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Dati sensibili - Trattamento e diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute degli atleti - 9 luglio 1997

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[doc. web n. 1055041]

Dati sensibili - Trattamento e diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute degli atleti - 9 luglio 1997

Con il seguente parere il Garante ha risposto ad alcuni quesiti posti da una società sportiva di calcio per il trattamento e, in particolare, per la diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute degli atleti tesserati.



Roma, 9 luglio 1997

Prot. n. 222/GAR

Spett.le (...)

OGGETTO: Dati idonei a rivelare lo stato di salute dei calciatori

In relazione alla Vostra lettera inviata in data 19 maggio scorso, si risponde ai tre quesiti da Voi formulati in merito al trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute dei calciatori tesserati presso il (...).
Con riferimento al quesito di cui al punto 1), non vi è dubbio che devono essere ricompresi fra i "dati sensibili" di cui all´ art. 22 tutti i dati comunque idonei a rivelare lo stato di salute dei calciatori tesserati.

Per quanto concerne il quesito di cui al punto 2), si rileva che l´art. 22 è esplicito nel richiedere sia il consenso scritto dell´interessato che l´autorizzazione del Garante per il trattamento dei dati sensibili.

Peraltro, com´è noto, fino al 30 novembre 1997 non vi è la necessità di richiedere l´autorizzazione del Garante, essendo stato prorogato a tale data il termine per l´applicazione delle relative disposizioni (cfr. art. 4, comma 1, d.lgs. n. 123/97), e tale autorizzazione potrà in futuro essere data anche per categorie di titolari o di trattamenti.

Per quanto riguarda, infine, il quesito di cui al punto 3), il consenso scritto dell´interessato potrà essere dato anche in sede contrattuale, seppure previa idonea informativa e con specifica determinazione dei dati sanitari connessi allo svolgimento dell´attività agonistica disciplinata dal contratto.

Il consenso chiaramente si intenderà prestato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati (si veda, al proposito, l´art. 9, comma 1, lett. e) della legge n. 675/96).

IL GARANTE