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Procedimento relativo ai ricorsi - Dati forniti all'interessato dopo il ricorso: vanno rimborsate le spese del procedimento - 22 maggio 2002 [1064...

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[doc. web. n. 1064719]

Procedimento relativo ai ricorsi - Dati forniti all´interessato dopo il ricorso: vanno rimborsate le spese del procedimento - 22 maggio 2002

Nell´ipotesi in cui il riscontro alle richieste dell´interessato sia successivo all´invito ad aderire formulato dal Garante, il titolare del trattamento è tenuto a rimborsare al ricorrente che li abbia richiesti i diritti e le spese del procedimento definito con declaratoria di non luogo a provvedere (fattispecie in cui l´interessato si era opposto all´inclusione nella busta paga di un depliant con il quale una società controllata dal datore di lavoro comunicava condizioni particolari per finanziamenti).

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato dal sig. Gregiorio Mauro Fausto Torretta nei confronti di Rete ferroviaria italiana S.p.A.;

Visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19, 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il Prof. Giuseppe Santaniello;

PREMESSO:

1. Il ricorrente, dipendente di Rete fererroviaria italiana S.p.A., lamenta di non aver ricevuto riscontro ad una richiesta formulata ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996, con la quale era stata manifestata opposizione all´inserimento nella busta paga di un "depliant" pubblicitario della società finanziaria Fercredit.

2. A seguito dell´invito ad aderire formulato da questa Autorità in data 24 aprile 2002, ai sensi dell´art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, Rete ferroviaria italiana S.p.A. ha fornito un riscontro all´interessato precisando che:

  • la società Fercredit "è totalmente controllata da Ferrovie dello Stato S.p.A. che svolge la propria attività di concessione di prestiti personali esclusivamente nei confronti dei dipendenti del gruppo Fs" ed è stata nominata responsabile del trattamento ai sensi dell´art. 8 della legge n. 675/1996;
  • l´operazione di comunicazione delle opportunità offerte da Fercredit sarebbe avvenuta in maniera del tutto anonima e attraverso altro soggetto (la società Tele sistemi ferroviari) la quale, mediante procedura automatizzata di imbustamento, "ha provveduto ad inserire nelle buste dei dipendenti i prodotti offerti dalla società finanziaria controllata", nell´ambito delle funzioni svolte per i pagamenti di stipendi per le quali è stata designata quale responsabile del trattamnto;
  • preso atto della volontà dell´interessato, ha comunque "provveduto a dare le opportune disposizioni alla società TSF" affinchè, in futuro, il ricorrente non riceva più informazioni del tipo di quelle oggetto del ricorso al Garante.

L’interessato, ha ribadito le proprie richieste con nota dell’ 8 maggio u.s..


CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

3. Il ricorso concerne un’istanza con la quale un dipendente si è opposto all’inclusione nella busta paga di un depliant con il quale una società controllata dal datore di lavoro comunica condizioni particolari per finanziamenti e cessioni del quinto dello stipendio.

Al riguardo va dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell’art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998.

La società resistente ha fornito dopo il ricorso idoneo riscontro alle richieste dell’interessato comunicando di essersi già attivata per escludere il futuro inoltro di comunicazioni del tipo di quello oggetto del ricorso, la quale non ha comportato uno specifico trattamento di dati personali e, a maggior ragione, una loro comunicazione all’esterno, ma è ora oggetto di una manifestazione di volontà del ricorrente intesa alla cessazione dell’invio di analogo materiale.

4. Il riscontro con il quale la società ha dato comunicazione delle misure intraprese all’interessato è pervenuto solo dopo la presentazione del ricorso. Ai sensi dell’art. 20, comma 9, del d.P.R. n. 501/1998 appare preliminarmente congruo determinare l’ammontare delle spese del procedimento nella misura forfettaria di € 250,00, di cui € 25, 82 per diritti di segreteria (tenendo conto degli adempimenti connessi alla redazione e alla presentazione del ricorso), da porre a carico della società resistente in misura pari alla metà, sussistendo giusti motivi per disporre una parziale compensazione in ragione delle peculiarità del caso e in particolare del genere di attività oggetto di contestazione.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE DICHIARA:

a) non luogo a provvedere sul ricorso, ai sensi dell’art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998;

b) determina, ai sensi dell´art. 20, comma 9, del d.P.R. n. 501/1998, nella misura forfettaria di € 250,00, di cui € 25, 82 per diritti di segreteria, l’ammontare delle spese del procedimento che, previa parziale compensazione per giusti motivi, pone in misura pari alla metà a carico di Rete ferroviaria italiana S.p.A., la quale dovrà liquidarle direttamente in favore del ricorrente.


Roma, 22 maggio 2002

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Santaniello

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1064719
Data
22/05/02

Argomenti


Tipologie

Decisione su ricorso