Parere sullo schema di provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle...
Parere sullo schema di provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate avente ad oggetto l’“Accesso alla dichiarazione 730 precompilata da parte del contribuente e degli altri soggetti autorizzati” a partire dall’anno di imposta 2025 - 17 aprile 2026 [10247701]
[doc. web n. 10247701]
Parere sullo schema di provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate avente ad oggetto l’“Accesso alla dichiarazione 730 precompilata da parte del contribuente e degli altri soggetti autorizzati” a partire dall’anno di imposta 2025 - 17 aprile 2026
Registro dei provvedimenti
n. 267 del 17 aprile 2026
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia, componente, e il dott. Luigi Montuori, segretario generale;
VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati) (di seguito, Regolamento);
VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito, Codice);
VISTO l’art. 1 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175 che prevede, in particolare, che entro il 30 aprile di ciascun anno l’Agenzia delle entrate (di seguito “Agenzia”) rende disponibile telematicamente la dichiarazione precompilata relativa ai redditi dell’anno precedente ai titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati (comma 1) e alle persone fisiche titolari di redditi differenti da questi ultimi (comma 1-bis), e che “la dichiarazione precompilata, di cui ai commi 1 e 1-bis, è resa disponibile direttamente al contribuente, mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate o, conferendo apposita delega, tramite il proprio sostituto d’imposta che presta assistenza fiscale ovvero tramite un centro di assistenza fiscale di cui all'articolo 32, comma 1, lettere d), e) ed f), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, o un iscritto nell'albo dei consulenti del lavoro o in quello dei dottori commercialisti e degli esperti contabili abilitati allo svolgimento dell'assistenza fiscale. A decorrere dal 2025, la dichiarazione precompilata di cui al comma 1-bis è resa disponibile, conferendo apposita delega, anche tramite uno degli altri soggetti incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni, di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322”; a tal fine, con provvedimento del Direttore della medesima Agenzia, sentito il Garante, “sono individuate le modalità tecniche per consentire al contribuente o agli altri soggetti autorizzati di accedere alla dichiarazione precompilata resa disponibile in via telematica dall'Agenzia delle entrate” (comma 3);
VISTO il decreto legislativo 12 giugno 2025, n. 81, che ha modificato sia l’art. 4, comma 4-quinquies, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, prevedendo, in particolare, che “dal 2026 le certificazioni di cui al comma 6-ter contenenti esclusivamente redditi che derivano da prestazioni di lavoro autonomo rientranti nell'esercizio di arte o professione abituale ovvero provvigioni per le prestazioni non occasionali inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari sono trasmesse in via telematica all'Agenzia delle entrate entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti” (art. 4, comma 1, lett. b)), sia il citato art. 1, comma 1-bis del decreto legislativo n. 175/2014, stabilendo che “a decorrere dal 2026 la dichiarazione precompilata […] viene resa disponibile telematicamente entro il 20 maggio di ciascun anno” (art. 4, comma 2);
VISTO il citato art. 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, secondo il quale, ai soli fini della presentazione delle dichiarazioni in via telematica mediante il servizio telematico Entratel, sono incaricati della trasmissione delle stesse: “a) gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro; b) i soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria; c) le associazioni sindacali di categoria tra imprenditori indicate nell'articolo 32, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché quelle che associano soggetti appartenenti a minoranze etnico-linguistiche; d) i centri di assistenza fiscale per le imprese e per i lavoratori dipendenti e pensionati; e) gli altri incaricati individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze”;
VISTI i provvedimenti del Direttore dell’Agenzia del 9 aprile 2018, 12 aprile 2019, 30 aprile 2020, 7 maggio 2021, 19 maggio 2022, 18 aprile 2023, del 29 aprile 2024 e, da ultimo, del 23 aprile 2025, aventi per oggetto l’”Accesso alla dichiarazione 730 precompilata da parte del contribuente e degli altri soggetti autorizzati”, su cui il Garante ha espresso il proprio parere (rispettivamente, con provvedimento del 5 aprile 2018, n. 195, doc. web n. 8275939; 11 aprile 2019, n. 89, doc. web n. 9113901; 23 aprile 2020, n. 77, doc. web n. 9347298; 29 aprile 2021, n. 164, doc. web n. 9677963; 12 maggio 2022, n. 173, doc. web n. 9778313; 13 aprile 2023 n. 116, doc. web n. 9888129; 24 aprile 2024, n. 236, doc. web n. 10018198; 10 aprile 2025, n. 199, doc. web n. 10144092), con i quali è stato disciplinato l’accesso alla dichiarazione precompilata per i diversi anni di imposta;
VISTA la nota del 17 marzo 2026, con cui l’Agenzia delle entrate ha trasmesso, per il prescritto parere, il nuovo schema di provvedimento del Direttore avente ad oggetto l’“Accesso alla dichiarazione 730 precompilata da parte del contribuente e degli altri soggetti autorizzati” a partire dall’anno d’imposta 2025 (unitamente ad alcuni allegati tra cui le specifiche tecniche per la trasmissione telematica delle comunicazioni di richiesta delle dichiarazioni precompilate 2026) e, da ultimo, quella del 10 aprile 2026 con cui l’Agenzia ha trasmesso, unitamente alla valutazione d’impatto del trattamento e alle specifiche tecniche per la fornitura delle dichiarazioni precompilate modello Redditi persone fisiche, una nuova versione dello schema di provvedimento, a valle delle interlocuzioni informali intercorse con l’Ufficio;
RILEVATO che lo schema di provvedimento in esame, confermando le regola di accesso da parte di contribuenti e intermediari previste nell’analogo provvedimento di accesso alla dichiarazione precompilata 2025, nel tener conto delle predette novità legislative, prevede, in particolare, che:
- i dati delle certificazioni uniche di lavoro autonomo pervenute dopo la data di elaborazione del modello 730 precompilato (15 aprile 2026) ed entro la data di elaborazione del modello Redditi persone fisiche precompilato (5 maggio 2026), utilizzati per l’elaborazione della dichiarazione precompilata che viene resa disponibile dal 20 maggio 2026, sono consultabili esclusivamente nel cassetto fiscale del contribuente e sono segnalati con un’apposita comunicazione all’intermediario nel file di ricevuta delle dichiarazioni richieste (par. 3.2);
- tra i dati trasmessi da soggetti terzi e utilizzati dall’Agenzia delle entrate per l’elaborazione della dichiarazione precompilata, rientrano anche i proventi comunicati dal Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. derivanti dalla cessione dell’energia prodotta in esubero a seguito di utilizzo di un impianto alimentato da fonti rinnovabili, i redditi di lavoro dipendente dei lavoratori frontalieri, i dati trasmessi dal Ministero delle imprese e del Made in Italy, relativi ai contributi utilizzati per l’acquisto di elettrodomestici (ai sensi dell’articolo 2, comma 5, del decreto interministeriale del 3 settembre 2025), nonché quelli attinenti ai contributi previdenziali per l’impresa artigianale o commerciale, comunicati dall’INPS (par. 3.3);
- con riferimento ai redditi dei soggetti che aderiscono al regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità e dei soggetti che aderiscono al regime forfetario (articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190), l’Agenzia delle entrate utilizza anche le informazioni desumibili dai dati delle fatture elettroniche e dai corrispettivi (par. 3.5);
- per utilizzare le funzionalità relative alla dichiarazione precompilata e al fine di consentire all’Agenzia di inviare eventuali comunicazioni in merito alla stessa, il contribuente è tenuto a registrare, nella sezione contatti della propria area riservata, un indirizzo di posta elettronica valido, che può eventualmente essere rimosso dopo l’invio della dichiarazione. Nella stessa sezione il contribuente può indicare anche un numero di telefono cellulare, che può eventualmente essere rimosso (par. 4.1.4);
- nel caso in cui il contribuente richieda di abilitare una persona fisica di sua fiducia per l’accesso ai servizi online, questa accede all’area riservata con le credenziali e successivamente sceglie se operare per proprio conto oppure se effettuare il cambio utenza per operare nell’interesse del contribuente che lo ha autorizzato (par. 4.1.5);
- i soggetti tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi in qualità di rappresentanti effettuano le operazioni previste accedendo alla propria area riservata e, se preventivamente abilitati, effettuando il cambio utenza per operare alla stregua di rappresentanti e, successivamente, scegliendo il servizio “Dichiarazione precompilata” (par. 4.1.9);
- i soggetti tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi in qualità di erede, purché preventivamente abilitati, accedono alla propria area riservata e selezionano il servizio “Dichiarazione precompilata”, scegliendo di operare come erede. Per ottenere l’abilitazione a presentare la precompilata per il de cuius, l’erede dichiara ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 la propria condizione tramite l’apposito servizio web disponibile nella sua area riservata nella sezione “Autorizzazioni”. Tale servizio può essere utilizzato anche dalla persona di fiducia o dal rappresentante dell’erede, purché preventivamente abilitati. In alternativa l’erede può inviare la richiesta di abilitazione, sottoscritta con firma digitale, come allegato ad un messaggio di posta elettronica certificata, ad una qualsiasi Direzione Provinciale dell’Agenzia delle entrate (par. 4.1.6);
- l’accesso alla dichiarazione precompilata e all’elenco delle informazioni riferite alla stessa è consentito, effettuando una specifica richiesta tramite file ovvero via web, fino al 10 novembre per quanto riguarda il modello 730 e fino al 1° febbraio dell’anno successivo per quanto riguarda il modello Redditi persone fisiche (par. 4.2.2.3);
- il CAF, il professionista abilitato, uno degli altri soggetti incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni e il sostituto d’imposta che presta assistenza fiscale accedono a una o più dichiarazioni precompilate trasmettendo all’Agenzia delle entrate un file contenente l’elenco dei contribuenti che hanno loro rilasciato la delega; tale file è predisposto tramite l’apposito software reso disponibile dall’Agenzia o tramite altro software, purché conforme alle specifiche tecniche elaborate dall’Agenzia stessa (parr. 4.2.3.1 e 4.2.3.2);
- in caso di eventuali rielaborazioni della dichiarazione precompilata dopo il 30 aprile, o dopo il 20 maggio per quanto riguarda la dichiarazione precompilata elaborata per le persone fisiche titolari di redditi diversi rispetto a quelli da lavoro dipendente, il sistema fornisce al soggetto che ha già effettuato l’accesso ai documenti un’apposita comunicazione nella sezione “Ricevute e altre comunicazioni dell’Agenzia” alla voce “Altre comunicazioni” dell’area riservata, affinché possa effettuare una nuova richiesta (parr. 4.2.3.10 e 4.2.4.5);
CONSIDERATO che nella versione da ultimo trasmessa dall’Agenzia delle entrate in seguito alle interlocuzioni intercorse con l’Ufficio - al fine di effettuare i necessari approfondimenti per assicurare il rispetto del principio di limitazione della conservazione dei dati personali in conformità all’art. 5, par. 1, lett. e), del Regolamento - è stata espunta dal testo la disposizione che prevedeva un generale ampliamento dei tempi di conservazione dei dati trasmessi dai soggetti terzi per l’elaborazione della dichiarazione precompilata fino a dieci anni (che era stata introdotta in considerazione del fatto che, a partire dall’anno d’imposta 2021, i criteri selettivi adottati per individuare le dichiarazioni da sottoporre al controllo formale includono anche le dichiarazioni integrative, che possono essere presentate fino al quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione originaria); ciò tenendo conto del congruo lasso di tempo a disposizione per valutare, prima della cancellazione dei dati relativi all’anno d’imposta 2021 (prevista, allo stato, entro il 31 dicembre 2027), l’adozione di meccanismi per assicurare tempi di conservazione distinti dei dati riferiti ai contribuenti che hanno presentato una dichiarazione integrativa, rispetto a quelli relativi ai contribuenti che, allo spirare del sesto anno successivo a quello di riferimento, non hanno presentato nessuna dichiarazione integrativa;
RITENUTO, per quanto riguarda gli ulteriori aspetti, che, nel confermare le misure individuate negli anni passati per l’accesso alla dichiarazione dei redditi precompilata da parte del contribuente e dei soggetti autorizzati, anche sulla base delle indicazioni dell’Autorità, il complesso di garanzie previste nello schema di provvedimento in esame risulti adeguato, in considerazione degli elevati rischi per i diritti e le libertà degli interessati che comportano i trattamenti ivi disciplinati;
RITENUTO, pertanto, su tali basi, che lo stesso risulti conforme al Regolamento e al Codice;
VISTA la documentazione in atti;
VISTE le osservazioni dell’Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;
RELATORE la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni;
TUTTO CIÒ PREMESSO, IL GARANTE
ai sensi degli artt. 36, par. 4, e 58, par. 3, lett. b), del Regolamento, esprime parere favorevole sullo schema di provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate avente ad oggetto l’“Accesso alla dichiarazione 730 precompilata da parte del contribuente e degli altri soggetti autorizzati” a partire dall’anno di imposta 2025.
Roma, 17 aprile 2026
IL PRESIDENTE
Stanzione
IL RELATORE
Cerrina Feroni
IL SEGRETARIO GENERALE
Montuori
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