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Dati sensibili - Diritto all'aggiornamento dei dati nel registro dei battezzati - 30 giugno 2004 [1040777]

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[doc. web n. 1040777]

Dati sensibili - Diritto all´aggiornamento dei dati nel registro dei battezzati

 

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato da XY rispetto al trattamento di dati effettuato presso la parrocchia "S. Giovanni Battista" di Foggia;

Visti gli articoli  7 8 e 145 s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

Viste le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Gaetano Rasi;


PREMESSO

La ricorrente lamenta di non aver ricevuto riscontro ad una istanza, formulata ai sensi degli artt.  7 e  8 del Codice, con la quale aveva chiesto di ricevere conferma dell´avvenuta annotazione, a margine del registro dei battezzati della parrocchia "S. Giovanni Battista" di Foggia, della propria volontà di non appartenere più alla Chiesa cattolica.

Con il ricorso proposto al Garante ai sensi dell´art. 145 e s. del Codice, l´interessata ha ribadito la propria richiesta chiedendo di porre a carico di controparte le spese del procedimento.

All´invito ad aderire formulato da questa Autorità in data 12 maggio 2004 ai sensi dell´art. 149 del Codice, è pervenuto un riscontro via fax inviato il 18 maggio 2004 con il quale il parroco della predetta Parrocchia ha confermato di aver aderito alla richiesta dell´interessata e di non aver comunicato ciò alla stessa "ritenendo di non dover spendere somme della comunità parrocchiale, sia pure minime, per atti di apostasia manifesta".


CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA

Il ricorso verte sulla richiesta di annotare a margine del registro dei battezzati la volontà dell´interessato di non appartenere più alla Chiesa cattolica.

Come già rilevato da questa Autorità in altri provvedimenti relativi a casi analoghi (v., per esempio, Provv. del 19 settembre 1999, pubblicato in Bollettino del Garante n. 9, pag. 54), "l´aspirazione degli interessati a veder correttamente rappresentata la propria immagine in relazione alle proprie convinzioni originarie o sopravvenute, può … essere soddisfatta…" attraverso, "ad esempio, una semplice annotazione a margine del dato da rettificarsi…", ferma restando la documentazione del fatto storico dell´avvenuto battesimo (cfr. anche Trib. Padova sez. I civ. n. 3531/99 RG del 26 maggio 2000).

La richiesta dell´odierna ricorrente di apporre l´annotazione della propria volontà di non appartenere più alla Chiesa cattolica è legittima (essendo volta ad aggiornare ed integrare i dati personali che la riguardano, con specifico riferimento al "dato sensibile" relativo alla propria appartenenza religiosa:  art. 7 del Codice), e la resistente era tenuta a fornirvi un riscontro idoneo e gratuito.

Anche se a seguito della presentazione del ricorso, il parroco della Parrocchia "S. Giovanni Battista" di Foggia, nei cui registri risultava iscritta l´interessata, ha poi fornito tale riscontro comunicando (con dichiarazione della cui veridicità l´autore risponde anche ai sensi dell´art. 168 del Codice "Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante"), di aver appunto aderito alla richiesta. Pertanto, sul ricorso va dichiarato non luogo a provvedere ai sensi dell´art. 149, comma 2, del citato Codice.

Sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese sostenute ai sensi dell´art. 150, comma 3, del medesimo Codice, per giusti motivi legati al riscontro fornito.


PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE DICHIARA

a) non luogo a provvedere sul ricorso;

b) compensate le spese tra le parti.


Roma, 30 giugno 2004

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Rasi

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli