Provvedimento del 26 marzo 2026 [10246294 ]
Provvedimento del 26 marzo 2026 [10246294 ]
[doc. web n. 10246294 ]
Provvedimento del 26 marzo 2026
Registro dei provvedimenti
n. 217 del 26 marzo 2026
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia, componente e il dott. Luigi Montuori, segretario generale;
VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 (di seguito “Regolamento”);
VISTO il d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali, di seguito “Codice”) come novellato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 recante “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679”;
VISTO il Regolamento n. 1/2019 concernente le procedure interne aventi rilevanza esterna, finalizzate allo svolgimento dei compiti e all’esercizio dei poteri demandati al Garante per la protezione dei dati personali, approvato con deliberazione del 4 aprile 2019, n. 98, in gpdp.it, doc. web n. 9107633 (di seguito “regolamento del Garante n. 1/2019”);
VISTA la documentazione in atti;
VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;
RELATORE il prof. Pasquale Stanzione;
PREMESSO
1. La segnalazione ricevuta e l’avvio del procedimento sanzionatorio
1.1. Con nota del 15.10.2025, il Corpo di Polizia Locale del Comune di Jesi ha trasmesso a questa Autorità il verbale di operazioni compiute − redatto in occasione del sopralluogo del 3.10.2025 presso l’attività commerciale denominata “Euro Bangla Minimarket” di XX sita in Jesi (AN), via Garibaldi 88 − dal quale risulta accertata la presenza presso l’esercizio commerciale di un impianto di videosorveglianza, costituito da 6 telecamere, le cui immagini sono visibili a tutti da un monitor posizionato a parete in vista sui locali di vendita ed oggetto altresì di informativa mediante cartellonistica.
Pur essendo stata rilevata la presenza di lavoratori alle dipendenze dell’impresa, tale impianto di videosorveglianza è risultato sprovvisto della necessaria autorizzazione dell’Ispettorato del Lavoro.
1.2. In considerazione degli elementi così acquisiti, con nota del 4 febbraio 2026 (prot. n. 17189), l’Ufficio provvedeva a notificare al titolare del trattamento l’atto di avvio del procedimento sanzionatorio ai sensi dell’art. 166, comma 5, del Codice, che qui si intende richiamato, in relazione alla violazione del principio di liceità di cui all’art. 5, par. 1, lett. a) del Regolamento in relazione all’art. 114 del Codice e dell’art. 88 del Regolamento.
1.3. Nonostante sia stato invitato a produrre scritti difensivi in relazione al procedimento sanzionatorio a suo carico, il titolare del trattamento non ha fatto pervenire alcun riscontro all’Autorità.
2. Il quadro giuridico del trattamento effettuato
L’utilizzo di sistemi di videosorveglianza determina un trattamento di dati personali ai sensi dell’art. 4, par. 1, n. 2, del Regolamento – anche nel caso in cui vi sia solo raccolta di dati personali e visualizzazione da remoto degli stessi mediante smartphone senza registrazione, come dichiarato nel caso di specie (in tal senso v. anche Cass. 2 settembre 2015, n. 17740). Tale trattamento deve pertanto deve essere effettuato nel rispetto della disciplina di protezione dei dati personali e, per quanto qui di diretto rilievo, dei principi contenuti nell’art. 5, par. 1, lett. a) del Regolamento, in particolare del principio di liceità, il quale si declina nel dovere di osservare quanto prescritto dall’art. 4, legge 20 maggio 1970, n. 300 in base all’art. 114 del Codice.
In particolare, i trattamenti di dati personali effettuati tramite impianti di videosorveglianza nell’ambito della gestione del rapporto di lavoro, in quanto a tal fine necessari (artt. 6, par. 1, lett. c) e 9, par. 2, lett. b) del Regolamento), devono svolgersi nel rispetto dei principi generali indicati dall’art. 5 del Regolamento, ed in particolare del principio di liceità, in base al quale il trattamento è lecito se è conforme alle discipline di settore applicabili (art. 5, par. 1, lett. a) del Regolamento). Coerentemente con tale impostazione, l’art. 88 del Regolamento ha fatto salve le norme nazionali di maggior tutela (“norme più specifiche”) volte ad assicurare la protezione dei diritti e delle libertà con riguardo al trattamento dei dati personali dei lavoratori. Al riguardo, come è noto, il legislatore nazionale ha approvato, quale disposizione più specifica, l’art. 114 del Codice che tra le condizioni di liceità del trattamento ha stabilito l’osservanza di quanto prescritto dall’art. 4, legge 20 maggio 1970, n. 300. La violazione dell’art. 88 del Regolamento è soggetta, ricorrendone i requisiti, all’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell’art. 83, par. 5, lett. d) del Regolamento.
In base al richiamato art. 4, l. n. 300/1970, gli apparati di videosorveglianza, qualora dagli stessi derivi “anche la possibilità di controllo a distanza” dell'attività dei dipendenti, “possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale” e la relativa installazione deve, in ogni caso, essere eseguita previa stipulazione di un accordo collettivo con la rappresentanza sindacale unitaria o con le rappresentanze sindacali aziendali o, ove non sia stato possibile raggiungere tale accordo o in caso di assenza delle rappresentanze, solo in quanto preceduta dal rilascio di apposita autorizzazione da parte dell'Ispettorato del lavoro.
L’attivazione e la conclusione di tale procedura di garanzia è dunque condizione indefettibile per l’installazione di sistemi di videosorveglianza. La violazione di tale disposizione è penalmente sanzionata (v. art. 171 del Codice). La predetta procedura di garanzia, come più volte sottolineato dalla giurisprudenza di legittimità, “tutela interessi di carattere collettivo e superindividuale”, per cui, nel caso in cui il datore di lavoro non la attivi, la sua condotta lede gli interessi collettivi a presidio dei quali è posta (v., tra le altre, Cass. pen, sez. III, 17 dicembre 2019, n. 50919). Solo attraverso tale procedura, quindi, per il tramite delle rappresentanze sindacali o dell’Ispettorato del lavoro, potrà essere correttamente valutata l’idoneità a ledere la dignità dei lavoratori di strumenti tecnologici dai quali possa derivare un controllo a distanza dei lavoratori e potrà essere verificata l'effettiva rispondenza di detti impianti alle esigenze tecnico-produttive o di sicurezza. L’inderogabilità della citata procedura risponde anche alla situazione di sproporzione esistente tra la posizione datoriale e quella dei lavoratori.
3. L’esito dell’istruttoria
Il trattamento dei dati personali effettuato nel caso di specie dal titolare del trattamento attraverso il sistema di videosorveglianza non si è informato al quadro regolatorio sopra richiamato. Infatti, sulla base del menzionato verbale di accertamento, è emerso che l’impianto di videosorveglianza in parola, attivo e funzionante, era sprovvisto, al momento del controllo, della necessaria autorizzazione dell’Ispettorato del Lavoro.
4. Illiceità del trattamento
4.1. Alla luce di tali considerazioni, si confermano le valutazioni preliminari dell’Ufficio in ordine ai profili relativi all’illecito trattamento dei dati personali riferiti ai lavoratori occasionato dalle riprese che, nello svolgimento della propria attività lavorativa, consentono un controllo a distanza dei lavoratori in violazione dell’art. 4, l. n. 300/1970. Di qui deriva che la condotta come descritta si è posta in contrasto con il principio di liceità del trattamento, di cui agli artt. 5, par. 1, lett. a), 88 del Regolamento nonché dell’art. 114 del Codice.
4.2. Tanto premesso, occorre tenere in considerazione taluni elementi emersi nel corso dell’istruttoria che risultano indispensabili ai fini della valutazione in concreto dell’entità delle violazioni riscontrate e della lesività della complessiva condotta tenuta dal titolare del trattamento (v. cons. 148 del Regolamento) in capo al quale non risultano precedenti violazioni pertinenti, rispetto al contesto oggetto di reclamo, commesse dall’impresa (art. 83, par. 2, lett. e), del Regolamento).
4.3. Alla luce di quanto rappresentato e dei termini complessivi della vicenda in esame, si ritiene pertanto di adottare un’ordinanza ingiunzione ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. i) del Regolamento per l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria in ordine alla violazione delle disposizioni sopra richiamate al punto 4.1.
4.4. In relazione alla violazione del principio di liceità di cui agli artt. 5, par. 1, lett. a), 88 del Regolamento e 114 del Codice unitamente all’art. 4, l. n. 300/1970, non essendovi elementi volti ad assicurare che la condotta abbia esaurito i suoi effetti, anche in considerazione del fatto che il titolare del trattamento non ha fornito sufficienti elementi idonei a comprovare l’avvenuta conformazione del trattamento al quadro regolatorio sopra esposto in seno al procedimento sanzionatorio conseguente alla contestazione degli addebiti notificata dall’Ufficio ai sensi dell’art. 166 del Codice, ricorrono i presupposti per l’adozione di misure correttive di cui all’art. 58, par. 2, lett. f), del Regolamento, disponendo una limitazione del trattamento effettuato mediante il sistema di videosorveglianza, con divieto di sua attivazione in orari di apertura dell’esercizio commerciale, sino al rilascio dell’eventuale autorizzazione da parte del competente Ispettorato territoriale del lavoro.
5. Ordinanza di ingiunzione
Il Garante, ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. i) del Regolamento e dell’art. 166 del Codice, ha il potere di infliggere una sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’art. 83, par. 5, del Regolamento, mediante l’adozione di una ordinanza ingiunzione (art. 18, l. 24 novembre 1981, n. 689), in relazione al trattamento dei dati personali effettuato dal titolare del trattamento, per mezzo del descritto impianto di videosorveglianza in violazione delle garanzie previste dall’art. 4 della legge n. 300/1970 (c.d. Statuto dei lavoratori).
Con riferimento agli elementi elencati dall’art. 83, par. 2, del Regolamento ai fini dell’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria e della relativa quantificazione, tenuto conto che la sanzione deve essere “in ogni singolo caso effettiva, proporzionata e dissuasiva” (art. 83, par. 1, del Regolamento), nel caso di specie sono state tenute in considerazione le circostanze sotto riportate:
a. con riguardo alla natura, gravità e durata della violazione, è stata presa in considerazione la natura colposa della condotta del titolare del trattamento in relazione all’inadempimento dell’obbligo di rispettare le garanzie previste dall’art. 4, l. n. 300/1970;
b. quale fattore attenuante, l’assenza di precedenti specifici a carico del titolare del trattamento relativi a violazioni della disciplina in materia di protezione dei dati personali.
In ragione dei suddetti elementi, valutati nel loro complesso, e ai principi di effettività, proporzionalità e dissuasività previsti dall’art. 83, par. 1, del Regolamento, si ritiene di determinare l’ammontare della sanzione pecuniaria nella misura di euro 1.000,00 (mille) per la violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a), 88 del Regolamento e 114 del Codice.
TUTTO CIÒ PREMESSO, IL GARANTE
dichiara, ai sensi degli artt. 57, par. 1, lett. f) e 83 del Regolamento, l’illiceità del descritto trattamento effettuato dal titolare del trattamento individuato in premessa (al punto 1) con violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a), 88 del Regolamento e 114 del Codice;
ORDINA
al titolare del trattamento di pagare la somma di euro 1.000,00 (mille) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione indicata in motivazione;
INGIUNGE
al medesimo titolare del trattamento:
- di pagare la somma di euro 1.000,00 (mille), secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, pena l’adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dell’art. 27 della legge n. 689/1981. Si rappresenta in proposito che, ai sensi dell’art. 166, comma 8, del Codice, resta salva la facoltà per il trasgressore di definire la controversia mediante il pagamento – sempre secondo le modalità indicate in allegato – di un importo pari alla metà della sanzione irrogata entro il termine di cui all’art. 10, comma 3, del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150 previsto per la proposizione del ricorso come di seguito indicato;
- ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. f), del Regolamento, impone una limitazione del trattamento effettuato mediante il sistema di videosorveglianza, con divieto di sua attivazione in orari di apertura dell’esercizio commerciale, sino al rilascio dell’eventuale autorizzazione da parte del competente Ispettorato territoriale del lavoro;
DISPONE
- ai sensi dell’art. 154-bis, comma 3, del Codice e dell’art. 37 del regolamento del Garante n. 1/2019, la pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet del Garante, omessi i dati personali del legale rappresentate dell’impresa individuale titolare del trattamento, tenuto conto della natura delle violazioni, oggetto di reiterati provvedimenti da parte del Garante, nonché in ragione del numero di soggetti coinvolti dal trattamento;
- ai sensi dell’art. 17 del regolamento del Garante n. 1/2019, l’annotazione delle violazioni e delle misure adottate in conformità all’art. 58, par. 2 del Regolamento, nel registro interno dell’Autorità previsto dall’art. 57, par. 1, lett. u), del Regolamento.
Ai sensi dell’art. 78 del Regolamento, degli artt. 152 del Codice e 10, d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso dinanzi all’autorità giudiziaria ordinaria, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.
Roma, 26 marzo 2026
IL PRESIDENTE
Stanzione
IL RELATORE
Stanzione
IL SEGRETARIO GENERALE
Montuori
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