g-docweb-display Portlet

Provvedimento del 16 gennaio 2004 [1053437]

Stampa Stampa Stampa
PDF Trasforma contenuto in PDF

[doc web n. 1053437]

Provvedimento del 16 gennaio 2004

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

 

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato da XY

nei confronti di

Alessandro Baldi;

Visti gli articoli 7, 8 e 145 e s. del d.lg. 30 giugno 2003, n. 196;

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il dott. Mauro Paissan;

PREMESSO

Il ricorrente afferma di non aver ricevuto alcun riscontro ad un´istanza formulata ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996 (ora, artt. 7 e 8 del d.lg. n. 196/2003, in vigore dal 1° gennaio 2004), con la quale, nel contestare la diffusione non autorizzata dei dati personali che lo riguardano in una pagina Internet (www.turismoverde.com), aveva chiesto di conoscere in forma intelligibile i dati personali che lo riguardano, la loro origine, la logica e la finalità su cui si basa il trattamento, oltre agli estremi identificativi del titolare e del responsabile. L´interessato aveva altresì chiesto la cancellazione dei dati trattati in violazione di legge e l´attestazione che tale operazione era stata portata a conoscenza di coloro ai quali i dati erano stati comunicati o diffusi.

Nel ricorso proposto ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996 (ora, artt. 145 e s. del d.lg. n. 196/2003) l´interessato ha ribadito le proprie istanze, chiedendo di porre a carico del resistente le spese del procedimento.

A seguito dell´invito ad aderire formulato da questa Autorità in data 28 novembre 2003 ai sensi dell´art. 20 del d.P.R. n. 501/1998 (ora, art. 149 del d.lg. n. 196/2003), il resistente ha risposto con due e-mail inviate il 5 e il 18 dicembre 2003, sostenendo:

  • che la pagina Internet "contestata" (la quale riporta "una lista di artisti da boicottare" tra i quali figura il resistente medesimo) contiene semplicemente l´espressione "Copyright Ó XY", poiché la stessa è stata copiata integralmente da una pagina web di cui è autore il ricorrente e riportata, senza modifiche, commenti o riferimenti ad altri dati personali dell´interessato, sul sito Internet del resistente;
  • di non comprendere quindi come il ricorrente, dopo aver "inserito arbitrariamente in una sua pagina web" il nominativo del resistente, possa lamentarsi del fatto che quest´ultimo avesse, poi, copiato ed inserito la predetta pagina nel proprio sito.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA

Il ricorso concerne un trattamento di dati personali consistente nella diffusione, tramite un sito Internet, di dati personali relativi al ricorrente.

Va dichiarata infondata la richiesta di cancellazione dei dati personali del ricorrente, non risultando il trattamento effettuato in violazione di legge. Quest´ultimo rientra nella sfera di applicazione del d.lg. n. 196/2003 e ricade nella fattispecie disciplinata dall´art. 136, comma 1, lett. c) (già art. 25, comma 4 bis, della legge n. 675/1996), che estende l´ambito applicativo delle disposizioni concernenti il trattamento dei dati personali in ambito giornalistico ad altre attività di manifestazione del pensiero che implicano un trattamento di dati personali, effettuate da soggetti che non esercitano professionalmente l´attività giornalistica e che sono però anch´esse finalizzate alla pubblicazione o diffusione occasionale di articoli, saggi e altre manifestazioni del pensiero.

A tale tipo di trattamento si applicano, in particolare, le disposizioni di cui all´art. 137, commi 2 e 3, del d. lg. n. 196/2003 (già artt. 12, comma 1, lettera e), 20, comma 1, lettera d), e 25 della legge n. 675/1996), nonché quelle contenute nel codice deontologico relativo al trattamento dei dati personali nell´esercizio dell´attività giornalistica pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 3 agosto 1998. Tali disposizioni contengono regole semplificate in ordine all´informativa, alla manifestazione del consenso e all´esonero dall´obbligo di informativa, nonché altre prescrizioni volte a contemperare i diritti della persona (in particolare il diritto alla riservatezza) con il diritto all´informazione e con la libertà di espressione.

Sulla base di tale quadro normativo e della documentazione in atti non emergono profili che facciano ritenere non conforme alla disciplina sul trattamento dei dati personali quello effettuato nei confronti del ricorrente. Il trattamento dei dati personali in esame, che ha riprodotto il contenuto di un´altra pagina web del ricorrente dove il nome di quest´ultimo era citato come titolare di "copyright", in un sito web dove compaiono varie manifestazioni del pensiero, può avvenire senza il consenso dell´interessato ai sensi del già citato art. 137, comma 2, del d. lg. n. 196/2003 e le varie informazioni pubblicate sul sito Internet del resistente (come si è detto, relative esclusivamente a nome e cognome del ricorrente) risultano acquisite in modo che non risulta illecito ai sensi delle citate disposizioni.

Va invece dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 2, del d.lg. n. 196/2003 in ordine alle altre richieste, avendo il resistente, seppure a seguito di ricorso, fornito in merito un sufficiente riscontro.

L´ammontare delle spese del presente procedimento è determinato ai sensi dell´art. 150, comma 3, del predetto d.lg. nella misura di 250 euro, di cui 25,82 per diritti di segreteria, ed in ragione della parziale soccombenza, è posto a carico del ricorrente nella misura di 150 euro previa compensazione della residua parte ai sensi della medesima disposizione, per giusti motivi legati al contenuto del riscontro fornito sugli altri profili.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE

a) dichiara infondata la richiesta di cancellazione dei dati;

b) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso in ordine alle altre richieste;

c) determina nella misura di 250 euro, di cui 25,82 per diritti di segreteria, l´ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento che pone in misura pari a 150 euro, previa compensazione per giusti motivi della residua parte, a carico del ricorrente, il quale dovrà liquidarlo direttamente a favore del resistente .

 

Roma, 16 gennaio 2004

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE

Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1053437
Data
16/01/04

Tipologie

Decisione su ricorso