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Provvedimento del 26 febbraio 2026 [10236867]

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[doc. web n. 10236867]

Provvedimento del 26 febbraio 2026

Registro dei provvedimenti
n. 134 del 26 febbario 2026

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia, componente, ed il dott. Luigi Montuori, segretario generale;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito, “Regolamento”);

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2016/679 (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, di seguito “Codice”);

VISTO il reclamo presentato al Garante, ai sensi dell’art. 77 del Regolamento, in data 17 agosto 2024 con il quale XX ha chiesto di ordinare a Editrice del Mezzogiorno S.r.l., in qualità di editore de “La Gazzetta del Mezzogiorno”, la rimozione o, in subordine, la deindicizzazione di un articolo pubblicato in data XX, dal titolo “XX”, che “ha ad oggetto una condanna inflitta in primo grado al [medesimo] dal GUP del Tribunale di XX; condanna riformata in data XX dalla Corte D’Assise d’Appello XX che [lo] ha assolto (…) da tutti i reati per i quali aveva riportato condanna “perché il fatto non sussiste”;

CONSIDERATO che l’interessato ha rilevato:

di aver inviato via pec due richieste al titolare del trattamento chiedendo che “la notizia in questione fosse eliminata o che, in subordine, si procedesse con l’immediata deindicizzazione dell’articolo da tutti i motori di ricerca mantenendolo, eventualmente, nel solo archivio storico del quotidiano on line ed a condizione che tale operato avvenisse con adeguate modalità ossia rendendo ben visibile, sia nel titolo che nelle preview, l’esistenza degli attuali sviluppi della vicenda che hanno modificato radicalmente quanto riportato nell’articolo in questione”;

il titolare del trattamento dei dati ha ignorato entrambe le richieste, ancorché formulate ai sensi e per gli effetti dell’art. 17 GDPR, violando i principi in tema di oblio riconosciuti dalla giurisprudenza di legittimità, in armonia con quanto affermato dalla giurisprudenza europea (Cass. n. 13161 del 24 giugno 2016 alla luce della sentenza della Corte di giustizia del 13 maggio 2014);

nel caso di specie si tratta di notizia non più attuale poiché superata dall’intervenuta assoluzione e contenente anche un riferimento alla propria attività lavorativa che non ha alcuna attinenza con le ipotesi di reato oggetto della condanna cancellata;

VISTA la nota del 20 marzo 2025 con la quale questa Autorità ha chiesto a Editrice del Mezzogiorno S.r.l., in qualità di titolare del trattamento, di fornire elementi in ordine alla richiesta del reclamante e di far conoscere se avesse intenzione di adeguarsi ad essa;

VISTA la comunicazione del 7 aprile 2025 con la quale la società editrice, rappresentata da XX, ha rilevato che la preventiva richiesta inviata dall’interessato anteriormente alla presentazione del reclamo risultava carente di allegazione di copia della sentenza di assoluzione recante attestazione di irrevocabilità “con ogni logica conseguenza in termini di definitività dell’esito della vicenda processuale” ed ha comunicato di avere provveduto a deindicizzare il link dell’articolo prendendo atto della documentazione allegata al reclamo;

VISTA la nota dell’11 aprile 2025 con la quale l’interessato ha trasmesso copia del dispositivo con il quale la Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato dalla Procura generale nei confronti della sentenza di assoluzione pronunciata nei propri confronti, che è pertanto divenuta irrevocabile, ed ha altresì evidenziato che:

l’editore ha consapevolmente mantenuto online una rappresentazione della vicenda giudiziaria incompleta, superata e pregiudizievole, omettendo intenzionalmente un aggiornamento della notizia che desse conto dell’intervenuta assoluzione;

tale omissione si è verificata nonostante le numerose richieste di rimozione o di aggiornamento della notizia trasmesse sia dal sottoscritto a mezzo PEC in data 1° luglio 2024, 3 luglio 2024 e 28 novembre 2024 e sia dal legale incaricato, XX, con comunicazioni PEC datate 16 dicembre 2024 e 10 febbraio 2025;

le richieste sono state formulate, documentate e reiterate nel tempo, ma ignorate deliberatamente dall’editore, con la conseguenza che il trattamento dei dati personali è risultato non conforme ai principi di esattezza di cui all’art. 5, par. 1, lett. d), del Regolamento;

il diritto alla rettifica o all’aggiornamento dell’informazione, nei casi in cui la vicenda originariamente riportata abbia subito sviluppi rilevanti, costituisce un naturale corollario del principio secondo cui l’informazione deve essere non solo veritiera, ma anche completa ed attuale;

VISTA la comunicazione del 10 luglio 2025 con la quale, ai sensi dell’art. 166, comma 5, del Codice, e dell’art. 12, comma 1, del regolamento del Garante n. 1/2019, l’Autorità ha comunicato a Editrice del Mezzogiorno S.r.l. l’avvio del procedimento per l’eventuale adozione dei provvedimenti di cui all’art. 58, par. 2, del Regolamento con riferimento alla presunta violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a) e d), 12, parr. 3 e 4, 16, 17 e 21 del Regolamento;

VISTA la memoria difensiva fatta pervenire il 6 agosto 2025 dal titolare del trattamento, rappresentato da XX, ha evidenziato che:

con riguardo all’eccepita assenza di riscontro idoneo a seguito degli interpelli preventivi inviati dall’interessato, occorre rilevare che quest’ultimo non ha provveduto a provare quanto asserito tramite allegazione di documentazione idonea e completa atta a consentire di verificare le coordinate del fatto storico (capo d’imputazione) in ordine al quale è intervenuta la sentenza di assoluzione, nonchè l’irrevocabilità del procedimento tenuto conto del fatto che eventuali impugnazioni rendono attuale l’interesse al mantenimento della notizia, sia pure con gli eventuali aggiornamenti, ove richiesti, che devono intendersi però riferiti anche alla circostanza della non avvenuta conclusione della vicenda penale;

nel caso di specie le istanze dell’interessato e del suo legale difettavano di tale allegazione, pertanto non si può lamentare un mancato o ritardato adempimento da parte dell’editore dal momento che non sono stati rispettati i requisiti minimi di sufficienza di allegazione probatoria atta a dimostrare che la vicenda processuale riferita ai fatti di cui all’articolo oggetto di reclamo si sia eventualmente conclusa in modo favorevole;

l’interessato si è infatti limitato ad allegare, nella richiesta del 28 novembre 2024, il generico dispositivo di una sentenza della Corte di Assise d’Appello XX che non riportava il fatto storico addebitato, pertanto, in assenza della motivazione, “non era materialmente possibile per l’editore verificare la pertinenza del dispositivo con i fatti oggetto dell’articolo di stampa”;

l’editore non dispone dei mezzi dell’autorità giudiziaria per accertare la veridicità degli esiti delle vicende processuali asserite dai singoli richiedenti, da cui deriva l’onere in capo a questi ultimi di allegare la documentazione completa;

a ciò occorre aggiungere che il reclamante ha provveduto, solo dopo il riscontro fornito da Edime alla richiesta di informazioni inviata dall’Autorità, a produrre per la prima volta copia del dispositivo con il quale la Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato dalla Procura generale nei confronti della sentenza di assoluzione che è pertanto divenuta irrevocabile;

non è pertanto rispondente al vero che la vicenda processuale si fosse conclusa con sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste avendo egli omesso di riferire che il Procuratore generale aveva impugnato la sentenza della Corte di Appello con udienza fissata al XX e con motivazione depositata il successivo XX;

l’utilizzo del verbo “concludere” riferito ad una vicenda giudiziaria postula che la stessa sia stata definita, ma così non era al momento della presentazione della richiesta, dimostrando con ciò che non solo non ha allegato una documentazione sufficiente a dimostrare quanto affermato, ma anche che ha preteso l’aggiornamento della notizia sulla base del presupposto che la notizia pubblicata fosse ormai superata da tempo per intervenuta assoluzione perché il fatto non sussiste;

quanto detto è dimostrato dal fatto che il legale incaricato dall’interessato, XX, solo con una comunicazione via pec del 10 febbraio 2025 parla in termini generici di definitività dell’assoluzione senza tuttavia precisare che la stessa sia intervenuta dopo il giudizio di Cassazione, mai menzionato, e senza allegare il dispositivo emesso da quest’ultima;

Edime ha provveduto da tempo a deindicizzare l’articolo, pur in assenza di corretta allegazione da parte dell’interessato della documentazione processuale attestante la definizione favorevole della vicenda; tale circostanza è stata confermata anche dal fatto che il reclamante, nella memoria del 10 aprile 2025, ha affermato che l’articolo sarebbe stato rimosso solo dopo la notifica della richiesta di informazioni, allegando tuttavia uno screenshot dal quale risultava chiaramente che il predetto articolo non era rinvenibile tramite Google, ma era l’esito di una ricerca manuale attraverso il sito della Gazzetta del Mezzogiorno il cui archivio storico non è modificabile;

VISTA la nota del 29 ottobre 2025 con la quale l’Autorità ha trasmesso all’editore, a seguito di sua richiesta, copia della memoria trasmessa dall’interessato in data 11 aprile 2025, nonché dell’allegato dispositivo della sentenza della Corte di Cassazione ed ha chiesto altresì di precisare se il contenuto dell’articolo oggetto di reclamo sia ancora disponibile in rete, posto che, sulla base di una verifica effettuata lo stesso non sembrava più reperibile, richiesta reiterata con successiva nota del 13 gennaio 2026;

VISTE le note dell’11 novembre 2025 e del 2 febbraio 2026 con le quali il titolare del trattamento ha ribadito quanto già affermato, ovvero di avere provveduto da tempo a deindicizzare l’articolo, pur in assenza di corretta allegazione da parte dell’interessato;

CONSIDERATO che, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, in un procedimento dinanzi al Garante, dichiara o attesta falsamente notizie o circostanze o produce atti o documenti falsi ne risponde ai sensi dell'art. 168 del Codice “Falsità nelle dichiarazioni al Garante e interruzione dell’esecuzione dei compiti o dell’esercizio dei poteri del Garante”;

RILEVATO che – come più volte sostenuto dall’Autorità – al fine di contemperare i diritti della persona (in particolare il diritto alla riservatezza) con la libertà di manifestazione del pensiero, la disciplina in materia di protezione dei dati personali prevede specifiche garanzie e cautele nel caso di trattamenti effettuati per finalità giornalistiche, confermando la loro liceità, anche laddove essi si svolgano senza il consenso degli interessati, purché avvengano nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone alle quali si riferiscono i dati trattati (cfr. artt. 136 e ss. e art. 102, comma 2, lett. a), del Codice) e sempreché si svolgano nel rispetto del principio dell’essenzialità dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico (art. 6 delle Regole deontologiche);

RITENUTO, con riferimento alla richiesta di rimozione dell’articolo pubblicato da “La Gazzetta del Mezzogiorno”, che:

il predetto articolo, datato XX, è stato pubblicato nell’esercizio del diritto di cronaca riguardo a vicende giudiziarie la conoscenza delle quali risultava, all’epoca della pubblicazione, di interesse per la collettività;

le testate giornalistiche, allorché si limitino a riportare una notizia di interesse pubblico, anche fornendo i dati identificativi dei presunti responsabili, si muovono nei confini consentiti dalle norme che disciplinano il trattamento per finalità giornalistiche;

in considerazione di ciò, il relativo trattamento non appare in contrasto con le norme applicabili ai trattamenti di dati per finalità giornalistiche ed in particolare con il principio di essenzialità dell’informazione di cui agli artt.  137, comma 3, del Codice e 6, comma 1, delle Regole deontologiche;

il trattamento effettuato attraverso la conservazione dell’articolo all’interno dell’archivio on-line dell’editore deve ritenersi rispondente ad una legittima finalità di archiviazione di interesse storico-documentaristico che, pur differente dall’originaria finalità di cronaca giornalistica, risulta compatibile con essa come espressamente previsto dall’art. 5, par. 1, lett. b), del Regolamento che infatti contempla specifici limiti alla esercitabilità del diritto di cancellazione con riguardo a tali ipotesi (art. 17, par. 3, lett. d), del Regolamento);  

l’archivio on-line di un giornale, così come l’equivalente cartaceo, presenta in sé una importante funzione ai fini della ricostruzione storica degli eventi che si sono verificati nel tempo (cfr. in merito Cass. Civ. Sez. III n. 5525 del 5 aprile 2012 e Cass. Civ. Sez. I n. 7559 del 27 marzo 2020);

RITENUTO, pertanto, di dover dichiarare il reclamo infondato in ordine alla richiesta di rimozione dell’articolo;

RILEVATO, con riferimento alle diverse istanze di deindicizzazione e aggiornamento dell’articolo, che:

nell’interpello preventivo inviato al titolare del trattamento anteriormente alla presentazione del reclamo – nella data del 1° luglio 2024 e sollecitato il 3 luglio 2024 - l’interessato ha affermato di essere stato destinatario in sede di appello di una sentenza con la quale sarebbe stato assolto, senza tuttavia allegare elementi utili a comprovare tale circostanza in rapporto ai fatti riportati all’interno dell’articolo;

la sentenza della Corte di Cassazione n. 6806 del 2023, richiamata dal reclamante, dispone che l’editore sia tenuto ad intervenire a fronte di una richiesta di cancellazione, deindicizzazione e aggiornamento avanzata dall’interessato, ma richiede anche che le circostanze a fondamento della richiesta – in particolare l’inesattezza dei dati – siano comprovate tramite “elementi di prova pertinenti e sufficienti, idonei a suffragare la sua richiesta e atti a dimostrare il carattere manifestamente inesatto delle informazioni incluse nel contenuto indicizzato”;

successivamente al reclamo l’interessato, pur essendosi già rivolto all’Autorità, ha inviato ulteriori istanze al titolare del trattamento – nelle date del 28 novembre 2024, 16 dicembre 2024 e 10 febbraio 2025, le ultime due tramite XX – allegando, in particolare all’istanza del 28 novembre 2024, il dispositivo della sentenza di appello, già trasmessa unitamente all’atto di reclamo, senza tuttavia produrre, come eccepito dall’editore, elementi utili ad individuare nè il capo di imputazione – al fine di verificare la corrispondenza tra lo stesso e la vicenda riportata nell’articolo – né le motivazioni del giudice;

sia l’interessato che il legale da lui incaricato hanno omesso di fornire informazioni riguardo all’intervenuta impugnazione della sentenza di appello innanzi al giudice di legittimità – dandone comunicazione per la prima volta nella memoria dell’11 aprile 2025 comunicata nel corso del procedimento – circostanza quest’ultima suscettibile di influire sulla valutazione richiesta all’editore sia con riguardo all’istanza di deindicizzazione, ai fini di un più compiuto apprezzamento della perdurante sussistenza di un interesse pubblico alla conoscibilità della notizia, che a quella di aggiornamento, tenuto conto che la circostanza della pendenza di un’ulteriore fase di impugnazione costituisce un’informazione che avrebbe dovuto essere riportata unitamente a quella riferita alla pronuncia in appello al fine di restituire una notizia nel suo complesso esatta ed aggiornata;

i profili di cui sopra, eccepiti anche dall’editore nella memoria difensiva inviata all’Autorità a seguito della comunicazione di avvio del procedimento, non consentono pertanto di accertare profili di violazione connessi al merito della mancata soddisfazione delle richieste dell’interessato;

l’editore ha comunque dichiarato di avere provveduto a deindicizzare l’articolo e che, sotto tale profilo, l’eccezione sollevata dall’interessato nel corso del procedimento, volta a contestare la perdurante reperibilità dell’articolo, non risultava comprovata dagli  screenshot allegati dal medesimo, in quanto detti screenshot attestavano la presenza del testo dell’articolo nell’archivio del quotidiano, in cui era legittimamente conservato, ma non della reperibilità dello stesso al di fuori del predetto archivio;

RITENUTO pertanto di dover archiviare la contestazione del 10 luglio 2025 con riferimento ai profili attinenti il merito della mancata soddisfazione delle richieste dell’interessato, nello specifico deindicizzazione e aggiornamento, per le motivazioni di cui sopra, pur prendendo atto della deindicizzazione comunque effettuata nel corso del procedimento;

RILEVATO che resta impregiudicato il diritto dell’interessato di chiedere l’aggiornamento delle informazioni contenute nell’articolo previa comunicazione al titolare dei dati utili ad integrare le stesse in modo corretto, tenuto conto che questi ultimi non appaiono desumibili dal contenuto degli atti prodotti e che si limitano al solo dispositivo dei provvedimenti giudiziari;

RILEVATO, con riferimento alla contestata violazione delle disposizioni del Regolamento poste a presidio della correttezza e trasparenza nelle comunicazioni con gli interessati, che:

risulta confermata la circostanza che la società editrice non abbia fornito alcun riscontro alle richieste formulate dal reclamante anteriormente alla presentazione del reclamo;

le argomentazioni fornite da Editrice del Mezzogiorno S.r.l. nella memoria inviata a seguito della comunicazione di avvio del procedimento da parte dell’Autorità – specie con riguardo alla rappresentata difficoltà di definire con precisione delle tempistiche di gestione delle istanze degli interessati – non sono idonee ad escludere l’obbligo, gravante in capo al titolare, di fornire un riscontro a seguito dell’esercizio di uno dei diritti previsti dal Regolamento nei tempi previsti dall’art. 12, par. 3, del Regolamento, informando l’interessato degli eventuali motivi dell’inottemperanza e della possibilità di proporre reclamo ad un’autorità di controllo o di proporre ricorso giurisdizionale (cfr. art. 12, par. 4, del Regolamento);

tale obbligo di riscontro sussiste anche nell’ipotesi in cui il titolare si rifiuti di soddisfare le richieste dell’interessato in ragione della loro manifesta infondatezza, avendo peraltro l’onere di dimostrare il carattere manifestamente infondato delle stesse (cfr. par. 5; v. anche provv. n. 586 del 7 dicembre 2023, doc. web. n. 9970880, provv. n. 207 dell’11 aprile 2024, doc. web n. 10018487);

lo stesso Considerando 59 del Regolamento richiama elementi volti a confermare la sussistenza (in ogni caso) di un obbligo di riscontro da parte del titolare del trattamento rispetto alle richieste dell’interessato, nonché di motivazione dell’eventuale intenzione di non accogliere tali richieste;

RITENUTO che la condotta posta in essere dall’editore, con riferimento ai profili sopra evidenziati, sia idonea a configurare una violazione dell’art. 12, parr. 3 e 4, del Regolamento;

CONSIDERATO, rispetto alla violazione accertata, che Editrice del Mezzogiorno S.r.l.:

ha tenuto una condotta collaborativa nel corso del procedimento;

la procedura seguita dalla società per la gestione delle istanze di esercizio dei diritti degli interessati previsti dal Regolamento si attiva, secondo quanto riferito dall’editore nel corso del procedimento, dal momento della ricezione delle predette istanze all’indirizzo di posta elettronica riferibile al data protection officer nominato dal medesimo, come indicato espressamente nella privacy policy presente nel sito web; l’interessato ha invece utilizzato, ai fini dell’inoltro delle istanze, l’indirizzo pec della società che, se pure dovrebbe ugualmente attivarsi eventualmente inoltrando l’istanza così ricevuta alla struttura interna dedicata, potrebbe essere incorsa in errore;

non vi sono annotazioni a carico di Editrice del Mezzogiorno S.r.l. alle quali attribuire valore di precedente;

la valutazione complessiva degli elementi descritti porta a ritenere proporzionata, nel caso in esame, l’applicazione della misura dell’ammonimento;

RITENUTO pertanto che il titolare del trattamento, ai sensi di cui all’art. 58, par. 2, lett. b) del Regolamento, debba essere ammonito per l’inosservanza dei principi di correttezza e trasparenza nei rapporti con gli interessati, contenuti negli artt. 12, parr. 3 e 4, del Regolamento, che impongono al titolare di fornire un adeguato e tempestivo riscontro ai diritti esercitati dagli interessati a norma degli artt. 15-22 del Regolamento e di fornire a questi ultimi, nel caso in cui non ottemperi, le informazioni necessarie circa le ragioni dell’inottemperanza;

RITENUTO, ai sensi dell’art. 17 del regolamento del Garante n. 1/2019, che ricorrano i presupposti per procedere all’annotazione nel registro interno dell’Autorità di cui all’art. 57, par. 1, lett. u), del Regolamento, relativamente alle misure adottate nel caso di specie nei confronti di Editrice del Mezzogiorno S.r.l. in conformità all'art. 58, par. 2, del Regolamento medesimo;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni formulate ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Agostino Ghiglia;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

ai sensi dell’art. 57, par. 1 lett. f), del Regolamento:

a) dichiara il reclamo infondato con riferimento alla richiesta di rimozione dell’articolo;

b) dispone l’archiviazione della contestazione con riferimento ai profili attinenti il merito della mancata soddisfazione delle richieste dell’interessato, nello specifico deindicizzazione e aggiornamento, per le motivazioni sopra riportate, pur prendendo atto della deindicizzazione disposta dall’editore nel corso del procedimento;

c) dispone, ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. b) del Regolamento, rispetto alle violazioni accertate nei confronti di Editrice del Mezzogiorno S.r.l., la misura dell’ammonimento in ordine all’esigenza di adeguarsi integralmente alle disposizioni previste dal Regolamento in tema di correttezza e trasparenza nel rapporto con gli interessati;

d) dispone, ai sensi dell’art. 17 del regolamento del Garante n. 1/2019, l’annotazione nel registro interno dell’Autorità di cui all’art. 57, par. 1, lett. u) del Regolamento delle misure adottate nei confronti di Editrice del Mezzogiorno S.r.l., in conformità all’art. 58, par. 2 del Regolamento medesimo.

Ai sensi dell’art. 78 del Regolamento, nonché degli artt. 152 del Codice e 10 del d. lg. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato, alternativamente, presso il tribunale del luogo ove risiede o ha sede il titolare del trattamento ovvero presso quello del luogo di residenza dell'interessato entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.

Roma, 26 febbraio 2026

IL PRESIDENTE
Stanzione

IL RELATORE
Ghiglia

IL SEGRETARIO GENERALE
Montuori