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Parere sullo schema di provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate recante Modalità e termini di comunicazione all’anagrafe tributaria dei dati relativi al contributo per l’acquisto di elettrodomestici ad elevata efficienza energetica - 26 febbraio 2026 [10232600]

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[doc. web n. 10232600]

Parere  sullo schema di provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate recante Modalità e termini di comunicazione all’anagrafe tributaria dei dati relativi al contributo per l’acquisto di elettrodomestici ad elevata efficienza energetica - 26 febbraio 2026

Registro dei provvedimenti
n. 109 del 26 febraio 2026

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia, componente, e il dott. Luigi Montuori, segretario generale;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati – di seguito, Regolamento);

VISTO il d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito, Codice);

VISTO il d.lgs. 21 novembre 2014, n. 175, e ss.mm., concernente la semplificazione fiscale e la dichiarazione dei redditi precompilata e, in particolare:

- l’art. 1, comma 1, che prevede che, a decorrere dal 2015, in via sperimentale, l’Agenzia delle entrate, utilizzando le informazioni disponibili in Anagrafe tributaria, i dati trasmessi da parte di soggetti terzi e i dati contenuti nelle certificazioni di cui all’articolo 4, comma 6-ter, del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, renda disponibile telematicamente, entro il 30 aprile di ciascun anno, ai titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati in specifiche disposizioni del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, la dichiarazione precompilata relativa ai redditi prodotti nell’anno precedente, che può essere accettata o modificata;

- l’art. 3, comma 4, il quale prevede che, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, siano individuati termini e modalità per la trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei dati relativi alle spese che danno diritto a deduzioni dal reddito o detrazioni dall’imposta diverse da quelle già individuate dallo stesso decreto legislativo e dei dati relativi ai redditi percepiti dai contribuenti;

VISTA la l. 30 dicembre 2024, n. 207, e, in particolare, l’art. 1, commi da 107 a 111, che, al fine di sostenere la competitività del sistema produttivo industriale e dei relativi livelli occupazionali e di favorire l'incremento della efficienza energetica nell'ambito domestico, la riduzione dei consumi attraverso la sostituzione dei grandi elettrodomestici ad uso civile e il corretto smaltimento degli apparecchi obsoleti attraverso il riciclo, prevede la concessione al consumatore, per l'anno 2025, di un contributo, in forma di vaucher, per l'acquisto di elettrodomestici ad elevata efficienza energetica (di seguito, contributo elettrodomestici), individuati con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell’economia;

VISTO il decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, 3 settembre 2025, di cui all’art. 1, comma 110, della l. 207/2024, in materia di erogazione del contributo elettrometrici (c.d. decreto interministeriale), il quale stabilisce, in particolare all’art. 2, che:

- tale contributo sia riconosciuto all’utente finale maggiorenne e spendibile per l’acquisto di un solo elettrodomestico per famiglia anagrafica, in misura non superiore al 30% del costo di acquisto dell’elettrodomestico e comunque per un importo non superiore a 100 euro per ciascun elettrodomestico, elevato a 200 euro per ciascun elettrodomestico se l’utente finale ha un valore dell’ISEE ordinario inferiore a 25.000 euro annui; tale contributo non può essere cumulato con altre agevolazioni, nonché con altri benefici, anche di tipo fiscale, riferiti agli stessi costi ammissibili (commi 3 e 4);

- ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata da parte dell’Agenzia delle entrate, nonché ai fini del controllo, i dati relativi ai contributi erogati, con l’indicazione dei dati identificativi degli utenti finali, siano comunicati telematicamente all’Agenzia medesima (comma 5);

- con uno o più decreti direttoriali della Direzione generale competente del Ministero delle imprese e del made in Italy (di seguito, MIMIT), siano indicati le tempistiche di attivazione dell’iniziativa, la durata della stessa, il funzionamento della Piattaforma informatica, le attività di trattamento dei dati personali, i criteri di verifica e controllo eseguiti da parte dei soggetti gestori (comma 10);

VISTO il d.dir. del MIMIT 22 ottobre 2025, adottato ai sensi del suddetto art. 2, comma 10, del decreto interministeriale (e su cui il Garante si è pronunciato con parere favorevole reso con provv. n. 527 del 25 settembre 2025 – disponibile su www.garanteprivacy.it, doc. web n. 10184562), che definisce le modalità di richiesta, concessione ed erogazione del contributo elettrodomestici e, in particolare, all’art. 9, comma 7, stabilisce che “Ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi da parte dell’Agenzia delle Entrate di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, nonché ai fini del controllo, sono comunicati all’ Agenzia delle entrate i codici fiscali degli Utenti finali e gli importi dei contributi effettivamente erogati. Le modalità e i termini della comunicazione dei contributi elettrodomestici, nonché le modalità e i termini di cancellazione dei dati, sono stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, di cui all’articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, sentita l’Autorità garante per la protezione dei dati personali”;

VISTA la nota del 9 dicembre 2025, con la quale l’Agenzia delle entrate ha sottoposto all’Autorità, ai fini dell’acquisizione del relativo parere, lo schema di provvedimento del Direttore recante “Modalità e termini di comunicazione all’anagrafe tributaria dei dati relativi al contributo per l’acquisto di elettrodomestici ad elevata efficienza energetica, di cui al decreto del Ministro delle Imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, del 3 settembre 2025”, unitamente ai documenti concernenti le specifiche tecniche per la trasmissione dei dati, le ricevute telematiche e le modalità di compilazione delle comunicazioni e trasmissione (allegati allo schema di provvedimento);  

RILEVATO che il suddetto schema di provvedimento, nel definire le modalità e i termini di comunicazione all’Anagrafe tributaria dei dati relativi al contributo elettrodomestici, stabilisce, in particolare, che:

- per ogni utente che ha usufruito del voucher per gli acquisti di elettrodomestici inclusi nell’elenco informatico degli elettrodomestici, il MIMIT trasmetta in via telematica all’Agenzia i dati relativi ai voucher utilizzati (ad esempio, il codice fiscale e l’importo utilizzato, con riferimento all’anno in cui lo stesso è stato utilizzato) (art. 2.3.);

- la comunicazione dei dati da parte di MIMIT avvenga mediante il Sistema di interscambio dati (SID); i dati scambiati sono firmati e cifrati con appositi certificati rilasciati dall’Agenzia medesima (art. 3; cfr. altresì art. 7 per quanto concerne le misure a tutela della sicurezza dei dati);

- i dati trasmessi siano utilizzati ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata nonché ai fini delle attività di controllo di cui al d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (art. 6.1);

- i dati siano conservati entro i termini massimi di decadenza previsti in materia di accertamento delle imposte sui redditi e, allo scadere, siano integralmente e automaticamente cancellati, salvo non sussistano ulteriori esigenze di conservazione connesse ad eventuali contenziosi in atto e nei casi previsti in materia di accertamento delle imposte sui redditi (art. 6.2);

CONSIDERATO che i trattamenti di dati personali disciplinati all’interno dello schema di provvedimento in questione sono conformi a quanto stabilito nel quadro normativo e regolatorio in materia di erogazione del contributo elettrodomestici e che le relative misure tecniche e organizzative sono in linea con quelle contenute negli analoghi provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate riferiti ai trattamenti di altri dati personali per le medesime finalità – sui quali il Garante si è già espresso favorevolmente – in quanto adeguate ad assicurare la tutela dei diritti e delle libertà fondamentali dell’interessato e il rispetto dei principi in materia di protezione dei dati personali, nel rispetto dei principi di cui agli artt. 5 e 25 del Regolamento;

RILEVATO che, in relazione al termine decennale di conservazione di tutti i dati personali a tal fine acquisiti dal MIMIT, con nota del 23 gennaio 2026 l’Agenzia ha precisato, in particolare, che:

- con riferimento ai dati del contribuente che non inserisca nella propria dichiarazione, nell’anno di riferimento e nelle dichiarazioni integrative dei cinque anni successivi, una detrazione per spese di ristrutturazione con riferimento alla spesa di cui si è già usufruito del contributo elettrodomestici: “La previsione di un minor tempo di conservazione, rispetto ai dieci anni […]. Peraltro, si tratta di una detrazione che può essere usufruita in dieci anni, per cui il contribuente potrebbe anche portarla in detrazione negli anni successivi a quello di sostenimento, inserendo le rate successive. Inoltre, si porrebbe il rischio che, se tali banche dati non fossero alimentate correttamente, finirebbero per essere cancellate informazioni utili per le attività di controllo”;

- con riferimento ai dati trasmessi dai soggetti terzi: “il provvedimento di accesso per la dichiarazione precompilata 2026 recherà una specifica previsione in base alla quale il tempo di conservazione dei dati trasmessi dai soggetti terzi è di dieci anni. A partire dall’anno d’imposta 2021, infatti, i criteri selettivi adottati per individuare le dichiarazioni da sottoporre al controllo formale includono anche le dichiarazioni integrative, che possono essere presentate fino al quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione originaria. Al riguardo, si rappresenta che la normativa vigente prevede, per le dichiarazioni integrative, una riapertura dei termini per l’attività di controllo formale: in particolare, per gli elementi oggetto di integrazione, i termini per la notifica delle cartelle di pagamento (31 dicembre del quarto anno successivo alla presentazione della dichiarazione) decorrono dalla presentazione di tali dichiarazioni e non dalla presentazione della dichiarazione originaria. Ne consegue, per tali casi, la necessità di conservare i dati trasmessi dai soggetti terzi, a partire dall’anno d’imposta 2021, almeno fino al decimo anno successivo, per consentire all’Agenzia di sottoporre a controllo le dichiarazioni integrative che presentano oneri/spese modificate o integrate rispetto ai dati precompilati”;

- “Sarà ribadito nel provvedimento che saranno tempestivamente e integralmente cancellati: i dati su cui è effettuata opposizione; i dati delle erogazioni liberali riguardanti i soggetti che non abbiano effettuato l’accesso alla dichiarazione precompilata, direttamente o tramite gli altri soggetti autorizzati, entro il 15 aprile dell’anno successivo a quello di predisposizione della stessa”;

RITENUTO, pertanto, che, per i profili di competenza, non ci siano rilievi da formulare sullo schema di provvedimento in esame;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il prof. Pasquale Stanzione;

TUTTO CIÒ PREMESSO, IL GARANTE

ai sensi degli artt. 36, par. 4, e 58, par. 3, lett. b), del Regolamento, esprime parere favorevole sullo schema di provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate recante “Modalità e termini di comunicazione all’anagrafe tributaria dei dati relativi al contributo per l’acquisto di elettrodomestici ad elevata efficienza energetica, di cui al decreto del Ministro delle Imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, del 3 settembre 2025”.

Roma, 26 febbraio 2026

IL PRESIDENTE
Stanzione

IL RELATORE
Stanzione

IL SEGRETARIO GENERALE
Montuori