art. 154-bis, comma 3, del Codice e dell’art. 37 del regolamento del Garante n. 1/2019, la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web del Garante;
- ai sensi dell’art. 17 del regolamento del Garante n. 1/2019, l’annotazione delle violazioni e delle misure adottate in conformità all’art. 58, par. 2 del Regolamento, nel registro interno dell’Autorità previsto dall’art. 57, par. 1, lett. u) del Regolamento.
Ai sensi dell’art. 78 del Regolamento, dell’art. 152 del Codice e dell’art. 10 del d.lgs. 150/2011, avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso dinnanzi all’autorità giudiziaria ordinaria, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.
Roma, 12 febbraio 2026
IL PRESIDENTE
Stanzione
IL RELATORE
Cerrina Feroni
IL SEGRETARIO GENERALE
Montuori
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