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Procedimento relativo ai ricorsi - Il Garante non è competente in tema di risarcimento danni ' 20 marzo 2002 [1063507]

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[doc. web. n. 1063507]

Procedimento relativo ai ricorsi - Il Garante non è competente in tema di risarcimento danni – 20 marzo 2002

Poiché la legge n. 675/1996 non attribuisce al Garante alcuna competenza sulla domanda di risarcimento dei danni derivanti dall´illecito trattamento di dati personali, è inammissibile il ricorso avente ad oggetto tale richiesta.


IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

In data odierna, con la partecipazione del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dottor Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

esaminato il ricorso presentato dalla Sig.a XY

nei confronti di

Enel It S.p.A.;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il prof. Giuseppe Santaniello;

PREMESSO:

La ricorrente, impiegata presso Acea Distribuzione S.p.A., già Enel Distribuzione S.p.A., lamenta di non aver ricevuto riscontro ad una richiesta, formulata ai sensi dell’art. 13 della legge n. 675, con la quale aveva chiesto a Enel It S.p.A. di conoscere il nominativo del responsabile del trattamento e di accedere, in forma intelligibile, a tutti i dati personali che la riguardano "trattati e posseduti" dal predetto titolare del trattamento.

Con il ricorso proposto ai sensi dell’art. 29 della legge n. 675/1996 l’interessata ha ribadito la richiesta volta ad ottenere l’accesso ai dati, chiedendo altresì il risarcimento dei danni ed il ristoro delle spese sostenute.

All’invito ad aderire spontaneamente a tali richieste, formulato il 26 febbraio 2002 ai sensi dell’art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, Enel It S.p.A. ha risposto con due note anticipate via fax rispettivamente il 6 ed il 13 marzo 2002 nelle quali ha asserito:

  • di gestire "per conto della soc. Ape il sistema informativo per l’amministrazione del personale intrattenendo rapporti esclusivamente con detta società … avendo ricevuto da Ape la nomina a responsabile ai sensi della legge n. 675";
  • di svolgere tale attività "avvalendosi di un sistema informativo le cui procedure informatiche "girano" sui sistemi di calcolo appartenenti alla medesima società";
  • di essere responsabile per la "gestione di tipo sistemistico e applicativo delle banche dati…", ma di non avere alcuna responsabilità in ordine alla raccolta e all’aggiornamento dei dati, funzioni che rientrerebbero nell’esclusiva competenza di Ape;
  • che il personale di Enel It S.p.A. non è abilitato all’interrogazione del sistema, "se non per le fasi strettamente connesse al controllo del processo".

L’interessata, con nota dell’11 marzo 2002, ha espresso perplessità sui riscontri offerti dal titolare e sui trattamenti di dati dallo stesso svolti.

CIÒ PREMESSO OSSERVA:

Il ricorso verte sul trattamento dei dati personali dell’interessata svolto da una società che si è qualificata nel caso di specie come asserito "responsabile" del trattamento ai sensi della legge n. 675/1996, in relazione ad una attività di supporto informatico che dichiara di svolgere per conto di un altro soggetto (società Ape) che sarebbe preposto all’amministrazione dei dati dei dipendenti di Acea Distribuzione S.p.A.

In relazione alla specifica richiesta dell’interessata può essere dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell’art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998, avendo il destinatario della richiesta fornito un riscontro con il quale ha sostenuto di non avere la disponibilità effettiva e continuativa dei dati personali richiesti, svolgendo esclusivamente trattamenti occasionali e meramente strumentali di natura tecnica, che sarebbero effettuati nell’ambito dell’assistenza informatica offerta alla società Ape.

Secondo le modalità operative descritte, gli operatori di Enel It S.p.A. non potrebbero operare autonomamente sui dati trattati intervenendo sul loro contenuto, come sarebbe invece consentito ad Acea Distribuzione S.p.A. e ad Ape, alle quali potranno quindi essere rivolte le specifiche richieste contemplate dall’art. 13.

Anche in relazione al ruolo non primario svolto nel trattamento dei dati dalla società resistente, sebbene il riscontro sia pervenuto dopo la presentazione del ricorso, sussistono giusti motivi per compensare le spese fra le parti.

Deve essere invece dichiarata inammissibile la richiesta volta ad ottenere il risarcimento dei danni, non avendo la legge attribuito in merito competenze al Garante. Eventuali richieste di tipo risarcitorio potranno essere quindi proposte solo dinanzi al giudice ordinario.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE DICHIARA:

  • inammissibile il ricorso per quanto attiene alla richiesta di risarcimento dei danni;
  • non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell’art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998 per quanto concerne le altre richieste formulate ai sensi dell’art. 13 della legge n. 675;
  • compensate le spese fra le parti.


Roma, 20 marzo 2002

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Santaniello

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli