Parere su istanza di accesso civico - 6 marzo 2026 [10236908]
Parere su istanza di accesso civico - 6 marzo 2026 [10236908]
[doc. web n. 10236908]
Parere su istanza di accesso civico - 6 marzo 202
Registro dei provvedimenti
n. 153 del 6 marzo 2026
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27/4/2016, «relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)» (di seguito “RGPD”);
VISTO l’art. 154, comma 1, lett. g), del Codice in materia di protezione dei dati personali - d. lgs. 30/6/2003, n. 196 (di seguito “Codice”);
VISTO l’art. 5, del d.lgs. n. 33 del 14/3/2013, recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;
VISTA la Determinazione n. 1309 del 28/12/2016 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione-ANAC, adottata d’intesa con il Garante, intitolata «Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico di cui all’art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013», in G.U. serie generale n. 7 del 10/1/2017 e in https://www.anticorruzione.it/-/determinazione-n.-1309-del-28/12/2016-rif.-1 (di seguito “Linee guida dell’ANAC in materia di accesso civico”);
VISTO il provvedimento del Garante n. 521 del 15/12/2016, contenente la citata «Intesa sullo schema delle Linee guida ANAC recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico», in www.gpdp.it, doc. web n. 5860807;
VISTA la richiesta di parere del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, presentata ai sensi dell’art. 5, comma 7, del d.lgs. n. 33/2013 recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;
CONSIDERATO che il predetto art. 5, comma 7, prevede che il Garante si pronunci entro il termine di dieci giorni dalla richiesta;
RITENUTO che il breve lasso di tempo per rendere il previsto parere non permette allo stato la convocazione in tempo utile del Collegio del Garante;
RITENUTO quindi che ricorrono i presupposti per l’applicazione dell’art. 5, comma 7, del Regolamento n. 1/2000 sull’organizzazione e il funzionamento dell’ufficio del Garante, nella parte in cui è previsto che «Nei casi di particolare urgenza e di indifferibilità che non permettono la convocazione in tempo utile del Garante, il presidente può adottare i provvedimenti di competenza dell’organo, i quali cessano di avere efficacia sin dal momento della loro adozione se non sono ratificati dal Garante nella prima riunione utile, da convocarsi non oltre il trentesimo giorno» (in www.gpdp.it, doc. web, n. 1098801);
Vista la documentazione in atti;
PREMESSO
Con la nota in atti il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili ha chiesto al Garante il parere previsto dall’art. 5, comma 7, del d. lgs. n. 33/2013, in ordine a un provvedimento di diniego su un’istanza di accesso civico riguardante un ricorso trattato dal Consiglio di disciplina nazionale istituito presso il predetto Consiglio nazionale.
Nello specifico, dagli atti risulta che un soggetto ha presentata, un’unica e contestuale istanza, una domanda di accesso documentale ai sensi degli artt. 22 ss. della l. n. 241 del 7/8/1990 e di accesso civico generalizzato ai sensi dell’art. 5, comma 2, del d. lgs. n. 33/2013, avente a oggetto la documentazione riguardante una decisione del Consiglio di disciplina nazionale indentificata in atti nell’ambito di un procedimento disciplinare.
Nello specifico è stata chiesta l’ostensione integrale, fra l’altro, di:
- «Tutti i documenti, note, relazioni, pareri, allegati, corrispondenze (email, PEC, note interne)»;
- «Ogni atto del fascicolo esaminato dal CDD Nazionale nel procedimento»;
- «indicazione delle date, dei protocolli, dei mittenti e dei destinatari di ciascun documento utilizzato a tale fine»;
- «Eventuali verbali, minute o note istruttorie del CDD Nazionale che facciano riferimento a tali documenti o alla loro valutazione».
Il Consiglio di disciplina nazionale ha adottato un provvedimento di rigetto, rifiutando sia la richiesta di accesso documentale per mancanza dell’interesse qualificato richiesto dalla disciplina di settore, che la richiesta di accesso civico generalizzato in quanto gli atti richiesti riguardavano procedimenti disciplinari «contenenti dati personali e valutazioni riferibili a terzi».
Il richiedente l’accesso civico, ha presentato una richiesta di riesame del provvedimento di rigetto al RPCT, rappresentando di avere chiesto i documenti prima descritti per ricostruire l’«iter-logico posto a fondamento della motivazione» della decisione del Consiglio di disciplina nazionale riguardante il procedimento disciplinare. A sostegno delle proprie ragioni, l’istante ha specificato di essere titolare di un interesse qualificato che giustificherebbe l’accesso e ha chiesto, nel caso, la possibilità di valutare almeno un accesso parziale con eventuale oscuramento dei dati personali non pertinenti.
OSSERVA
Con particolare riferimento al regime di pubblicità dei dati personali dei professionisti iscritti ad albi, la disciplina in materia di protezione dei dati personali prevede che «i dati personali diversi da quelli di cui agli articoli 9 e 10 del [RGPD], che devono essere inseriti in un albo professionale in conformità alla legge o ad un regolamento, possono essere comunicati a soggetti pubblici e privati o diffusi, ai sensi dell'articolo 2-ter del […] codice, anche mediante reti di comunicazione elettronica» (art. 61, comma 2, del Codice). In tale contesto, «Può essere altresì menzionata l’esistenza di provvedimenti che a qualsiasi titolo incidono sull'esercizio della professione» (ibidem).
Peraltro, come ha ribadito il Garante, «tutte le fasi del procedimento disciplinare, incluse quelle prodromiche allo stesso, devono svolgersi nel rispetto della riservatezza del professionista coinvolto, in conformità alla normativa in materia di protezione dei dati personali, sino alla conclusione dello stesso. Soltanto nel caso in cui, all’esito del procedimento disciplinare, sia effettivamente adottato un provvedimento disciplinare, che a qualsiasi titolo incida sull’esercizio della professione, è ammessa la menzione dello stesso nell’albo, anche online, nel rispetto della disciplina ordinistica applicabile» (provv. n. 418 del 15/12/2022, doc. web n. 9855545).
In tale contesto, la questione sottoposta all’attenzione di questa Autorità riguarda la presentazione di una richiesta di accesso civico e documentale ad atti di varia natura e specie riguardanti un procedimento disciplinare (quali ogni atto del fascicolo esaminato dal Consiglio di disciplina nazionale, nonché ogni documento, nota, relazione, parere, allegato, corrispondenza, e-mail, p.e.c., note anche interne, minute, istruttorie, etc. attinenti alla decisione assunta dal suddetto organo). Si rileva che il Consiglio di disciplina nazionale ha espresso il diniego con riferimento a entrambe le tipologie di accesso, ma il soggetto istante ha chiesto il riesame del provvedimento di diniego, motivando esclusivamente sulla base dell’esistenza di un proprio interesse qualificato all’ostensione dei documenti richiesti, ossia sulla base di profili che riguardano i presupposti per l’esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi secondo gli artt. 22 ss. della l. n. 241/1990 e non di profili che riguardano il diverso diritto di accesso civico generalizzato di cui all’art. 5, comma 2, del d. lgs. n. 33/2013.
Al riguardo, occorre precisare in via preliminare che, come indicato anche da ANAC nelle Linee guida in materia di accesso civico, «L’accesso generalizzato deve essere […] tenuto distinto dalla disciplina dell’accesso ai documenti amministrativi di cui agli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 (d’ora in poi “accesso documentale”). La finalità dell’accesso documentale ex l. 241/90 è, in effetti, ben differente da quella sottesa all’accesso generalizzato ed è quella di porre i soggetti interessati in grado di esercitare al meglio le facoltà – partecipative e/o oppositive e difensive – che l’ordinamento attribuisce loro a tutela delle posizioni giuridiche qualificate di cui sono titolari. Più precisamente, dal punto di vista soggettivo, ai fini dell’istanza di accesso ex lege 241 il richiedente deve dimostrare di essere titolare di un “interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso”». Nelle medesime Linee guida è precisato che «Tenere ben distinte le due fattispecie è essenziale per calibrare i diversi interessi in gioco allorché si renda necessario un bilanciamento caso per caso tra tali interessi. Tale bilanciamento è, infatti, ben diverso nel caso dell’accesso 241 dove la tutela può consentire un accesso più in profondità a dati pertinenti e nel caso dell’accesso generalizzato, dove le esigenze di controllo diffuso del cittadino devono consentire un accesso meno in profondità (se del caso, in relazione all’operatività dei limiti) ma più esteso, avendo presente che l’accesso in questo caso comporta, di fatto, una larga conoscibilità (e diffusione) di dati, documenti e informazioni» (par. 2.3.).
Ciò chiarito, si rileva che nella domanda di riesame il soggetto istante ha sostenuto che l’amministrazione avrebbe errato nella qualificazione del proprio interesse all’ostensione, descrivendo quale sarebbe l’interesse qualificato posseduto e che dovrebbe portare all’accoglimento dell’istanza di accesso ai documenti richiesti.
Ai sensi della disciplina di settore, tuttavia, questa Autorità non è competente a pronunciarsi sull’esistenza dell’eventuale interesse qualificato rappresentato nell’istanza di riesame e sul connesso diritto di accesso ai documenti amministrativi secondo la l. n. 241/1990. La valutazione riguardante l’effettiva sussistenza, alla luce di quanto riportato dal soggetto istante, di «un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso» resta di competenza dell’amministrazione adita ed è sindacabile di fronte alle competenti autorità ai sensi dell’art. 25 della citata legge. Come previsto dal Codice, infatti, i «presupposti, le modalità, i limiti per l’esercizio del diritto di accesso a documenti amministrativi contenenti dati personali, e la relativa tutela giurisdizionale, restano disciplinati dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e dalle altre disposizioni di legge in materia, nonché dai relativi regolamenti di attuazione, anche per ciò che concerne i tipi di dati di cui agli articoli 9 e 10 del regolamento e le operazioni di trattamento eseguibili in esecuzione di una richiesta di accesso» (art. 69, comma 1).
Quanto invece all’accesso civico alla documentazione richiesta – istituto incidentalmente citato unicamente nell’intestazione dell’istanza di riesame, laddove si fa riferimento all’art. 5, comma 7, del d. lgs. n. 33/2013, ma non nei relativi contenuti – occorre ricordare che il Garante si è espresso numerose volte in materia di accesso civico a informazioni riguardanti procedimenti disciplinari, evidenziando, con costante orientamento, l’esistenza di un pregiudizio alla protezione dei dati personali dei soggetti controinteressati (cfr. pareri contenuti nei provvedimenti n. 575 del 5/10/2025, in www.gpdp.it, doc. web n. 10196854; n. 566 del 25/9/2025, ivi, doc. web n. 10171152; n. 419 del 24/7/2025, ivi, doc. web n. 10167100; n. 118 del 6/3/2025, ivi, doc. web n. 10120270; n. 44 del 5/3/2020, ivi, doc. web n. 9309491; n. 161 del 16/8/2019, ivi, doc. web n. 9161714; n. 483 del 21/11/2018, ivi, doc. web n. 9065404; n. 515 del 7/12/2017, ivi, doc. web n. 7316830; n. 254 del 31/5/2017, ivi, doc. web n. 6495493; n. 50 del 9/2/2017, ivi, doc. web n. 6057812).
Dagli atti dell’istruttoria non emergono elementi che consentano di discostarsi dei citati orientamenti di questa Autorità, con la conseguenza che anche con specifico riferimento al caso in esame, si ritiene che la generale conoscenza di documenti riguardanti il procedimento disciplinare quali quelli richiesti – come ogni atto del fascicolo esaminato dal Consiglio di disciplina nazionale, nonché ogni documento, nota, relazione, parere, allegato, corrispondenza, e-mail, p.e.c., note anche interne, minute, istruttorie, etc. attinenti alla decisione assunta dal suddetto organo – considerando il particolare regime di pubblicità dei dati oggetto di accesso civico, determina un’interferenza ingiustificata e sproporzionata nei diritti e libertà dei controinteressati, con possibili ulteriori ripercussioni negative anche al di fuori del contesto lavorativo, sul piano personale, familiare e sociale, in violazione peraltro anche del principio di «minimizzazione dei dati» contenuto nel RGPD, in base al quale i dati devono essere, fra l’altro, «limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati» (art. 5, par. 1, lett. c). Le informazioni personali a cui è stato chiesto di accedere tramite l’istituto dell’accesso civico sono, infatti, di tipo delicato e afferenti all’attività professionale svolta, con indicazioni sulla valutazione e sulla qualità delle prestazioni esercitate, che non sempre si desidera portare a conoscenza di terzi estranei alla vicenda. La relativa ostensione può effettivamente arrecare ai soggetti controinteressati, a seconda delle ipotesi e del contesto in cui le informazioni fornite possono essere utilizzate da terzi, un pregiudizio concreto alla tutela della protezione dei dati personali nonché alla libertà e la segretezza della corrispondenza, previsti dall’art. 5-bis, comma 2, lett. a) e b), del d. lgs. n. 33/2013.
Bisogna, inoltre, tener conto delle ragionevoli aspettative di confidenzialità dei soggetti controinteressati in relazione al trattamento dei propri dati personali al momento in cui questi sono stati raccolti, nonché della non prevedibilità, al momento della raccolta dei dati, delle conseguenze derivanti dalla eventuale conoscibilità da parte di chiunque dei dati richiesti tramite l’accesso civico (cfr. par. 8.1 delle Linee guida dell’ANAC in materia di accesso civico, cit.).
Le osservazioni sopra riportate impediscono di fornire anche un eventuale accesso civico parziale ai documenti richiesti secondo l’art. 5-bis, comma 4, del d. lgs. n. 33/2013, tramite ad esempio oscuramento dei dati personali. Ciò in quanto tale accorgimento sarebbe inidoneo ad anonimizzare le informazioni richieste, considerando che i nominativi dei controinteressati, da quanto riportato in atti, sembrerebbero già conosciuti dallo stesso soggetto istante e, in ogni caso, dal complesso delle informazioni di dettaglio i soggetti controinteressati potrebbero essere facilmente re-identificati anche da soggetti terzi.
TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE
esprime parere nei termini suesposti in merito alla richiesta del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, ai sensi dell’art. 5, comma 7, del d. lgs. n. 33/2013.
In Roma, 6 marzo 2026
IL PRESIDENTE
Stanzione
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