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Provvedimento del 17 aprile 2003 [1054640]

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[doc web n. 1054640]

Provvedimento del 17 aprile 2003

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato da XY

nei confronti di

Comune di HZ;

Visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Gaetano Rasi;

PREMESSO

L´interessata ha formulato al Comune di HZ un´istanza con la quale, ai sensi della legge n. 675/1996, si è opposta all´ulteriore diffusione di alcuni dati personali che la riguardano contenuti in una delibera con la quale la Giunta comunale ha autorizzato il Sindaco a resistere nel giudizio che la medesima interessata, dipendente del Comune, ha instaurato presso il locale Tribunale.

Non avendo ricevuto riscontro, l´interessata ha proposto ricorso al Garante ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996, ribadendo sostanzialmente la propria richiesta. La ricorrente lamenta la circostanza che la deliberazione, accessibile agli altri dipendenti nel sistema informativo interno del Comune e già pubblicata all´albo pretorio, indichi alcuni elementi che la riguardano. Tali elementi sarebbero superflui rispetto alle finalità della costituzione in giudizio del Comune, essendo stata riportata integralmente una relazione dell´ufficio comunale preposto agli affari legali e al contenzioso, nella quale sono riportate le richieste formulate da essa ricorrente nella controversia di lavoro, tra cui una richiesta di risarcimento del danno "biologico, esistenziale e morale".

La ricorrente chiede inoltre che si attivi una verifica circa l´adozione delle misure minime di sicurezza e che il Garante esprima altresì in questa sede "un parere sull´esistenza o meno dei presupposti e/o delle condizioni per una successiva richiesta di risarcimento dei danni subiti".

All´invito ad aderire spontaneamente a tali richieste, formulato il 28 marzo 2003 ai sensi dell´art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, il comune resistente ha risposto con nota anticipata via fax in data 9 aprile 2003, cui ha allegato copia del riscontro inoltrato il giorno precedente alla ricorrente. In tali comunicazioni il comune titolare del trattamento ha sostenuto:

  • di non aver fornito riscontro all´originaria istanza dell´interessata dal momento che la stessa non avrebbe a suo avviso indicato quali fossero "gli atti de quibus e quali i dati personali e sensibili ivi trattati, con questo rendendo impossibile (...) dare alla medesima un qualche riscontro"; di aver quindi individuato "l´oggetto della sua richiesta" solo dopo la presentazione del ricorso ai sensi del predetto art. 29;
  • che "la deliberazione de qua, da un lato si limita a dar conto del contenuto del (...) ricorso (...) e, dall´altro, deve necessariamente, a pena di annullamento, essere motivata, intendendosi per motivazione l´esposizione puntuale delle circostanze di fatto e dei motivi di diritto che giustificano e legittimano la decisione dell´organo deliberante";
  • che "è escluso dalla legge n. 675/96 che i soggetti pubblici debbano acquisire il consenso degli interessati per trattare i dati in loro possesso";
  • che la pubblicazione della delibera in questione è prevista per legge, "salvo il rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza sanciti dall´art. 9" della legge n. 675/1996.

Con memoria inviata in data 10 aprile 2003 la ricorrente ha contestato tale riscontro sostenendo che i dati contenuti nella delibera pubblicata sarebbero ultronei rispetto alla "motivazione indispensabile alla delibera di nomina di un legale". Con successiva memoria, il Comune ha fatto invece notare che la stessa interessata aveva rilasciato dichiarazioni alla stampa sulla vicenda.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA

Il ricorso concerne un´opposizione alla diffusione dei dati personali relativi alla ricorrente, mediante affissione all´albo pretorio di una delibera della Giunta comunale e connessa divulgazione interna attraverso il sistema informativo dell´ente. Tale istanza, in buona parte riferita ad una operazione di trattamento ormai conclusa, può essere però utilmente presa in considerazione come opposizione al futuro, eventuale trattamento di dati personali.

Il trattamento di dati personali dell´interessata effettuato dal comune resistente deve essere ricondotto nell´ambito di applicazione dell´art. 27 della legge n. 675/1996, in virtù del quale la diffusione di dati personali da parte di soggetti pubblici è consentita solo se prevista da norme di legge o di regolamento (art. 27, comma 3, legge n. 675/1996).

In proposito, il testo unico delle leggi sull´ordinamento degli enti locali prescrive espressamente un regime generale di pubblicità per tutte le deliberazioni comunali mediante affissione all´albo pretorio, salva l´esistenza di specifiche disposizioni di legge (art. 124 d.lg. 18 agosto 2000, n. 267).

Come più volte affermato da questa Autorità (cfr. Provv. del 26 ottobre 1998, in Bollettino n. 6, p. 133, riferito alle previgenti disposizioni della legge n. 142/1990 di analogo contenuto), tale necessaria pubblicazione deve indurre le amministrazioni interessate a selezionare con attenzione i dati personali, specie se sensibili, la cui inclusione nelle deliberazioni da pubblicare sia realmente necessaria per le finalità conseguite dai singoli provvedimenti, nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza di cui all´art. 9 della predetta legge (ed alla luce del bilanciamento previsto dall´art. 10, comma 1, del citato d.lg. n. 267/2000 tra il diritto alla riservatezza e la diffusione degli atti dell´amministrazione provinciale e comunale).

In virtù di tali principi, nel caso di specie non risulta proporzionata l´introduzione nella deliberazione adottata dalla Giunta il 6 febbraio 2003 del testo integrale della relazione del predetto ufficio. Tale relazione, che riporta in modo puntuale le richieste formulate dalla ricorrente con il ricorso proposto ai sensi dell´art. 414 del c.p.c. all´autorità giudiziaria ordinaria, poteva infatti, nel rispetto dell´art. 3, comma 3, della legge n. 241/1990, essere riportata in sintesi o semplicemente riassunta nella deliberazione, pur rimanendo conoscibile e accessibile in base alle norme vigenti in materia, lasciando così che la deliberazione stessa riportasse i soli dati personali relativi alla ricorrente realmente necessari per adempiere alle finalità di trasparenza dell´attività amministrativa fatte salve dalla legge n. 675/1996.

Si è quindi in presenza, nel caso di specie, di un trattamento di dati personali che in termini generali è lecito ed anzi doveroso per il Comune, per le indicate finalità di propria difesa in sede giudiziaria e di trasparenza.

La contestata pubblicazione della deliberazione, oltre che obbligatoria, non era inoltre subordinata a consenso o autorizzazione dell´interessata, ma doveva essere utilmente preceduta, in sede di stesura della deliberazione, da una menzione più sintetica dell´esistenza di una richiesta di risarcimento danni, senza il riferimento più analitico alla loro asserita natura ("biologico, esistenziale e morale"). Ciò in ottemperanza al principio di non eccedenza nel trattamento dei dati, riconosciuto dal resistente e operante anche in riferimento ai provvedimenti da pubblicare necessariamente (art. 9, comma 1, lett. d), legge cit.), senza pregiudicare l´obbligo della loro adeguata motivazione.

L´originaria istanza dell´interessata, pur non essendo riferita espressamente all´art. 13 della predetta legge, permetteva all´ente di individuare il contestato trattamento e richiedeva pertanto un idoneo riscontro ai sensi del medesimo articolo 13.

In parziale accoglimento dell´opposizione, va pertanto prescritto all´ente resistente, quale misura necessaria a tutela dell´interessata ai sensi del citato art. 29, comma 4, di astenersi per il futuro dal diffondere il menzionato dato personale riferito all´interessata in difformità dei principi e presupposti richiamati in motivazione.

Vanno invece dichiarate inammissibili le ulteriori richieste proposte dalla ricorrente in sede di ricorso, non rientrando le stesse fra quelle proponibili ai sensi degli art. 13 e 29 della medesima legge e sulle quali l´Autorità si riserva comunque di effettuare ogni eventuale verifica.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE

a) accoglie parzialmente il ricorso limitatamente all´opposizione alla diffusione del dato indicato in motivazione e ordina al titolare del trattamento di astenersi da eventuale altra diffusione in difformità di quanto indicato nella motivazione medesima;

b) dichiara inammissibili le ulteriori richieste della ricorrente.

 

Roma, 17 aprile 2003

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Rasi

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli