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Soggetti pubblici - Illecita divulgazione di dati sensibili mediante affissione in una bacheca ' 27 febbraio 2002 [1063639]

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[doc.web. n. 1063639]

Soggetti pubblici - Illecita divulgazione di dati sensibili mediante affissione in una bacheca – 27 febbraio 2002

Costituisce diffusione indiscriminata di dati idonei a rivelare lo stato di salute, e risulta quindi in contrasto con la disciplina posta dalla legge n. 675/1996 e dal d.lg. n. 135/1999 in materia di trattamento dei dati sensibili da parte di soggetti pubblici, l´inserimento della dicitura "portatore di handicap", riferita ad un´insegnante, nella graduatoria dei trasferimenti affissa nella bacheca di un provveditorato agli studi. Le esigenze di pubblicità dell´amministrazione possono essere soddisfatte attraverso l´apposizione di diciture generiche o codici numerici.

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

In data odierna, con la partecipazione del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dottor Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

esaminato il ricorso presentato dalla Sig.a XY rappresentata e difesa dall’avv. YZ presso il cui studio ha eletto domicilio

nei confronti di

Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, Ufficio scolastico regionale per la Puglia-Direzione generale-Centro servizi amministrativi per la provincia di K;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il prof. Giuseppe Santaniello;

PREMESSO:

La ricorrente, insegnante elementare già in servizio presso un istituto scolastico di K, ha chiesto ed ottenuto il trasferimento ad altra sede fruendo di un beneficio previsto in base alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 (legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate).

In occasione dell’affissione in bacheca, presso gli uffici del Provveditorato agli studi di K, "della graduatoria delle domande di mobilità", avvenuta nell’estate scorsa, l’interessata ha rilevato che a fianco del proprio nominativo, in luogo di un sintetico riferimento all’art. 21 della citata legge n. 104/1992 (che disciplina le precedenze nelle assegnazioni di sede), "veniva espressamente indicato lo status di portatore di handicap".

Con il ricorso proposto ai sensi dell’art. 29 della legge n. 675, la medesima interessata lamenta di non avere ricevuto positivo riscontro ad una istanza avanzata ai sensi dell’art. 13 della medesima legge, con la quale si era opposta alla diffusione del dato sensibile in questione, chiedendo al Provveditore di cancellare il dato stesso o di trasformarlo in forma anonima.

Con lo stesso ricorso proposto ai sensi dell’art. 29 della legge n. 675, l’interessata ha ribadito le proprie richieste rilevando come il trattamento del dato sensibile sia avvenuto in contrasto con tale legge, determinando una situazione di grave disagio a livello personale e relazionale, anche per effetto del mancata richiesta del consenso e al non rispetto della prevista autorizzazione del Garante. Il Provveditore non avrebbe dato inoltre seguito ad un intervento del proprio ufficio che era stato preannunciato il 13 agosto 2001 in relazione al programma stabilito in materia dal Ministero, per una eventuale sostituzione della dizione "portatrice di handicap".

All’invito ad aderire spontaneamente alle richieste della ricorrente, formulato da questa Autorità in data 11 febbraio 2002, il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca-Ufficio scolastico regionale per la Puglia-Direzione generale-Centro servizi amministrativi per la provincia di K, ha risposto con nota anticipata via fax il 14 febbraio 2002 con la quale, nel confermare quanto esposto dal Provveditore agli studi di K in data 13 agosto 2001, ha affermato che:

  • l’elenco dei trasferimenti, affisso all’albo in data 19 giugno 2001, sarebbe stato "ritirato 60 giorni dopo";
  • il predetto ufficio sarebbe tenuto, per esigenze di pubblicità degli atti e di trasparenza dell’azione amministrativa, a indicare nell’elenco dei trasferimenti affisso la specifica causale che li determina e che ciò giustificherebbe l’accostamento al nominativo dell’interessata della dizione "portatore di handicap";
  • l’intervento preannunciato il 13 agosto 2001 era stato equivocato dall’interessata, avendo l’ufficio assicurato unicamente un "intervento rappresentativo della situazione" al Ministero il quale impartito precise disposizioni ministeriali al riguardo, uniformi a livello nazionali e non modificabili dagli uffici locali.


CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso verte sul trattamento di un dato personale di natura sensibile relativo ad un’insegnante, effettuato nel caso di specie presso un ufficio periferico del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, in ordine ad una procedura di trasferimento.

Il ricorso risulta fondato stante l’accertata illiceità dell’avvenuta divulgazione -tramite affissione in bacheca- di un dato sensibile relativo all’interessata, il cui nominativo è stato affiancato dalla dizione "portatrice di handicap".

La modalità di trattamento in questione ha comportato la "diffusione" di un dato idoneo a rivelare lo stato di salute della ricorrente (cfr. art. 1, comma 2, lett. h), della legge n. 675) .

Tale specifica ipotesi di diffusione è espressamente vietata dall’art. 23, comma 4, della legge n. 675. Non possono pertanto ritenersi fondati i riferimenti dell’amministrazione scolastica alla generiche esigenze di diffusione e pubblicità di tali dati, asseritamente giustificate in base ad accordi sindacali o a ordinanze ministeriali che invero si limitano a prevedere l’affissione all’albo dell’ufficio scolastico provinciale del "punteggio complessivo" riportato dal personale scolastico "e delle eventuali precedenze", senza imporre alcuna indicazione più specifica delle condizioni di salute che, nella varia casistica esistente, giustificano una precedenza (art. 6 ordinanza ministeriale prodotta in atti).

La prassi adottata -ed eventuali istruzioni ministeriali al riguardo- non possono in alcun caso derogare alla specifica disciplina di rango primario del trattamento dei dati sensibili da parte di organi pubblici (artt. 2, 3, 4, 9 e 13 del d.lg. 11 maggio 1999, n. 135), che ribadisce il divieto di diffusione di dati idonei a rivelare lo stato di salute (art. 4, comma 4, d.lg. cit.).

Applicata ai portatori di handicap, tale cautela rafforza il principio del rispetto della dignità delle persone interessate, garantito dall’art. 1 della legge n. 675 e dall’art. 1 della citata legge-quadro n. 104/1992.

L’affissione in bacheca in essere all’atto dell’opposizione al trattamento dei dati formulata ai sensi del menzionato art. 13 risulta nel frattempo terminata.

La fondata opposizione ribadita con il ricorso è peraltro espressamente riferita ad ogni altro futuro, eventuale trattamento del dato in questione da parte del Ministero, anche presso altre sedi o dipendenze eventualmente preposte al trattamento.

Ai sensi dell’art. 29, comma 4, della legge n. 675/1996, l’amministrazione scolastica, a livello centrale e periferico dovrà pertanto astenersi dal diffondere ulteriormente presso albi di uffici scolastici provinciali la dizione "portatore di handicap" riferita alla ricorrente. Ai sensi della medesima disposizione l’amministrazione potrà unicamente utilizzare diciture generiche o codici numerici che impediscano la diffusione indiscriminata di dati idonei a rivelare lo stato di salute.

L’apposizione di tali accorgimenti (che potranno permettere semmai alle sole persone legittimate di accedere presso gli uffici scolastici ad eventuali altre notizie in conformità alle leggi e ai regolamenti in materia di accesso alla documentazione amministrativa) permette di assicurare il doveroso rispetto della riservatezza rispetto a delicate situazioni relative allo stato di salute, nel rispetto della citata disposizione di cui all’art. 23, comma 4, della legge n. 675.

Non risulta invece adeguata a conseguire tale finalità l’ulteriore soluzione, pur avanzata dalla ricorrente, volta ad indicare a fianco del nominativo dell’interessata il puntuale riferimento alla legge n. 104 del 1992.

Trattandosi di provvedimento normativo specificamente volto alla tutela delle persone handicappate, tale indicazione risulterebbe comunque idonea a rivelare (seppure in via mediata) il predetto dato sensibile.

In relazione al citato art. 29, comma 4, i predetti accorgimenti dovranno essere seguiti anche nella compilazione delle graduatorie a fini di comunicazione interna o nella redazione di altri atti amministrativi, in applicazione delle citate disposizioni del d.lg. n. 135/1999.

A tali cautele il Ministero dell’istruzione dovrà quindi conformarsi fornendo idonee indicazioni a tutti gli uffici periferici ed adeguando a tali principi il proprio sistema informativo.

In caso di eventuali difficoltà di esecuzione della presente decisione, il Garante si riserva peraltro di disporre modalità di attuazione della decisione medesima, sentite le parti che potranno in tale sede produrre completi elementi di valutazione, con l’eventuale collaborazione di personale dell’Ufficio del Garante o di altri organi dello Stato (art. 20, comma 11, del d.P.R. n. 501/1998).

L’illiceità del trattamento è riscontrata con la presente decisione in relazione ai soli principi richiamati, non risultano al contrario fondati i rilievi della ricorrente per quanto concerne l’asserita assenza del consenso dell’interessata e dell’autorizzazione del Garante.

Il trattamento del dato sensibile in questione è infatti effettuato nel caso di specie da un soggetto pubblico cui non si applicano le disposizioni in tema di consenso al trattamento dei dati personali "comuni" di cui all’art. 11 della legge n. 675, né le disposizioni relative al consenso ed all’autorizzazione del Garante di cui all’art. 22, comma 1, della medesima legge in materia di dati sensibili. Ai soggetti pubblici si applicano piuttosto le diverse disposizioni di cui agli artt. 27 e 22, commi 3 e 3 bis, della citata legge n. 675, nonché le specifiche disposizioni in tema di dati sensibili di cui al citato d.lg. n. 135 del 1999, in base alle quali le amministrazioni pubbliche non devono operare raccogliendo il consenso al trattamento da parte degli interessati.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

  • accoglie il ricorso e ordina al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca di:
  • astenersi con effetto immediato da eventuale altra diffusione del dato sensibile relativo all’handicap della ricorrente, nei termini indicati in motivazione, presso l’Ufficio scolastico regionale per la Puglia e ogni altro ufficio centrale o periferico;
  • conformarsi alle misure necessarie indicate in motivazione a tutela dei diritti dell’interessata, entro il 30 giugno 2002, dando conferma di tale adempimento all’interessata ed a questa Autorità entro la stesa data.


Roma, 27 febbraio 2002

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Santaniello

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli