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Provvedimento del 26 marzo 2026 [10244871]

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[doc. web n. 10244871]

Provvedimento del 26 marzo 2026

Registro dei provvedimenti
n. 197 del 26 marzo 2026

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia componente e il dott. Luigi Montuori, segretario generale;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, “Regolamento generale sulla protezione dei dati” (di seguito, “Regolamento”);

VISTO il d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 recante “Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46/CE (di seguito “Codice”);

VISTO il Regolamento n. 1/2019 concernente le procedure interne aventi rilevanza esterna, finalizzate allo svolgimento dei compiti e all’esercizio dei poteri demandati al Garante per la protezione dei dati personali, approvato con deliberazione n. 98 del 4/4/2019, pubblicato in G.U. n. 106 dell’8/5/2019 e in www.gpdp.it, doc. web n. 9107633 (di seguito “Regolamento del Garante n. 1/2019”);

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 in materia di “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e in particolare gli artt. 21-octies e 21-novies;

CONSIDERATO che nell’adunanza del 13 novembre 2025 il Collegio ha adottato il provvedimento n. 668 nei confronti della Regione Piemonte (di seguito “la Regione”);

CONSIDERATO che, la Regione ha rappresentato con nota del XX (prot. n. XX) che “nel citato provvedimento viene riportato che, […] la Regione non ha fatto pervenire alcuna memoria difensiva” e che, invece, la Regione “ha prodotto apposite memorie difensive entro i termini prescritti, richiedendo anche di essere sentita; in particolare tali memorie (aventi prot. n. XX) sono state trasmesse in data XX all’indirizzo di posta elettronica di Codesta Autorità (protocollo@pec.gpdp.it) e consegnate in tale casella nella medesima data alle ore XX”;

CONSIDERATO che le richiamate memorie difensive prodotte dalla Regione non risultano, per mero errore materiale, essere state protocollate nel fascicolo XX, relativo all’istruttoria avviata a seguito del reclamo pervenuto nei confronti della Regione medesima e definito con il richiamato provvedimento del 13 novembre 2025, n. 668;

RILEVATO che, conseguentemente, il Garante non ha potuto tenere conto delle memorie difensive prodotte dalla Regione, né ha potuto dar luogo all’audizione, richiesta dalla stessa, ai sensi dell’art. 166, comma 6 del Codice;

RITENUTO, pertanto, che nel caso di specie, per tutte le specifiche ragioni sopra riportate, connesse alla peculiarità della vicenda, ricorrano gli elementi indicati negli artt. 21-octies e 21-novies della legge n. 241/1990 per procedere all’annullamento d’ufficio del richiamato provvedimento;

Vista la documentazione in atti;

Viste le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del Regolamento del Garante n. 1/2000 sull’organizzazione e il funzionamento dell’ufficio del Garante per la protezione dei dati personali, doc. web n. 1098801;

Relatore la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni;

DISPONE

per i sopra indicati motivi, di annullare il provvedimento 13 novembre 2025, n. 668

Roma, 26 marzo 2026

IL PRESIDENTE
Stanzione

IL RELATORE
Cerrina Feroni

IL SEGRETARIO GENERALE
Montuori

Scheda

Doc-Web
10244871
Data
26/03/26

Tipologie

Deliberazione