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Provvedimento del 29 gennaio 2026 [10232091]

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[doc. web n. 10232091]

Provvedimento del 29 gennaio 2026*
*Il giudizio di opposizione contro il provvedimento è pendente

Registro dei provvedimenti
n. 38 del 29 gennaio 2026

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia componente e il dott. Luigi Montuori, segretario generale;

VISTO il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 (regolamento generale sulla protezione dei dati, di seguito “Regolamento”);

VISTO il d.lgs. del 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali, di seguito “Codice”) come novellato dal d.lgs. del 10 agosto 2018, n. 101, recante “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679”;

ESAMINATA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del Regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni;

PREMESSO

1. L’istanza pervenuta.

Il signor XX ha lamentato al Garante una presunta diffusione illecita di dati personali da parte dell’avvocato XX. In particolare, sono stati avanzati rilievi afferenti sia ad un trattamento da parte dell’avvocato XX che a trattamenti effettuati da testate giornalistiche, indicate come coinvolte nella pubblicazione dei predetti dati.

Il presente provvedimento riguarda solo il reclamo relativo ai trattamenti di dati personali direttamente ascrivibili all’avvocato XX.

Ciò premesso, per quanto qui rileva, con il reclamo in argomento e le successive integrazioni il dottor XX ha rappresentato che l’avv. XX, difensore, nell’ambito di un procedimento penale, del XX, dottor XX, avrebbe illecitamente diffuso il contenuto di intercettazioni di conversazioni telefoniche assunte nell’ambito del predetto procedimento che “coinvolgerebbero, secondo quanto è stato riportato, la persona dello scrivente […]”. L’avv. XX, secondo quanto riportato dal dottor XX, avrebbe sottoposto ai presenti, nel corso di una riunione della XX (breviter XX), presenti circa 30 persone, “estratti testuali del fascicolo penale cartaceo, riguardanti in particolare il funzionario XX e riferendo che tra gli intercettati vi sarebbero personaggi di spicco; inoltre, sempre secondo quanto riferito al sottoscritto, lo stesso Avv. XX annunciò con tono ostile di essere in procinto di ottenete copia dei files audio per farli ascoltare a chiunque ne avesse interesse.”.

Ulteriormente, nel mese di maggio 2021 l'avv. XX avrebbe fatto ascoltare dal suo telefono cellulare al dottor XX, XX, alcune registrazioni contenenti files audio delle intercettazioni captate nell'ambito di procedimenti penali

Dappoiché, il XX sostiene che la successiva “apparente consegna ai giornalisti e la conseguente diffusione – in forma massiva - della copiosa trascrizione delle intercettazioni e dei file audio da parte dell’Avv. XX configura una palese violazione dell'art. 2-quater del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 196/2003), a mente del quale il rispetto delle disposizioni contenute nelle regole deontologiche costituisce condizione essenziale per la liceità e la correttezza del trattamento dei dati personali, condotta espressamente sanzionata dall'art. 166, co. 2, del Codice medesimo.”.

Il dottor XX ha prodotto, a sostegno di quanto denunziato, due dichiarazioni firmate, acquisite agli atti; una del dottor XX, XX, secondo cui:

“Alla XX, l'avv. XX ha riferito ai presenti (circa trenta persone) dell'esistenza di intercettazioni telefoniche a carico di personaggi di spicco all'interno del XX e ha citato letteralmente singole frasi selezionate dal fascicolo delle indagini relative ai XX. Nella medesima sede l'avv. XX, inoltre, ha annunciato di essere in procinto di ottenere copia dei files audio delle intercettazioni per farli ascoltare a tutti i membri della XX. Nel mese di maggio 2021 l'avv. XX mi ha fatto ascoltare dal suo telefono cellulare alcune registrazioni contenenti un montaggio di files audio delle intercettazioni captate nell'ambito dei XX. In particolare, quando l'avv. XX mi ha fatto ascoltare i files audio riguardanti le conversazioni private del dott. XX, estrapolate e tagliate dal contesto, ha dichiarato ‘con questi, XX sarà gettato dal suo trono ’. Ad inizio estate 2021 il sig. XX mi ha comunicato di essere entrato in possesso, insieme al sig. XX, della integrale trascrizione delle intercettazioni svolte nei XX. e dei relativi files audio. Inoltre, in tale circostanza il sig. XX mi ha comunicato la propria intenzione di scrivere (insieme al sig. XX) un libro, da pubblicare nei prossimi mesi, contenente i passaggi che le menzionate intercettazioni telefoniche rivelavano informazioni interessanti relative a personaggi politici della XX, tra i quali in particolare anche il dott. XX, in grado quindi di danneggiare la corrente politica di appartenenza. Alla XX, l'avv. XX ha confermato di essersi procurato le registrazioni audio di tutte le intercettazioni telefoniche svolte nei XX.”;

Nella seconda dichiarazione, rilasciata dal dott. XX, XX, si afferma che:

“alla XX, l'avv. XX ha riferito ai presenti (circa trenta persone) dell'esistenza di intercettazioni telefoniche a carico di personaggi di spicco all'interno del XX e ha citato letteralmente singole frasi selezionate dal fascicolo delle indagini relative ai XX. Nella medesima sede, l'avv. XX, inoltre, ha annunciato di essere in procinto di ottenere copia dei files audio delle intercettazioni per farli ascoltare a tutti i membri della XX.”.

Ciò premesso, secondo il XX non sarebbero stati rispettati i principi fissati dall'articolo  5 del Regolamento (UE) n. 679/2016 (regolamento generale sulla protezione dei dati, breviter Regolamento) e, nella specie, quelli di liceità, trasparenza, correttezza e minimizzazione dei dati, poiché tale trattamento sarebbe stato effettuato al di fuori delle previsioni di legge e in funzione di uno scopo diverso da quello previsto, in assenza di informativa nei confronti degli interessati e con modalità assolutamente eccessive, guardando pure alla mole delle informazioni diffuse.

2. L’attività istruttoria preliminare.

Dietro richiesta dell’Ufficio, l’avv. XX ha presentato memorie difensive (nota del 15 marzo 2022), in ordine a quanto imputatogli dal reclamante.

In particolare, per quanto qui rileva, l’avv. XX ha riferito di avere assunto la difesa in un procedimento penale a carico del dottor XX e, in tale veste, di aver chiesto copia degli atti di indagine, comprese le intercettazioni telefoniche. In data 1 dicembre 2020 la XX chiedeva l'archiviazione del procedimento penale e in data 17 novembre 2021 il GIP rigettava l'opposizione all'archiviazione presentata da controinteressati e ordinava l'archiviazione dell'indagine.

In considerazione della rilevanza politica di quanto emerso dagli atti di indagine, il dottor XX, XX, decideva di informare i vertici del proprio XX di quanto appreso e autorizzava l'avv. XX a fornire al XX, XX e alla XX, informazioni su quanto era emerso dagli atti dell'indagine penale (dichiarazione dottor XX agli atti). L’avv. XX ha dichiarato di non avere reso pubblico alcun atto dell'indagine in questione, limitandosi a riferire alcuni suoi contenuti  a determinati soggetti politici, indicati dal proprio mandante, il XX. Tale decisione veniva assunta, inoltre, solo dopo la chiusura delle indagini preliminari, onde i predetti contenuti non erano più coperti da segreto (artt. 114 e  329 c.p.p.).

L'avv. XX ha dichiarato, ulteriormente, che nell'estate del 2021 il XX ha organizzato un incontro con XX “per discutere del problema politico emerso e per fargli ascoltare due files audio originali (non montati, alterati o addirittura manipolati), affinché si potesse rendere conto della gravità della situazione […]”.

L'avv. XX ha negato di avere consegnato ad organi di stampa la trascrizione delle intercettazioni e i file audio.

Inoltre, l’avv. XX ha dichiarato di non avere mai reso pubblico alcun atto dell'indagine in questione, limitandosi, come già indicato, a riferire alcuni suoi contenuti  a determinati soggetti politici indicati dal proprio mandante, il XX, per conseguirne un chiarimento attinente ai rapporti politici all'interno della XX, XX al quale tutti appartengono. Il concetto di pubblicazione richiede invece la rivelazione d'informazioni con modalità tali da metterne al corrente un numero indefinibile di persone, ipotesi che nel caso di specie  non ricorre.

L’avv. XX ha evidenziato, infine, che non vi è prova che furono specificatamente trattati dati personali del reclamante.

Il dottor XX ha replicato alle note difensive dell’avv. XX, osservando, per quanto rileva in questa sede, che il venir meno dell’obbligo del segreto non esclude il divieto di pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale. Ulteriormente, il reclamante: ha rilevato l’ammissione dell’avv. XX di avere compiuto le azioni denunziate nel reclamo; ha sostenuto la irrilevanza dell’atto d’incarico ricevuto dal dottor XX in ordine alla comunicazione dei contenuti delle intercettazioni telefoniche; ha ritenuto che l’ammissione, da parte di alcuni giornalisti, che i file audio gli sarebbero stati consegnati all’incirca nel marzo 2021, evidenziava una tempistica coincidente con il periodo in cui l’avv. XX avrebbe ricevuto la copia dei supporti contenenti le registrazioni delle intercettazioni telefoniche; ha sostenuto l’irrilevanza della tesi asserita circa la carenza di interesse in capo al dott. XX, ben potendo il Garante attivarsi anche a fronte di mere segnalazioni; ha insistito sulla configurabilità delle violazioni, da parte dell’avv. XX, dell’articolo 5 del provvedimento del Garante 19 dicembre 2018 n 512 (Regole  deontologiche  relative  ai  trattamenti  di  dati  personali effettuati per svolgere investigazioni difensive o per fare valere  o difendere un diritto in sede  giudiziaria) e dell’articolo 5 del Regolamento (UE) 2016/679 e del Codice deontologico forense.

In ordine a quanto sopra riportato, l’Ufficio ha ritenuto che i dubbi avanzati in ordine alla  specifica riferibilità dei dati trattati dall’avv. XX al reclamante non rilevassero ai fini allo svolgimento di istruttoria sui fatti segnalati, ben potendo questa Autorità esercitare i propri poteri anche d’ufficio o su segnalazione di persona diversa dall’interessato.

Circa la presunta incompetenza del Garante, l’affermazione dell’avv. XX, secondo cui la questione non sarebbe riconducibile alla materia della protezione dei dati personali, bensì alla tutela dell’immagine del dottor XX, non coglie nel segno, stante l’ampia nozione di dato personale, che comprende “qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile” (art. 4, par. 1, n 1, Reg.) e di trattamento (“qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;” art. 4, par. 1, n 2, Reg.), sulla cui correttezza e legittimità il Garante è chiamato a vigilare, a prescindere da questioni relative al carattere offensivo o diffamatorio del trattamento stesso.

Per quanto riguarda l’individuazione del tipo di trattamento ascrivibile all’avv. XX e la valutazione della sua liceità sulla base delle disposizioni rilevanti in materia di tutela dei dati personali, dalla copiosa documentazione prodotta dalle parti ed acquisita agli atti risultava accertato che l’avv. XX ha “comunicato”, e non “diffuso”, i dati afferenti alle intercettazioni telefoniche, nelle occasioni e con le modalità sopra descritte.

La differenza tra le due forme di trattamento – rilevante anche al fine della disciplina applicabile –  è di tutta evidenza, in quanto per "comunicazione" si intende il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione, consultazione o mediante interconnessione; la “diffusione”, invece, si sostanzia nel dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione (arg. ex art. 2-ter del Codice).

Dagli atti prodotti dalle parti emergeva esclusivamente la prova della comunicazione dei dati in argomento ad alcuni partecipanti alla XX, circa 30 persone, nonché al dottor XX, XX, secondo quanto sopra precisato. Pertanto, apparivano inconferenti le disposizioni processuali e penali citate dal segnalante, in quanto afferenti ad ipotesi di pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale, non ricorrenti nel caso in esame.

Gli atti, inoltre, non erano più coperti da segreto, potendone avere conoscenza l’imputato ed essendo intervenuta la chiusura dell’istruttoria preliminare relativa al giudizio nei confronti del medesimo (cfr. artt. 114 e 329 c.p.p.).

Venendo al fondamento legittimante la comunicazione dei dati personali in argomento, l’Ufficio rilevava che era stata prodotta in atti una dichiarazione, sottoscritta dal dottor XX, XX, del seguente tenore:

“Il sottoscritto dot. Dr. XX, nato a XX, il XX, con riferimento al XX, dichiara di aver autorizzato il suo difensore avv. XX a riferire del contenuto degli atti di indagine di cui sopra, limitatamente ai profili di rilevanza pubblica e politica, agli organi della XX e in particolare al XX, XX e al XX, XX. Dichiara altresì dì avere organizzato, nell’estate dell'anno XX, un incontro a XX invitando ai predetti fini informativi, il XX, XX e l'avv. XX. Quest’ultimo, in presenza del sottoscritto, e con la sua autorizzazione, ha fatto ascoltare a XX due intercettazioni registrate nel corso delle indagini di cui sopra. XX, XX”

Tale dichiarazione non risultava contestata dal reclamante o da terzi e, pertanto, gode di piena fede nell’ambito del presente procedimento.

Orbene, ai sensi dell’articolo 6 del Regolamento, le condizioni di liceità del trattamento non si esauriscono nella prestazione del consenso dell’interessato, ma sono rinvenibili in atre ipotesi, come quella di cui al comma 1, lettera f), del predetto articolo, ossia quando il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento o di terzi, a condizione che non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell'interessato che richiedono la protezione dei dati personali  (con particolare riguardo al caso, non ricorrente nella fattispecie, di interessato minore).

Il legittimo interesse al trattamento di tali dati da parte dal XX, dottor XX, è esplicitato nella citata nota relativa all’incarico assegnato all’avv. XX, ossia la necessità di riferire il contenuto degli atti di indagine, limitatamente ai profili di rilevanza pubblica e politica, agli organi della XX.

Purtuttavia, il contenuto delle informazioni ostese dall’avv. XX non appariva in alcun modo riconducibile a finalità “difensive” ma, piuttosto, ad esigenze di contestazione politica della condotta di soggetti terzi. E se in astratto può anche ritenersi riconducibile al legittimo interesse l’ostensione limitata di informazioni, purché legittimamente acquisite, a fini di contestazione politica, in un organo quale la XX, tuttavia ciò non appariva ammissibile:

a) rispetto a dati soggetti comunque alle garanzie dell’articolo 15 della Costituzione, trattandosi di brani di conversazioni intercettate. L’assenza di segreto (e la conseguente pubblicabilità degli atti ex art. 114 cpp) non muta, sotto questo profilo, l’esigenza di una tutela maggiore dei dati in questione, da dedursi nel bilanciamento sotteso all’istituto del legittimo interesse;

b) da parte di un soggetto, quale un avvocato, vincolato a specifici obblighi di riservatezza (assistiti anche da tutela penale) rispetto agli atti (e quindi ai dati) acquisiti nell’esercizio del mandato professionale. Ai sensi dell’articolo 13 del codice deontologico forense, infatti “L’avvocato è tenuto, nell’interesse del cliente e della parte assistita, alla rigorosa osservanza del segreto professionale e al massimo riserbo su fatti e circostanze in qualsiasi modo apprese nell’attività di rappresentanza e assistenza in giudizio, nonché nello svolgimento dell’attività di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale e comunque per ragioni professionali.”. La condotta del difensore non può ritenersi “scriminata” dall’autorizzazione all’ostensione ricevuta dall’assistito, non potendo egli disporre del diritto alla riservatezza dei terzi le cui conversazioni intercettate sono state ostese.

3. La notifica delle violazioni e le memorie difensive.

Sulla base delle risultanze dell’istruttoria preliminare e della loro valutazione nei termini sopra descritti, l’Ufficio ha notificato all’avv. XX l’avvio del procedimento per l’adozione dei provvedimenti di cui agli articoli 58, paragrafo 2, e 83 del Regolamento, ai sensi degli articoli 77 e segg. del Regolamento, dell’art. 166 del Codice e degli articoli 12 e segg. del regolamento 1/2019 concernente le procedure interne aventi rilevanza esterna, finalizzate allo svolgimento dei compiti e all’esercizio dei poteri demandati al Garante per la protezione dei dati personali, nonché all’adozione dei provvedimenti correttivi e sanzionatori (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 106 dell' 8 maggio 2019 e reperibile nel sito web dell’Autorità, https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home), indicando, oltre agli avvisi di rito sul diritto di difesa, che:

a) l’oggetto del procedimento riguardava il trattamento illecito di dati personali effettuato dall’avv. XX, attraverso l’ostensione dei contenuti di atti di indagine a soggetti terzi;

b) quale disposizione presumibilmente violata con il predetto trattamento, l’articolo 6 del Regolamento, ai sensi del quale il trattamento dei dati personali è lecito solo e nella misura in cui ricorra almeno una delle condizioni indicate nella stessa disposizione;

c) quale disposizione sanzionatoria relativa alla predetta presunta violazione, l’articolo 83, paragrafo 5, del Regolamento, ai sensi del quale la violazione dell’articolo 6 del medesimo Regolamento è punibile con una sanzione amministrativa pecuniaria di importo fino a venti milioni di Euro o, per le imprese, fino al 4 % del fatturato mondiale totale annuo dell'esercizio precedente, se superiore.

L’avv. XX ha trasmesso nota difensiva, sostenendo innanzitutto che l’adozione di un eventuale provvedimento sanzionatorio sarebbe illegittimo sia per presunto superamento dei termini procedurali, sia in quanto il Garante ha avviato il procedimento secondo le norme procedurali del reclamo, mentre  XX non sarebbe qualificabile “interessato”.

In secondo luogo, l’avv. XX sostiene di avere agito in nome proprio, cioè non nella veste di legale del XX, ma come XX e che, in considerazione dell’importante rilievo politico della vicenda dell’affidamento della concessione miliardaria per il XX e della necessità che egli, in qualità di XX della XX, informasse il XX stesso delle trame ordite da alcuni soggetti, il trattamento di dati da lui effettuato sarebbe giustificato da molteplici condizioni di liceità del trattamento ex art. 6 del Regolamento ed in particolare: l’articolo 6, comma 1, lett.  b), in quanto il trattamento sarebbe stato necessario all’esecuzione del contratto associativo (membro del XX) di cui XX è parte e in base al quale aveva l’obbligo legale di informare i vertici del XX (cfr. art. 6 comma 1, lett.  c)); l´articolo 6, comma 1, lett. e), perché il trattamento era necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico, in quanto i partiti politici svolgono compiti di interesse pubblico relativi a questioni fondamentali circa la gestione dello Stato e della società; l’articolo 6, comma 1, lett. f), in quanto la comunicazione ai vertici del XX sarebbe stata necessaria per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento e di terzi, da ritenere prevalenti rispetto agli interessi o ai diritti dei sig.ri XX e XX.

In subordine, l’avv. XX ritiene che non vi siano i presupposti per infliggere una sanzione amministrativa pecuniaria.

In data 15 settembre 2025 l’avv. XX è stato altresì ascoltato in audizione, come da lui richiesto.

Nel corso dell’audizione ha precisato che i due argomenti difensivi, ossia avere l'avv. XX agito sia su mandato del dottor XX, che in nome proprio in base all'incarico rivestito nel XX, non devono considerarsi antinomici, ma complementari, avendo l'avv. XX agito con entrambi i ruoli. L'avv. XX ha richiamato integralmente i precedenti atti difensivi ed ha illustrato i fatti occorsi, come dallo stesso riportati nelle predette difese. Il medesimo ha sottolineato che, a fronte del montare del clamore mediatico intorno alle note vicende giudiziarie, ha sentito il dovere morale di rappresentare agli Organi del XX quanto accaduto ed, in gran parte, già ampiamente riportato dalla stampa.

L’avv. XX ha altresì depositato una nota firmata dal dottor XX, che rettifica quanto affermato nella sua precedente dichiarazione del 25 marzo 2025 depositata in atti e che conferma quanto dichiarato dall’avv. XX stesso in ordine allo svolgimento dei fatti.

L’avvocato ha sottolineato che, pur avendo acquisito contezza degli atti processuali e delle intercettazioni relative al noto procedimento penale già nel dicembre del 2020, ha ritenuto di potere comunicare le informazioni di cui sopra solo a XX, in occasione della riunione del XX, quando ormai le notizie in ordine alla vicenda processuale erano ampiamente riportate dalla stampa.

5. L’esito dell’istruttoria.

In via preliminare, occorre ribadire l’irrilevanza dei rilievi avanzati in ordine alla specifica riferibilità dei dati trattati dall’avv. XX al reclamante ed alla conseguente facoltà di quest’ultimo di esperire un reclamo al Garante, in quanto risulta accertato che tra le intercettazioni telefoniche fatte ascoltare nella riunione del mese di maggio 2021, una riguardava un colloquio tra XX, ex XX della XX e XX (dichiarazione del dottor XX del 1° settembre 2025, depositata in atti nel corso dell’audizione dell’avv. XX). Peraltro, la questione non rileva ai fini allo svolgimento di istruttoria del Garante sui fatti segnalati, ben potendo questa Autorità esercitare i propri poteri anche d’ufficio o su segnalazione di persona diversa dall’interessato. Del resto, il reclamo che non sia regolare può essere esaminato a titolo di segnalazione, con conseguente attivazione del procedimento istruttorio e provvedimentale che è regolato dalle medesime disposizioni stabilite per i reclami (artt. 8 e 20 del Regolamento n. 1/2019 del Garante). Ulteriormente, ogni atto di impulso che non costituisca reclamo, richiesta di parere o quesito e che sia volto a sollecitare un controllo da parte del Garante sulla disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali, costituisce segnalazione.

Venendo al merito, emerge che il trattamento di dati personali in esame si innesta su una vicenda riguardante un presunto complotto politico che avrebbe coinvolto alti esponenti del XX, finalizzato ad influire sull’affidamento della concessione per il XX, del valore di un miliardo di euro e che ha avuto una ampia eco mediatica già a partire dal 6 luglio 2021, come risulta dalle notizie stampa acquisite agli atti. La riunione della XX del XX – alla quale erano presenti circa trenta persone - era diretta, appunto, ad esaminare tale vicenda, balzata agli onori della cronaca e di evidente rilievo per il XX.

Ad essa è intervenuto anche l’avv. XX, in veste – come dichiarato nella memoria difensiva del 4 luglio 2025 – di XX della XX; in tale riunione l’avv. XX ha smentito le affermazioni di altro soggetto  che negava quanto riportato negli articoli di stampa in ordine al suo ruolo nel complotto politico di cui sopra.

Risulta pertanto accertato che l’avv. XX ha effettivamente fatto ascoltare dal suo telefono cellulare al dottor XX alcune registrazioni contenenti files audio delle intercettazioni captate nell'ambito di procedimenti penali, come dichiarato nella stessa nota difensiva del 4 luglio 2025 nell’interesse di XX, (Per dimostrare a XX, che era piuttosto incredulo, il complotto in atto all’interno del XX, XX - su indicazione del XX, che, in quanto indagato nel procedimento penale sulla concessione del XX […] aveva appreso dal suo difensore, XX medesimo, dell’esistenza dei file audio delle intercettazioni - ha fatto ascoltare al XX XX XX due file audio originali (non montati, alterati o addirittura manipolati), affinché si potesse rendere conto delle trame in atto, all’interno del XX, per favorire il XX e della necessità di prendere le opportune contromisure per garantire il corretto svolgimento della procedura di affidamento del XX, in corso di preparazione […]”).

Orbene, gli argomenti difensivi spesi dall’avv. XX sopra riportati non risultano meritevoli di accoglimento.

Come già osservato nella comunicazione di avvio del procedimento, infatti, potrebbe, in astratto, essere riconducibile al presupposto di liceità del legittimo interesse (art. 6, par. 1, lett. f), Regolamento), l’ostensione limitata di informazioni, purché legittimamente acquisite, a fini di contestazione politica, in un organo quale la XX.

La valutazione astratta deve, tuttavia, modularsi sulle circostanze specifiche del caso concreto e la configurabilità del presupposto di liceità del legittimo interesse dev’essere accertata in relazione alla specifica fattispecie sottoposta all’esame del Garante.  Il giudizio di “non prevalenza”, sul legittimo interesse, delle situazioni giuridiche soggettive dell’interessato richiamato dall’articolo 6, par. 1, lett. f) del Regolamento richiede, infatti, una valutazione, in concreto, delle caratteristiche della fattispecie.

E con riguardo al caso di specie, la circostanza determinante concerne la natura delle informazioni ostese, ovvero dati riconducibili al diritto di cui all’articolo 15 della Costituzione quali, appunto, file audio di conversazioni telefoniche oggetto di intercettazione nell’ambito di un procedimento penale. Nel giudizio di prevalenza, diventa dunque assorbente la considerazione della natura dei dati personali trattati: comunicazioni telefoniche, la cui libertà e segretezza è garantita dalla Costituzione come diritto inviolabile e limitabile soltanto per atto motivato dell’autorità giudiziaria, con le garanzie stabilite dalla legge (art. 15 Cost.). L’assenza di segreto investigativo non muta, sotto questo profilo, la particolare tutela accordata ai dati in questione, dal momento che in questa sede non si deve valutare l’eventuale violazione del disposto di cui all’articolo 114 c.p.p., ma la diversa questione della sussistenza del presupposto di liceità di cui all’articolo 6, par. 1, lett. f), del Regolamento.  

In questa prospettiva, l’esigenza di contestazione politica non può ritenersi interesse legittimo tale da giustificare l’ostensione di intercettazioni relative a comunicazioni telefoniche, tutelate appunto dall’ordinamento al massimo grado, ai sensi dell’articolo 15 della Costituzione.

Il giudizio di prevalenza – sugli interessi, i diritti o le libertà fondamentali dell’interessato - dell’interesse legittimo perseguito deve, infatti, modularsi su criteri di particolare rigore laddove – come in questo caso – sono coinvolti dati personali ai quali l’ordinamento accorda una tutela rafforzata. I dati personali inerenti a comunicazioni telefoniche, rispetto ai quali gli interessati vantano una particolare e legittima aspettativa di riservatezza non possono, infatti, ritenersi meritevoli di una tutela recessiva rispetto all’interesse (pur in astratto legittimo) al loro utilizzo a fini di contestazione politica.

Pertanto, il trattamento di dati personali in argomento non è giustificabile sulla base delle condizioni di legittimità di cui all’articolo 6 del Regolamento invocate dall’avv. XX, in quanto l’ostensione del contenuto di conversazioni telefoniche tra privati a fini di contestazione politica non può configurarsi come necessaria per l’esecuzione di un contratto associativo od oggetto di un obbligo legale, o necessaria per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico e, tanto meno, corrispondente ad un interesse legittimo prevalente rispetto agli interessi e diritti dei sig.ri XX e XX.

6. Conclusioni: dichiarazione di illiceità del trattamento. Provvedimenti correttivi ex art. 58, par. 2, Regolamento.

Alla luce di quanto complessivamente rilevato, l’Autorità ritiene che le dichiarazioni del titolare del trattamento e la documentazione fornite nel corso dell’istruttoria non consentano di superare i rilievi notificati dall’Ufficio con l’atto di avvio del procedimento e che risultino pertanto inidonee a disporre l’archiviazione del presente procedimento, non ricorrendo peraltro alcuno dei casi previsti dall’articolo 11 del regolamento del Garante n. 1/2019.

Il trattamento dei dati personali effettuato dall’avv. XX risulta infatti illecito, nei termini su esposti, in quanto posto in essere in violazione dell’articolo 6 del Regolamento, poiché effettuato in assenza delle condizioni di liceità previste da detta disposizione.

Sulla base dei criteri indicati dall’articolo 83 del Regolamento, considerando che la condotta ha esaurito i suoi effetti - anche in considerazione dell’avvenuta pubblicazione di un libro contenente le intercettazioni -  che il numero di interessati e dei terzi coinvolti è limitato e che non risultano eventuali precedenti violazioni pertinenti commesse dal titolare del trattamento, si ritiene che nel caso di specie non ricorrano i presupposti per infliggere una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell’articolo 58, par. 2, lett. i), del Regolamento.

Essendo comunque stata accertata l’illiceità del trattamento di dati personali nei termini di cui in motivazione, si ritiene di dover ammonire, ai sensi dell’articolo 58, par. 2, lett. b) del Regolamento, l’avv. XX, per aver violato l’articolo 6 del Regolamento.

Si ritiene, infine, che ricorrano i presupposti di cui all’articolo 17 del regolamento del Garante n. 1/2019.

TUTTO CIÒ PREMESSO, IL GARANTE

DICHIARA

l'illiceità del trattamento dei dati personali effettuato dall’avvocato XX per aver violato l’articolo 6 del Regolamento, nei termini di cui in motivazione;

AMMONISCE

l’avvocato XX per avere effettuato un trattamento di dati personali in violazione dell’articolo 6 del Regolamento;

DISPONE

a) ai sensi dell’articolo 154-bis, comma 3, del Codice e dell’articolo 37 del regolamento del Garante n. 1/2019, la pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Autorità;

b) ai sensi dell’articolo 17 del regolamento del Garante n. 1/2019, l’annotazione delle violazioni e delle misure adottate in conformità all’articolo 58, par. 2 del Regolamento, nel registro interno dell’Autorità previsto dall’articolo 57, par. 1, lett. u) del Regolamento.

Ai sensi dell’articolo 78 del Regolamento, nonché degli articoli 152 del Codice e 10 del d.lgs. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo individuato nel medesimo articolo 10, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero.

Roma, 29 gennaio 2026

IL PRESIDENTE
Stanzione

IL RELATORE
Cerrina Feroni

IL SEGRETARIO GENERALE
Montuori

 

Scheda

Doc-Web
10232091
Data
29/01/26

Argomenti


Tipologie

Prescrizioni del Garante