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Parere su uno schema di decreto, avente natura regolamentare, volto a modificare il decreto del Ministro della giustizia 24 ottobre 2023, n. 150, recante la determinazione dei criteri e delle modalità di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell'elenco degli enti di formazione - 29 gennaio 2026 [10226163]

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[doc. web n. 10226163]

Parere su uno schema di decreto, avente natura regolamentare, volto a modificare il decreto del Ministro della giustizia 24 ottobre 2023, n. 150, recante la determinazione dei criteri e delle modalità di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell'elenco degli enti di formazione - 29 gennaio 2026

Registro dei provvedimenti
n. 32 del 29 gennaio 2026

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vice presidente, il dott. Agostino Ghiglia, componente e il dott. Luigi Montuori, segretario generale;

Vista la richiesta di parere della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il Regolamento (UE) 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati, di seguito: “Regolamento”) e, in particolare, l’articolo 36, paragrafo 4;

Visto il Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (decreto legislativo n. 196 del 2003, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, di seguito: “Codice”) e, in particolare, l’articolo 154, comma 5;

Vista la documentazione in atti;

Viste le osservazioni del segretario generale, rese ai sensi dell’articolo 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il dott. Agostino Ghiglia;

PREMESSO

Il Ministero della giustizia ha chiesto il parere del Garante su uno schema di decreto, avente natura regolamentare, volto a modificare il decreto del Ministro della giustizia 24 ottobre 2023, n. 150, recante la determinazione dei criteri e delle modalità di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell'elenco degli enti di formazione, nonché l'approvazione delle indennità spettanti agli organismi, ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 e l'istituzione dell'elenco degli organismi ADR deputati a gestire le controversie nazionali e transfrontaliere, nonché il procedimento per l'iscrizione degli organismi ADR ai sensi dell'articolo 141-decies del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.

Lo schema di regolamento mira a fornire più puntuale attuazione ai requisiti di serietà ed efficienza degli organismi di mediazione, come declinati dall’articolo 16 del d.lgs. n. 28 del 2010, anche alla luce delle integrazioni introdotte ai commi 1-bis e 1-ter del medesimo articolo apportate dal d.lgs. n. 216 del 2024.

Lo schema novella dunque, correggendolo e integrandolo, il D.M. n. 150 del 2023, sul cui schema l'Autorità ha espresso a suo tempo il parere n. 305 del 2023.

RILEVATO

Lo schema di regolamento reca interventi correttivi volti ad allineare il funzionamento della mediazione alle innovazioni introdotte dal d.lgs. 216 del 2024, con l’obiettivo – descritto dalla Relazione illustrativa – di creare un sistema più trasparente, digitalizzato e sicuro dal punto di vista della trasmissione dei dati.

Le modifiche più rilevanti sono previste all’articolo 1 che – proprio a fini di trasparenza – sostituisce la lettera b) dell'articolo 6 del D.M. 150 del 2023. Per soddisfare i requisiti di serietà e trasparenza organizzativa, amministrativa e contabile di cui ai commi 1-bis e 1-ter dell'art. 16, come precisato nella Relazione illustrativa, viene introdotto l'onere di fornire l'indicazione analitica delle fonti di finanziamento. Si rende obbligatorio specificare l’identità dei soggetti finanziatori e l'ammontare delle somme erogate, quale misura strumentale a valutare l'indipendenza dell'organismo ed evitare che lo stesso presti servizi quando ha un interesse nella lite, come prescritto dalla lett. c) del comma 1-bis.

Tale previsione, è estesa per uniformità anche agli organismi ADR attraverso la modifica dell'articolo 9.

Viene inoltre specificato al comma 1, lett, g), con una novella all’articolo 12, comma 3 del DM – simmetrica alle novelle apportate dal d.lgs. 216 del 2024 – che la gestione del registro degli organismi e degli elenchi avviene mediante la piattaforma informatica del Ministero della giustizia, nel rispetto dei principi di cui all'art. 5 del Regolamento (UE) 2016/679.

Il comma 1, lett. h) dell’articolo 1 novella l'articolo 16 del D.M. 150 del 2023, chiarendo che la legittimazione a richiedere ed ottenere copia dei documenti (come verbali, proposte del mediatore e verbali di conciliazione ed anche pareri resi da esperti) spetta esclusivamente alle parti che hanno effettivamente partecipato alla procedura di mediazione. Alla parte invitata, ma non comparsa, si riconosce la sola facoltà di richiedere copia del verbale negativo, conclusivo della procedura.

L'articolo 3 del provvedimento stabilisce che anche gli organismi già iscritti nel registro debbano attestare il possesso dei nuovi requisiti di trasparenza entro dodici mesi dall'entrata in vigore del decreto. Tale termine è volto a garantire la continuità operativa ed evitare disparità di trattamento.

RITENUTO

L’estensione dell’onere informativo ai soggetti finanziatori previsto all’articolo 1, comma 1, lett. d), n. 2), dell’odierno provvedimento è conforme al novellato articolo 16 del d.lgs. n. 28 del 2010. Tale norma demanda infatti, alla fonte regolamentare la determinazione dei criteri e delle modalità di iscrizione nel registro, subordinandoli, ai sensi del comma 1, alla verifica dei requisiti di serietà ed efficienza degli organismi. Come evidenziato nella Relazione Illustrativa, la norma vigente è stata ritenuta insufficiente a compiutamente delineare gli obblighi relativi alle fonti di finanziamento dell’organismo, anche alla luce – si osserva – delle novelle apportate ai requisiti di cui al comma 1-bis.
I requisiti di “serietà” prescritti sono, infatti, specificati dal comma 1-bis dell’articolo 16 nei termini di onorabilità del personale, oggetto sociale esclusivo per i privati e dichiarazione di compatibilità per gli enti pubblici. I requisiti di efficienza sono, invece, indicati al comma 1-ter, con riferimento tra l’altro, oltre al profilo di indipendenza, anche all’adeguatezza organizzativa e alla solidità economico-finanziaria degli organismi, quali presupposti sostanziali per l’esercizio dell’attività di mediazione.

In tale contesto, la previsione regolamentare dell’obbligo di indicare analiticamente le fonti di finanziamento, l’identità dei soggetti finanziatori e l’ammontare delle somme erogate si configura come misura funzionale a consentire una valutazione effettiva della capacità di finanziamento e, più in generale, dell’efficienza dell’organismo, in coerenza con il disposto del comma 1-ter dell’articolo 16.

L’identificazione dei finanziatori e dell’entità delle risorse economiche apportate risulta, inoltre, strumentale alla verifica dell’autonomia e dell’indipendenza dell’organismo rispetto a soggetti terzi, inclusi soci o associati che intervengano in qualità di finanziatori, nonché alla prevenzione di situazioni di conflitto di interessi, in linea con i requisiti di serietà di cui al comma 1-bis della medesima disposizione e con il divieto di prestare il servizio di mediazione in presenza di un interesse nella lite.

Il trattamento di tali dati da parte dell’ufficio di vigilanza appare, quindi, conforme al disposto di cui all’articolo 2-ter del Codice, in quanto necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico legislativamente ascritto e specificato dal regolamento di settore.

Si precisa, altresì, che con la novella dell’articolo 12, comma 3, del decreto 150 del 2023 (art. 1, c. 1, lett. h) viene ora espressamente previsto che la tenuta del registro, ivi richiamato (con obbligo di rispetto, anche, dei principi di cui all’art. 5 del Regolamento), avviene mediante piattaforma informatica del Ministero della giustizia, in conformità alla novella apportata all’articolo 16 del decreto legislativo 28 del 2010.

L’odierno provvedimento non presenta, dunque, criticità sotto il profilo della protezione dei dati personali, conformandosi al contenuto della norma attributiva del potere e della disciplina di rango primario.

Residua, tuttavia, l’opportunità – già segnalata con il parere n. 305 del 2023 –  della previsione, anche con decreto direttoriale e previa valutazione d’impatto ex art. 35 del Regolamento, delle misure tecniche e organizzative volte ad assicurare un adeguato livello di sicurezza del trattamento, nel rispetto dell’articolo 32 del Regolamento medesimo, comprensive anche delle modalità di realizzazione dell’accesso selettivo alle informazioni, da parte dei soggetti autorizzati.

IL GARANTE

ai sensi dell’articolo 36, paragrafo 4, del Regolamento, esprime parere favorevole sul proposto schema di decreto, con l’osservazione, esposta nel “Ritenuto” e già segnalata con precedente parere, relativa all’opportunità della previsione, anche con decreto direttoriale e previa valutazione d’impatto, delle misure tecniche e organizzative volte ad assicurare un adeguato livello di sicurezza del trattamento.

Roma, 29 gennaio 2026

IL PRESIDENTE
Stanzione

IL RELATORE
Ghiglia

IL SEGRETARIO GENERALE
Montuori