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Provvedimento del 23 aprile 2003 [1053731]

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[doc web n. 1053731]

Provvedimento del 23 aprile 2003

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato da Hans Molzer rappresentato e difeso dagli avv. ti Carlo Bendin e Michela Vallarino presso il cui studio ha eletto domicilio;

nei confronti di

Società europea di edizioni S.p.A. in qualità di editore del quotidiano "Il Giornale";

Visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Giuseppe Santaniello;

PREMESSO

Il ricorrente - le cui generalità erano state menzionate in un articolo del febbraio 2003 pubblicato sul quotidiano "Il Giornale" - afferma di non aver ricevuto riscontro ad un´istanza formulata ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996 nei confronti di Società europea di edizioni S.p.A., quale editore del quotidiano "il Giornale", con la quale aveva chiesto conferma dell´esistenza dei dati personali che lo riguardano e il blocco degli stessi, di conoscere la loro origine, la logica, le finalità e le modalità del trattamento, nonché gli estremi identificativi del titolare e del responsabile del trattamento.

Nel ricorso proposto ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996 l´interessato ha ribadito le proprie richieste chiedendo di porre a carico della controparte le spese sostenute per il procedimento.

All´invito ad aderire formulato da questa Autorità in data 3 aprile 2003, ai sensi dell´art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, il responsabile del trattamento dei dati della società resistente ha risposto con una nota del 14 aprile 2003, con la quale ha sostenuto:

  • che il nominativo del ricorrente "non è incluso in nessuna banca dati" della propria azienda "ad eccezione di quanto pubblicato sul quotidiano "il Giornale"";
  • l´"autore dell´articolo in cui compare il nome dell´interessato (…) ha precisato che tale nome è stato rilevato da una notizia fornita da una agenzia di stampa".

Con fax inviato in data 15 aprile 2003 il ricorrente si è ritenuto parzialmente insoddisfatto del riscontro fornito (anche in riferimento alla mancata indicazione dei dati richiesti) ed ha ribadito la propria richiesta di porre a suo carico le spese del procedimento, riservandosi "di esercitare successivamente gli altri diritti di cui all´art. 13 della legge n. 675".

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA

Il ricorso verte su un trattamento di dati personali svolto per finalità giornalistiche presso un quotidiano.

Per il tramite del responsabile del trattamento, la resistente ha fornito idoneo riscontro in ordine all´origine dei dati, al loro contenuto e alla conferma della loro esistenza, oltre che all´istanza volta a conoscere il responsabile del trattamento. In ordine a tali richieste va quindi dichiarato non luogo provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998, tenendo anche presente che il ricorrente ha chiesto conferma dell´esistenza di dati che lo riguardano, ma non anche la loro comunicazione in forma intelligibile e non ha reiterato con il ricorso la richiesta di blocco del trattamento.

In relazione alla richiesta volta a conoscere le finalità, le modalità e la logica del trattamento dei dati dell´interessato la resistente non ha invece fornito riscontro. In ordine a tali profili il ricorso va quindi accolto e il titolare dovrà pertanto corrispondere a questa parte delle richieste entro un termine che appare congruo fissare al 30 giugno 2003, dando conferma dell´avvenuto adempimento anche a questa Autorità entro la stessa data.

Per quanto concerne le spese va posta a carico del titolare del trattamento metà dell´ammontare delle spese sostenute nel presente procedimento (previamente determinato nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso al Garante), stante la ritenuta necessità di disporre una parziale compensazione delle spese per giusti motivi legati al contenuto del riscontro fornito, sia pure tardivamente ed in modo incompleto, dal titolare del trattamento.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE

a) accoglie il ricorso in riferimento alla richiesta di conoscere la logica, le modalità e le finalità del trattamento dei dati relativi all´interessato e ordina al titolare del trattamento di corrispondere a tale richiesta entro il termine del 30 giugno 2003 e di dare conferma dell´avvenuto adempimento a questa Autorità entro la medesima data;

b) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso, nei termini di cui in motivazione, ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998 in ordine alle restanti richieste di cui al ricorso medesimo;

c) determina, ai sensi dell´art. 20, commi 2 e 9, del d.P.R. n. 501/1998, nella misura forfettaria di euro 250, di cui 25,82 per diritti di segreteria, l´ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento, posto in misura pari alla metà, previa parziale compensazione delle spese per giusti motivi, a carico di Società europea di edizioni S.p.A., in qualità di editore del quotidiano "Il Giornale", la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

 

Roma, 23 aprile 2003

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Santaniello

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1053731
Data
23/04/03

Tipologie

Decisione su ricorso