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Lavoro e previdenza sociale - Accesso ai dati detenuti da un precedente datore di lavoro ' 7 febbraio 2002 [1063697]

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[doc. web. n. 1063697]

Lavoro e previdenza sociale - Accesso ai dati detenuti da un precedente datore di lavoro – 7 febbraio 2002

Anche il datore di lavoro ove l´interessato ha prestato servizio deve comunicare all´ex dipendente, in modo analitico, i dati personali ancora detenuti, senza limitarsi ad una mera elencazione delle loro tipologie.

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

ESAMINATO il ricorso presentato dalla sig.a XY nei confronti di Enel Distribuzione S.p.A.;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

VISTE le osservazioni dell’Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il Prof. Giuseppe Santaniello;

PREMESSO:

1. La ricorrente, già dipendente di ENEL Distribuzione S.p.A., lamenta di non aver ottenuto risposta ad una istanza avanzata a tale società ai sensi dell’art. 13 della legge n. 675/1996, datata 5 dicembre 2001.

Nel ricorso presentato a questa Autorità ai sensi dell’art. 29 della legge n. 675/1996, la ricorrente ha dichiarato di voler ottenere la comunicazione in forma intelligibile di tutti i dati personali trattati dalla società dalla data della propria assunzione avvenuta il 16 febbraio 1987, avendo peraltro potuto constatare alcune carenze ed omissioni nel loro trattamento, con particolare riguardo al luogo di residenza e al sindacato di appartenenza.

A seguito dell’invito ad aderire formulato da questa Autorità in data 9 gennaio 2002, il titolare del trattamento ha fornito un riscontro sostenendo che l’interessata sarebbe stata assunta in realtà il 1 febbraio 2001 e che dal 1 luglio 2001, in virtù del d.lg. n. 79/1999, è subentrata nel rapporto di lavoro la società A.C.E.A. Distribuzione S.p.A., presso cui sarebbe stato trasferito il fascicolo personale contenente i dati dell’interessata medesima. Ha fornito poi alcune spiegazioni circa l’intervenuto aggiornamento del dato relativo al luogo di residenza e alle mancate ritenute sindacali.

Con proprie memorie pervenute a questa Autorità in data 29 e 31 gennaio 2002, la ricorrente sostiene che la società non avrebbe soddisfatto la richiesta avanzata ai sensi dell’art. 13 della legge n. 675/1996 non avendo fornito un compiuto riscontro alla richiesta di comunicare i dati personali. Ha lamentato altresì alcune lacune e inesattezze nella risposta fornita dal titolare del trattamento.

CIÒ PREMESSO, IL GARANTE OSSERVA:

2. Il ricorso verte su un’ istanza di accesso formulata da una dipendente nei confronti del complesso dei dati personali che la riguardano detenuti dal datore di lavoro presso cui ha prestato servizio in passato.

Il ricorso deve essere accolto.

A seguito dell’istanza di accesso, il titolare del trattamento ha fatto specifico riferimento al rapporto intercorso dal 1 febbraio 2001, dichiarando di aver trasmesso ad A.C.E.A. Distribuzione S.p.a. il fascicolo personale contenente i dati personali dell’interessata.

Il titolare del trattamento non ha però attestato di non detenere più dati personali che riguardano la ricorrente, anche in riferimento al pregresso rapporto di lavoro di cui la stessa dichiara di aver avuto parte dal 16 febbraio 1987.

Al contrario, nella nota del 16 gennaio 2002 la società ha fornito specifiche indicazioni -poi ulteriormente contestate- in ordine al luogo di residenza e alle ritenute sindacali.

Tale circostanza, unita alla constatazione della possibile conservazione di dati dell’interessata per diverse finalità connesse all’adempimento di eventuali obblighi di legge, permette di ritenere che il titolare del trattamento possa ancora detenere dati personali dell’interessata, anche al di fuori di un eventuale fascicolo personale.

I dati personali detenuti devono essere comunicati all’interessata ai sensi degli artt. 13 della legge n. 675/1996 e 17 del d.P.R. n. 501/1998, integrando il riscontro già inviato anche in riferimento al menzionato rapporto di lavoro pregresso.

In base a tali norme il titolare del trattamento deve infatti comunicare alla ricorrente i dati personali che la riguardano oggetto di accesso.

Il titolare non può limitarsi a dare comunicazione delle sole tipologie di dati detenuti, dovendo estrarli a cura dei responsabili e degli incaricati del trattamento (dal fascicolo personale, da archivi e banche dati e da altri documenti detenuti), e darne puntuale comunicazione nei modi previsti dall’art. 17, comma 6, del d.P.R. n. 501/1998 (per le particolari modalità utilizzabili in presenza di particolari complessi di dati che rendano difficile l’estrapolazione, v. anche la decisione di questa Autorità del 28 dicembre 2000, in Bollettino n. 16 del gennaio 2001).

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

accoglie il ricorso e ordina ad E.N.E.L. Distribuzione S.p.A. di adempiere alla richiesta dell’interessata nei termini di cui in motivazione, entro il 12 marzo 2002, dando comunicazione a questa Autorità dell’avvenuto adempimento entro la stessa data.


Roma, 7 febbraio 2002

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Santaniello

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli