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Provvedimento del 16 dicembre 2003 [1053694]

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[doc. web n. 1053694]

Provvedimento del 16 dicembre 2003

 

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

In data odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dottor Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato da Massimo Selva

nei confronti di

G&T Design and Communication s.r.l.;

Visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

Viste le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Gaetano Rasi;

PREMESSO

Il ricorrente afferma di non aver ricevuto riscontro da G&T Design and Communication s.r.l. ad un´istanza proposta ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996 con la quale, contestando l´invio di una comunicazione indesiderata pervenuta all´indirizzo di posta elettronica "magic@magicnet.it", unitamente ad istanze non rientranti fra quelle previste dal citato art. 13, si era opposto al trattamento dei dati personali che lo riguardano.

Nel ricorso proposto ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996 l´interessato ha chiesto al Garante di adottare tutte le misure necessarie per impedire alla resistente la "continua violazione della legge n. 675/1996" ed ha ribadito la propria opposizione al trattamento dei dati che lo riguardano a fini commerciali o promozionali, chiedendo di porre a carico della controparte le spese sostenute per il procedimento.

All´invito ad aderire formulato da questa Autorità in data 27 ottobre 2003, ai sensi dell´art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, la resistente, con nota del 12 novembre 2003, ha contestato l´ammissibilità del ricorso sostenendo:

  • che lo stesso proviene da un soggetto non legittimato, dal momento che l´indirizzo di posta elettronica cui sarebbe stato inviato il messaggio non sollecitato appartiene alla società Nuova Seripan s.r.l. ed è stato rinvenuto "sul catalogo ufficiale della fiera "Host Expo Tour 2001" , il quale riporta per esteso i dati della suddetta società e, tra essi, anche l´indirizzo e-mail "magic@magicnet.it" (come risulta dalla copia della pagina del catalogo in questione relativa a tale società allegata alla documentazione prodotta);
  • che tale circostanza sarebbe stata ammessa dallo stesso ricorrente, contattato telefonicamente dalla resistente;
  • di impegnarsi comunque a non "inviare ulteriori e-mail all´indirizzo della società Nuova Seripan" s.r.l.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA

Il ricorso verte sul trattamento dei dati personali effettuato attraverso l´invio di corrispondenza per finalità promozionali ad un indirizzo di posta elettronica del quale il ricorrente, che ha invece agito a titolo proprio nell´istanza ex art. 13 e nel ricorso, non risulta titolare e che, da documentazione in atti non contestata da controparte, pertiene alla società Nuova Seripan s.r.l.

Il ricorso è inammissibile in quanto difetta dei presupposti previsti dall´art. 29 della legge n. 675/1996 e dagli artt. 17 e 18 del d.P.R. n. 501/1998.

L´art. 29 della legge n. 675/1996 prevede la possibilità di proporre ricorso al Garante in caso di mancato o inidoneo riscontro ad un´istanza (formulata in riferimento alle specifiche situazioni soggettive tutelate dall´art. 13, comma 1, della legge n. 675/1996), avanzata precedentemente dall´interessato al titolare o al responsabile del trattamento, con esclusivo riferimento ai dati personali che lo riguardano. L´esercizio dei diritti previsti dal citato art. 13 e la successiva proposizione di un ricorso ai sensi dell´art. 29 non è consentito infatti con riferimento a dati personali relativi a terzi.

Nel caso di specie è stata presentata un´istanza ai sensi del citato art. 13 con la quale si è contestato il trattamento di dati personali relativi ad una casella di posta elettronica, formulata da soggetto che non risulta dagli atti legittimato a proporla, trattandosi di persona diversa da quella cui (alla luce della documentazione in atti e dalle dichiarazioni effettuate dalla società resistente e non contestate dal ricorrente) risulta intestato l´indirizzo e-mail in questione. Dalla documentazione in atti risulta peraltro che la citata società Nuova Seripan s.r.l. è in liquidazione dal 27 ottobre 2003 e che la stessa ha sede legale in località ed indirizzo diversi da quello cui si fa riferimento nell´atto di ricorso.

L´Autorità accerterà comunque autonomamente, nell´ambito di un distinto procedimento di controllo ai sensi dell´art. 31, comma 2, lett. b) e c), della legge n. 675/1996 la liceità e la correttezza del contestato trattamento dei dati.

Sussistono infine giusti motivi, in considerazione della specificità della questione affrontata, per compensare integralmente le spese tra le parti.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE

a) dichiara inammissibile il ricorso ai sensi dell´art. 19, comma 1, lettera a), del d.P.R. n. 501/1998;

b) dichiara compensate le spese tra le parti.

 

Roma, 16 dicembre 2003

 

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Rasi

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1053694
Data
16/12/03

Tipologie

Decisione su ricorso