Provvedimento del 12 marzo 2026 [10240473]
Provvedimento del 12 marzo 2026 [10240473]
[doc. web n. 10240473]
Provvedimento del 12 marzo 2026
Registro dei provvedimenti
n. 171 del 12 marzo 2026
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia, componente, ed il dott. Claudio Filippi, Vice segretario generale;
VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito, “Regolamento”);
VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2016/679 (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, di seguito “Codice”);
VISTO il reclamo presentato al Garante, ai sensi dell’art. 77 del Regolamento, in data 29 ottobre 2024 con il quale XX, residente all’estero (XX), ha chiesto di ordinare a Google LLC la rimozione dai risultati di ricerca reperibili in associazione al proprio nominativo di alcuni URL riferiti ad una vicenda giudiziaria nella quale il medesimo è stato coinvolto e che si è conclusa nel XX con l’espiazione della pena;
CONSIDERATO che l’interessato, nel rilevare il pregiudizio derivante alla propria reputazione personale e professionale dalla reperibilità di tali contenuti, ha, in particolare, evidenziato che:
dall’XX ha un contratto come XX presso XX e possiede un regolare XX;
nel XX subiva un processo in XX - che si è concluso nell’anno XX, con la piena espiazione della pena che venne inflitta – e diverse testate giornalistiche hanno pubblicato la notizia dell’accaduto;
quest’ultima, all’epoca dei fatti, poteva essere inquadrata nel corretto esercizio del diritto di cronaca, tuttavia i relativi contenuti risultano tuttora visibili e reperibili tramite il motore di ricerca di Google;
la perdurante reperibilità di tali informazioni in associazione al proprio nominativo appare pertanto lesiva, specialmente alla luce dell’esito che ha avuto il procedimento giudiziario;
VISTA la nota del 15 aprile 2025 con la quale l’Autorità ha chiesto al titolare del trattamento di fornire le proprie osservazioni in ordine a quanto rappresentato nell’atto introduttivo del procedimento e di comunicare la propria eventuale intenzione di aderire alle richieste del reclamante;
VISTA la comunicazione del 2 maggio 2025 con la quale Google LLC ha dichiarato:
di non poter prendere provvedimenti con riguardo agli URL indicati “attesa l’assenza di informazioni sufficienti circa la conclusione del procedimento penale a carico del Sig. XX, ritenendo tuttora sussistente l’interesse pubblico alla conoscibilità di tali contenuti”;
gli URL in questione “rinviano ad articoli di giornale e post sui social media, pubblicati tra il XX e il XX, che riportano la notizia dell'arresto e della relativa condanna del reclamante in XX per possesso e detenzione di XX”;
la sussistenza di una condanna per i fatti indicati emerge dalla stessa lettura del reclamo, in quanto l’interessato ha dichiarato espressamente di aver scontato la pena inflitta dall’autorità giudiziaria competente contestualmente all’adozione del provvedimento;
il reclamante non ha tuttavia fornito alcuna documentazione circa la decisione adottata dall’autorità competente che lo ha condannato in relazione ai fatti descritti nei contenuti a cui riportano gli URL oggetto di reclamo; in assenza di elementi che attestino “con precisione le circostanze, la natura e l’esito del procedimento penale, non è possibile verificare l’effettiva portata del provvedimento menzionato, nè l’asserita circostanza secondo cui il Sig. XX avrebbe scontato la pena ivi inflitta”;
la gravità delle condotte criminose riportate negli URL contestati, e rispetto a cui il reclamante risulta essere stato condannato, giustifica l’interesse generale alla reperibilità di tali contenuti, secondo le indicazioni contenute anche nelle Linee Guida WP29, tenuto anche conto della natura giornalistica dei contenuti oggetto di richiesta;
VISTE le osservazioni dell’interessato del 7 maggio 2025 con le quali il medesimo ha:
allegato un documento attestante la natura e l’esito del procedimento penale avvenuto in data XX e che la pena inflitta, di XX di detenzione e XX di libertà vigilata, dalla data della sentenza (XX) è terminata il XX;
rilevato che Google LLC non ha mai fatto alcuna richiesta di poter avere tale documentazione né nel riscontro all’interpello preventivo, né nella risposta successiva al reclamo del 2 maggio 2025;
evidenziato che, espiata la pena, ha riacquisito nella società ogni dignità e diritto spettante al comune cittadino, quale, tra gli altri, il diritto a non essere ricordato per precedenti fatti di reato, rispetto ai quali la pena è stata correttamente e definitivamente eseguita;
precisato che i predetti URL sono stati e continuano ad essere utilizzati da diversi soggetti nei social media facenti parte dell’ambiente scientifico e che gli URL 2, 3, e da 8 a 17 sono post su social media di persone totalmente estranee al mondo giornalistico;
attualmente lavora e risiede in Italia e gli URL relativi a contenuti pubblicati nell’agosto del XX non sono più rilevanti per il pubblico a cui erano destinati;
VISTA la nota del 30 maggio 2025 con la quale l’Autorità ha chiesto al titolare del trattamento di fornire eventuali osservazioni in ordine a quanto rappresentato dall’interessato nell’ultima comunicazione inviata, nonché il successivo riscontro di Google del 9 giugno 2025 con il quale la società ha confermato il riscontro già fornito, motivandolo con l’assenza di documentazione utile a valutare la vicenda rappresentata dal reclamante;
VISTA la successiva nota del 22 ottobre 2025 con la quale l’Autorità ha chiesto nuovamente al titolare del trattamento di fornire eventuali osservazioni in ordine alla documentazione inviata dall’interessato;
VISTA la nota del 3 novembre 2025 con la quale Google ha affermato di non poter aderire alle richieste dell’interessato in quanto:
alcuni degli URL oggetto di richiesta rimandano a contenuti di natura giornalistica, ovvero realizzati con l’intento di informare il pubblico in ordine a fatti di interesse pubblico;
gli ulteriori URL corrispondono a contenuti pubblicati da utenti i quali risultano corretti e veritieri, in quanto forniscono una rappresentazione fedele – peraltro, non contestata dal reclamante – dei fatti oggetto di cronaca;
benché il reclamante abbia espiato la pena inflitta, la valutazione circa la perdurante rilevanza pubblica delle informazioni reperibili è motivata anche dal ruolo pubblico del Sig. XX in virtù del rapporto professionale attualmente esistente con XX;
la “gravità delle condotte criminose riportate negli URL contestati – concernenti il possesso e la detenzione di XX – giustifica pienamente il permanere di un interesse generale alla loro conoscibilità e reperibilità”;
VISTA la nota del 13 febbraio 2026 con la quale Google, a seguito di una richiesta integrativa dell’Autorità del 6 febbraio 2026 relativa ad una verifica in ordine alla perdurante reperibilità di alcuni degli URL riportati nel riscontro del 2 maggio 2025, ha dichiarato che:
con riferimento agli URL indicati nel predetto riscontro del 2 maggio 2025 con i nn. 6, 13, 14, 15 e 16, non avendo individuato il nome dell’interessato nei contenuti delle pagine relative ai predetti URL “ha adottato misure manuali per impedire il posizionamento delle stesse tra i risultati associati al nome del reclamante nelle versioni europee del motore di ricerca”;
gli URL indicati nel precedente riscontro con i nn. 3, 9, 10 e 11 non risultano essere visualizzati tra i risultati di ricerca associati al nome del sig. XX e pertanto Google non può adottare alcun ulteriore provvedimento in merito;
per quanto riguarda l’URL indicato nel predetto riscontro con il n. 12 (https://...), ha deciso di non adottare provvedimenti ritenendo tuttora sussistente l’interesse pubblico alla conoscibilità di tali contenuti alla luce delle considerazioni già esposte con i riscontri del 2 maggio 2025, 3 giugno 2025 e del 3 novembre 2025;
CONSIDERATO che, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, in un procedimento dinanzi al Garante, dichiara o attesta falsamente notizie o circostanze o produce atti o documenti falsi ne risponde ai sensi dell'art. 168 del Codice “Falsità nelle dichiarazioni al Garante e interruzione dell’esecuzione dei compiti o dell’esercizio dei poteri del Garante”;
CONSIDERATO, preliminarmente, che:
nei confronti di Google LLC trova applicazione, per effetto delle attività svolte in ambito europeo attraverso le proprie sedi, il principio di stabilimento e che pertanto i relativi trattamenti sono soggetti alle disposizioni del Regolamento in virtù di quanto previsto dall'art. 3, par. 1;
il trattamento di dati personali connesso all'utilizzo del motore di ricerca di Google risulta tuttavia direttamente gestito, anche per il territorio UE, da Google LLC, avente sede negli Stati Uniti;
tale circostanza è idonea a fondare, ai sensi dell'art. 55, par. 1, del Regolamento, la competenza del Garante italiano a decidere i reclami ad esso proposti con riferimento al proprio territorio nazionale;
PRESO ATTO di quanto dichiarato da Google LLC nel riscontro del 13 febbraio 2026 e in particolare che:
nelle pagine collegate agli URL indicati nel riscontro del 2 maggio 2025 con i nn. 6, 13, 14, 15 e 16 non risulta individuato il nome del reclamante e che pertanto ha adottato misure manuali per impedire il posizionamento delle stesse tra i risultati associati al nome del reclamante nelle versioni europee del motore di ricerca;
gli URL indicati nel precedente riscontro con i nn. 3, 9, 10 e 11 non risultano essere visualizzati tra i risultati di ricerca associati al nome del sig. XX e pertanto Google non può adottare alcun ulteriore provvedimento in merito;
RITENUTO che con riferimento ai predetti URL non sussistano i presupposti per l’adozione di provvedimenti in merito da parte dell’Autorità;
CONSIDERATO, con riguardo all’istanza di rimozione degli ulteriori URL indicati nell'atto introduttivo - corrispondenti a quelli indicati con i nn. 1, 2, 4, 5, 7, 8, 12 e 17 nel riscontro di Google del 2 maggio 2025 - avanzata nei confronti di Google LLC, che, ai fini della valutazione dell’esistenza dei presupposti per il riconoscimento del diritto all’oblio ai sensi degli artt. 17, par. 1, lett. c), e 21, par. 1, del Regolamento, occorre tenere conto, oltre che dell’elemento costituito dal trascorrere del tempo, anche degli ulteriori criteri espressamente individuati dal WP Art. 29 – Gruppo Articolo 29 sulla protezione dei dati personali attraverso le apposite “Linee Guida” adottate il 26 novembre 2014 a seguito della citata sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea, nonché delle più recenti “Linee Guida” n. 5/2019 adottate dall’European Data Protection Board (EDPB) il 7 luglio 2020, contenenti i criteri per l’applicazione del diritto all’oblio da parte dei motori di ricerca alla luce del Regolamento;
RILEVATO, con riferimento alle richieste avanzate con il reclamo e riferite agli URL sopra citati, che:
le informazioni contenute nei predetti URL si riferiscono ad una vicenda che ha coinvolto il reclamante, riconosciuto colpevole di possesso e detenzione di XX, per il quale è stata inflitta una pena di XX di detenzione e XX di libertà vigilata, misure terminate, secondo quanto dichiarato dal reclamante, in data XX;
si tratta di notizie informazioni per lo più di natura giornalistica rispetto alle quali, allo stato attuale, non risulta venuto meno l’interesse del pubblico alla loro conoscenza, tenuto conto, oltre che del limitato periodo di tempo trascorso dal verificarsi dei fatti, anche della particolare gravità dei reati contestati (cfr. Linee guida WP 129 del 26 novembre 2014 che, tra i criteri di valutazione delle istanze di diritto all’oblio da parte dei gestori di motori di ricerca, prevede al punto 13 che “di norma, è più probabile che le autorità di protezione dei dati prendano in considerazione la cancellazione dei risultati di ricerca riguardo a reati di portata relativamente minore, commessi molto tempo fa, rispetto a risultati connessi a reati più gravi verificatisi più di recente”) e del ruolo assunto dall’interessato nell’ambito di una XX italiana;
RITENUTO, pertanto, di dover considerare il reclamo infondato con riferimento ai sopra citati URL;
VISTA la documentazione in atti;
VISTE le osservazioni formulate ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;
RELATORE il dott. Agostino Ghiglia;
TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE
ai sensi dell’art. 57, par. 1 lett. f), del Regolamento, dichiara:
a) di prendere atto di quanto dichiarato da Google con riguardo agli URL indicati con i nn. 3, 6, 9, 10, 11, 13, 14, 15 e 16 nel riscontro del 2 maggio 2025, come esplicitato sopra nel dettaglio, e di ritenere che non sussistano i presupposti per l’adozione di provvedimenti in merito da parte dell’Autorità;
b) dichiarare il reclamo infondato con riguardo agli ulteriori URL indicati nel reclamo.
Ai sensi dell’art. 78 del Regolamento, nonché degli artt. 152 del Codice e 10 del d. lg. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato, alternativamente, presso il tribunale del luogo ove risiede o ha sede il titolare del trattamento ovvero presso quello del luogo di residenza dell'interessato entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.
Roma, 12 marzo 2026
IL PRESIDENTE
Stanzione
IL RELATORE
Ghiglia
IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Filippi
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