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Parere su istanza di accesso civico - 11 giugno 2026 [10266000]

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[doc. web n. 10266000]

Parere su istanza di accesso civico - 11 giugno 2026

Registro dei provvedimenti
n. 424 dell'11 giugno 2026

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia e componenti e il dott. Luigi Montuori, segretario generale;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27/4/2016, «relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)» (di seguito “RGPD”);

VISTO l’art. 154, comma 1, lett. g), del Codice in materia di protezione dei dati personali - d. lgs. 30/6/2003, n. 196 (di seguito “Codice”);

VISTO l’art. 5, comma 7, del d. lgs. n. 33 del 14/3/2013, recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

VISTA la Determinazione n. 1309 del 28/12/2016 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), adottata d’intesa con il Garante, intitolata «Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico di cui all’art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013», in G.U. Serie Generale n. 7 del 10/1/2017 e in https://www.anticorruzione.it/-/determinazione-n.-1309-del-28/12/2016-rif.-1 (di seguito “Linee guida dell’ANAC in materia di accesso civico”);

VISTO il provvedimento del Garante n. 521 del 15/12/2016, contenente la citata «Intesa sullo schema delle Linee guida ANAC recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico», in www.gpdp.it, doc. web n. 5860807;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Pasquale Stanzione; 

PREMESSO

Con la nota in atti il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza del Comune di Laion ha chiesto al Garante il parere previsto dall’art. 5, comma 7, del d. lgs. n. 33/2013, nell’ambito del procedimento relativo a una richiesta di riesame su provvedimento di rifiuto parziale di un’istanza di accesso civico.

Dall’istruttoria risulta che è stata presentata un’istanza di accesso civico generalizzato al predetto Comune, avente a oggetto permessi di costruire (comprensivi di disegni e progetti); certificati di destinazione urbanistica; segnalazioni di inizio attività (SCIA) o altre autorizzazioni rilasciate relative all’esercizio di attività produttive riferite a immobili identificati in atti mediante dati catastali.

Il soggetto controinteressato, coinvolto nel procedimento di accesso civico, ha scritto al Comune evidenziando di non opporsi all’ostensione delle «concessioni edilizie […] (permessi di costruire, autorizzazioni edilizie, ecc.)», ma di non voler fornire «in nessun caso gli elaborati progettuali, gli atti procedimentali o altra documentazione correlata». Ciò in quanto fra lui e il soggetto istante c’è una situazione di conflittualità, con controversie giuridiche in corso per cui la «consegna della documentazione […] costituirebbe […] un’ingerenza unilaterale nel procedimento e pregiudicherebbe il [proprio] diritto costituzionalmente garantito alla difesa». Inoltre, secondo il soggetto controinteressato, dalla «consegna di documenti al [soggetto istante], [si] potrebbe[ro] ricavare informazioni su[l controinteressato], sulla [sua] famiglia, sulla [sua] attività professionale e in particolare sugli interventi edilizi da [lui] eseguiti e sulla distribuzione interna degli immobili di [sua] proprietà, [esponendo lui] e la [sua] famiglia a ulteriori pericoli, anche per quanto riguarda la [relativa] incolumità fisica[, conoscendo], ad esempio, [l]’ubicazione delle camere da letto della […] famiglia, [aumentando] il rischio per la [relativa] sicurezza.»

Il Comune, anche a seguito dell’opposizione presentata dal soggetto controinteressato, ha rifiutato l’accesso «agli atti edilizi», accogliendo la domanda con riferimento alle sole «concessioni edilizie rilasciate dal Comune».

Il soggetto istante, ritenendo il provvedimento non corretto, ha presentato una richiesta di riesame del provvedimento di accoglimento parziale al RPCT, insistendo nelle proprie richieste. In particolare, lo stesso ha fra l’altro rappresentato di avere ricevuto «esclusivamente i provvedimenti di concessione edilizia, ma non anche i pur richiesti rispettivi progetti con esse approvati», necessari «per poter esercitare un controllo diffuso rispetto al perseguimento di fini istituzionali dell’Ente e all’utilizzo delle risorse pubbliche come previsto dalla norma di settore», rispetto ai quali è stato chiesto anche «il rilascio dei certificati di destinazione urbanistica che costituiscono documenti pubblici e delle segnalazioni di inizio attività (SCIA) o altre autorizzazioni rilasciate relative all’esercizio di attività produttive presso [gli] immobili [indicati], anch’esse imprescindibili per poter verificare il rispetto della normativa urbanistica e paesaggistica vigente per le aree agricole». Il soggetto istante ha inoltre precisato che è di interesse sapere: «se l’autorimessa realizzata [nella particella identificata in atti] sia conforme al progetto approvato e/o se tale manufatto abbia materialmente occupato sotterraneamente anche una porzione di sedime stradale demaniale [del comune di] Laion»; «se presso la [particella identificata in atti] venga svolta un’attività di tipo ricettivo in zona urbanisticamente destinata a verde agricolo, e, in caso positivo, se tale attività venga esercitata facendo corretta applicazione della normativa di settore e dei titoli abilitativi eventualmente rilasciati o assentiti in forma tacita, in particolare della disciplina di cui al c.d. Betten-stop»; «se presso la [particella identificata in atti] venga svolta un’attività artigianale, e, in caso positivo, se questa sia compatibile con la disciplina restrittiva vigente in materia di urbanistica e paesaggio nelle aree destinate a verde agricolo». A sostegno delle proprie argomentazioni sono richiamate alcune sentenze amministrative (TAR Lombardia-Brescia n. 136/2022; TAR Napoli n. 3897/2023).

OSSERVA

Dall’istruttoria emerge che oggetto di accesso civico è un’ampia documentazione relativa a pratiche edilizie (compresi certificati di destinazione urbanistica) riferite a una persona fisica, riguardanti diversi immobili.

In particolare, il RPCT ha tramesso al Garante ai fini istruttori un estratto della documentazione oggetto di accesso civico, distinto per autorizzazioni di attività produttive (fra cui una mera comunicazione di inizio attività di affitto senza SCIA) e atti in materia edilizia (licenza abitabilità, licenza edilizie, progetti, condoni varianti, ecc.).

Si tratta di numerosi documenti, riferiti a un arco temporale risalente anche agli anni settanta, che in generale contengono dati personali del soggetto richiedente il titolo edilizio controinteressato (nominativo, data e luogo di nascita, codice fiscale, ecc.), descrizione generale dell’intervento, autorizzazioni, varianti, sanatorie per irregolarità e pagamento oblazioni, relazioni tecniche, elaborati grafici e prospetti di progetto con visione laterali del fabbricato e piantine interne dei diversi piani dettagliate con la precisazione del posizionamento di scale, muri, porte, finestre/aperture, nonché dimensione di altezze e larghezze di ogni ambiente e relativa distribuzione nei diversi piani. 

Il Comune ha fornito al soggetto istante parte della documentazione richiesta, trasmettendo – al fine di soddisfare le relative esigenze conoscitive – copia delle concessioni edilizie su cui anche il soggetto controinteressato non aveva presentato alcuna opposizione. 

Per quanto riguarda l’ulteriore documentazione richiesta, come i «certificati di destinazione urbanistica», si rappresenta che dalla documentazione trasmessa dal Comune non emergono documenti di questo tipo per cui, allo stato, non è possibile entrare nel merito della questione sottoposta.

In ogni caso, conformemente ai precedenti di questa Autorità (provv. n. 476 del 14/8/2025, in www.gpdp.it, doc. web n. 10170239), si rappresenta che per gli atti non oggetto di opposizione da parte del soggetto controinteressato e per quelli detenuti dall’amministrazione riguardanti le pratiche edilizie che contengono dati già forniti al soggetto istante in quanto riprodotti nelle concessioni edilizie trasmesse, non sarebbe congruente con la valutazione precedentemente effettuata dall’amministrazione negarne l’accesso. In tal caso, occorre però oscurare, in sede di ostensione, i dati e le informazioni personali eccedenti rispetto alla finalità dell’accesso civico (es.: codici fiscali, residenza, recapiti telefonici, e-mail, p.e.c., eventuali altre informazioni di dettaglio ritenute eccedenti, ecc.).

In relazione invece, al resto della documentazione inviata a questa Autorità ai fini dell’istruttoria, e che è stata oggetto del provvedimento di rifiuto dell’accesso civico – come asseverazioni e relazioni illustrative particolareggiate, elaborati grafici e prospetti di progetto con visione laterali del fabbricato e piantine interne dei diversi piani con precisazione degli elementi di dettaglio sopra descritti – si evidenzia quanto segue.

Il caso sottoposto riguarda nello specifico l’ostensione generalizzata di elementi particolareggiati afferenti a immobili privati che implica, di conseguenza, una ponderazione che tenga in considerazione anche il rispetto della tutela della riservatezza del controinteressato o dei soggetti che abitano negli immobili.  

Al riguardo, come ricordato nel citato provvedimento del Garante n. 521/2016, contenente l’«Intesa sullo schema delle Linee guida ANAC recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico», (cfr. anche provv. n. 15 del 18/1/2018, in www.gpdp.it, doc. web n. 7689066; provv. n. 360 del 10/8/2017, ivi, doc. web n. 6969290; provv n. 506 del 30/11/2017, ivi, doc. web n. 7316508), in base alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, l’articolo 10 della Cedu non conferisce, in via generale, all’individuo il diritto di accesso alle informazioni in possesso delle autorità pubbliche, né obbliga tali autorità a conferire allo stesso le medesime informazioni. Un tale diritto, o un tale obbligo, può essere, infatti, ricondotto alla più ampia libertà di espressione tutelata dall’art. 10 della Cedu, soltanto in situazioni particolari e a specifiche condizioni. Tra queste, assume particolare rilievo la circostanza che le informazioni oggetto di accesso attengano a questioni di interesse pubblico e pertanto, l’accesso alle informazioni in possesso delle autorità pubbliche possa ritenersi strumentale all’esercizio della libertà del richiedente di ricevere e di diffondere al pubblico le medesime informazioni, tale per cui il diniego dell’accesso costituirebbe una lesione di questa libertà (cfr. sul punto da ultimo il caso Magyar Helsinki Bizottság v. Ungheria, 8 Novembre 2016, parr. 156 e 160-163).

Nelle Linee guida dell’ANAC sull’accesso civico è, inoltre, indicato che l’accesso “generalizzato” è servente rispetto alla conoscenza di dati e documenti detenuti dalla p.a. «Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico» (art. 5, comma 2, del d. lgs. n. 33/2013) (cfr. par. 8.1).

Di conseguenza, quando l’oggetto della richiesta di accesso riguarda documenti contenenti informazioni relative a persone fisiche (e in quanto tali «dati personali») non necessarie al raggiungimento del predetto scopo, oppure informazioni personali di dettaglio che risultino comunque sproporzionate, eccedenti e non pertinenti, l’ente destinatario della richiesta, nel dare riscontro alla richiesta di accesso generalizzato, dovrebbe in linea generale scegliere le modalità meno pregiudizievoli per i diritti dell’interessato (ivi).

In tale contesto, va ricordato, che i dati e i documenti che si ricevono, a seguito di una istanza di accesso civico, divengono «pubblici e chiunque ha diritto di conoscerli, di fruirne gratuitamente, e di utilizzarli e riutilizzarli ai sensi dell’articolo 7», sebbene il loro ulteriore trattamento vada, in ogni caso, effettuato nel rispetto dei limiti derivanti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali (art. 3, comma 1, del d. lgs. n. 33/2013). 

Di conseguenza, è anche alla luce di tale amplificato regime di pubblicità dell’accesso civico che va valutata l’esistenza di un possibile pregiudizio concreto alla protezione dei dati personali dei soggetti controinteressati, in base al quale decidere se rifiutare o meno l’accesso integrale ai documenti richiesti, oppure fornire un accesso parziale.

È poi necessario rispettare, in ogni caso, i principi del RGPD di «limitazione della finalità» e di «minimizzazione dei dati», in base ai quali i dati personali devono essere «raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo che non sia incompatibile con tali finalità», nonché «adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati» (art. 5, par. 1, lett. b e c). Bisogna, altresì, tenere conto delle ragionevoli aspettative di confidenzialità degli interessati e della non prevedibilità delle conseguenze derivanti a questi ultimi dalla conoscibilità da parte di chiunque dei dati personali richiesti (cfr. par. 8.1 delle Linee guida dell’ANAC in materia di accesso civico, cit.).

In tale quadro – ai sensi della normativa vigente e delle richiamate indicazioni contenute nelle Linee guida dell’ANAC in materia di accesso civico – si ritiene, in conformità ai precedenti orientamenti del Garante in materia di accesso civico a pratiche edilizie e alla documentazione inerente a prospetti, planimetrie e rilievi fotografici di abitazioni private (cfr., provv. n. 476/2025, cit.; n. 37 del 29/1/2023, in www.gpdp.it, doc. web n. 9870805; provv. n. 31 del 27/1/2022, ivi, doc. web n. 9745282; n. 75 del 16/4/2020, ivi, doc. web n. 9347818; n. 271/2020, cit.), che l’integrale ostensione dell’ulteriore documentazione richiesta tramite l’accesso civico rispetto a quella già oggetto di ostensione (quali asseverazioni e relazioni illustrative particolareggiate, progetti, tavole ed elaborati grafici, prospetti del fabbricato con piantine interne dei diversi piani) forniscono notizie private relative alla proprietà posseduta e alle relative caratteristiche, investendo, dunque, aspetti che rientrano anche nella sfera personale privata e familiare del proprietario degli immobili o, in ogni caso, di coloro che vi abitano. La trasmissione di tali atti, anche considerando il particolare regime di pubblicità dei dati e informazioni ricevuti tramite l’istituto dell’accesso civico (cfr. art. 3, comma 1, d. lgs. n. 33/2013) – determina un’interferenza ingiustificata e sproporzionata nei diritti e libertà del controinteressato, arrecando, a seconda delle ipotesi e del contesto in cui le informazioni fornite possono essere utilizzate da terzi, proprio quel pregiudizio concreto alla tutela della protezione dei dati personali previsto dall’art. 5-bis, comma 2, lett. a), del d. lgs. n. 33/2013, art. 5, par. 1, lett. b e c, del RGPD). Ciò anche considerando quanto riportato nell’opposizione del soggetto controinteressato prima descritto, nonché le ragionevoli aspettative di confidenzialità al momento in cui l’amministrazione ha raccolto le relative informazioni, nonché la non prevedibilità, al momento della raccolta dei dati, delle conseguenze derivanti dalla eventuale conoscibilità da parte di chiunque dei dati richiesti tramite l’accesso civico per ulteriori finalità non conosciute (né conoscibili) dallo stesso (cfr. par. 8.1 delle Linee guida dell’ANAC in materia di accesso civico, cit.).

Le predette osservazioni non contrastano con gli orientamenti giurisprudenziali contenuti nelle sentenze richiamate dal soggetto istante nella richiesta di riesame, tenuto conto che le stesse riguardano situazioni diverse da quella in esame. Ciò in quanto i soggetti controinteressati nelle richiamate sentenze TAR Napoli n. 3897/2023 e TAR Lombardia-Brescia n. 136/2022 sono società e non persone fisiche, le cui informazioni pertanto – secondo la definizione contenuta nell’art. 4, par. 1, n. 1, del RGPD – non rientrano nella definizione di «dato personale» e non possono di conseguenza beneficiare del limite di cui al citato art. 5-bis, comma 2, lett. a), del d. lgs. n. 33/2013.

Rimane, in ogni caso, salva la possibilità che la documentazione per la quale sia stato negato l’accesso civico possa essere resa ostensibile, laddove il soggetto istante, riformulando l’istanza ai sensi della diversa disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi (artt. 22 ss. della l. n. 241 del 7/8/1990), motivi nella richiesta l’esistenza di un interesse “qualificato”, ossia di «un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso» che possa, per altro verso, consentire l’accesso.

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

esprime parere nei termini suesposti in merito alla Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza del Comune di Laion, ai sensi dell’art. 5, comma 7, del d. lgs. n. 33/2013.

Roma, 11 giugno 2026

IL PRESIDENTE
Stanzione

IL RELATORE
Stanzione

IL SEGRETARIO GENERALE
Montuori