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Diritto di accesso - Un caso di differimento dell'accesso ai dati contenuti in una perizia medico-legale - 8 maggio 2002 [1064863]

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[doc. web. n. 1064863]

Diritto di accesso - Un caso di differimento dell´accesso ai dati contenuti in una perizia medico-legale - 8 maggio 2002

Il differimento, giustificato dal permanere della fase di definizione dell´istruttoria relativa alla liquidazione del sinistro, dell´esercizio del diritto di accesso, previsto dall´art. 13 della legge n. 675/1996, ai dati contenuti in una perizia medico-legale redatta su incarico della società assicuratrice, comporta il rigetto del ricorso presentato ai sensi dell´art. 29 della legge.

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

In data odierna, con la partecipazione del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dottor Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

esaminato il ricorso presentato dal Sig. Adelio Rambaldini

nei confronti di

Assitalia, Le Assicurazioni d’Italia S.p.A.;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 adottato con deliberazione n. 15 del 28 giugno 2000;

RELATORE il prof. Gaetano Rasi;

PREMESSO:

Il ricorrente lamenta di non avere ricevuto un riscontro idoneo alla richiesta di accesso, formulata ai sensi della legge n. 675, relativa ai dati personali contenuti in una perizia redatta dal medico di fiducia di Assitalia, Le Assicurazioni d’Italia S.p.A..

Con il ricorso proposto ai sensi dell’art. 29 della citata legge l’interessato chiede che l´Autorità intervenga nei confronti della società per consentire l’accesso a tutti i dati personali contenuti nella perizia in questione, ponendo a carico del titolare del trattamento le spese del procedimento.

All’invito ad aderire spontaneamente a tali richieste, formulato il 10 aprile 2002 ai sensi dell’art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, Assitalia, Le Assicurazioni d’Italia S.p.A. ha risposto con nota anticipata via fax il 17 aprile 2002, con la quale ha precisato:

  • di aver trasmesso al medico designato i dati di tipo oggettivo contenuti nella perizia medico legale, previo stralcio delle valutazioni espresse dal medico fiduciario;
  • di ritenere che le valutazioni peritali non rechino dati personali e l’accesso a tali informazioni dovrebbe essere comunque differito ai sensi dell’art. 14, comma 1, lettera e), della legge n. 675.

L’interessato ha ribadito le proprie richieste con fax in data 16 aprile 2002.

Il titolare del trattamento, con memoria in data 19 aprile 2002 e nella successiva audizione in data 22 aprile 2002, ha ribadito le proprie posizioni con particolare riguardo alla specifica valenza delle considerazioni inserite nelle perizie medico-legali che, in quanto contenenti libere opinioni e valutazioni del perito, non potrebbero rientrare nella categoria dei "dati personali" tutelati dalla legge n. 675. In subordine, nel caso di specie sarebbero comunque ravvisabili gli estremi per l’applicazione del citato art. 14, comma 1, lettera e).

Secondo la società il ricorrente intende con evidenza utilizzare l’accesso ad un documento interno al fine di utilizzarlo in giudizio per provare l’esistenza del suo diritto al risarcimento e l’entità del ristoro alterando, però, l’onere della prova in un momento in cui la società non ha completato l’istruttoria e non è ancora pervenuta ad una offerta che potrebbe anche non formulare contestando il diritto al risarcimento.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

1. Il ricorso verte sul diritto di accesso ai dati personali contenuti in una perizia medico-legale.

Va dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso in relazione alla richiesta di accedere alle parti della perizia contenenti dati personali di tipo identificativo od oggettivo, o comunque non incidenti sulle ragioni di tutela prospettate dal titolare del trattamento, in quanto tali tipi di dati sono già stati comunicati all’interessato.

2. Il ricorso non può essere accolto per quanto riguarda la richiesta di conoscere eventuali altri dati personali.

In ordine a questi ultimi, va infatti esaminata la possibilità di applicare (secondo quanto ipotizzato da Assitalia, Le Assicurazioni d’Italia S.p.A.) l’art. 14, comma 1, lettera e), della legge n. 675, che prevede il temporaneo differimento dell’esercizio dei diritti previsti dall’art. 13, limitatamente al periodo durante il quale potrebbe derivarne pregiudizio per lo svolgimento delle c.d. "indagini difensive" o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria.

La valutazione dell´esistenza di un effettivo pregiudizio ai sensi del citato art. 14, comma 1, lettera e), deve essere effettuata caso per caso e sulla base di concreti elementi forniti dal titolare del trattamento o comunque risultanti dagli atti.

Nel caso di specie il titolare del trattamento ha evidenziato il descritto contesto specifico, propedeutico alla definizione dell’istruttoria relativa alla liquidazione del sinistro, nel quale la comunicazione degli ulteriori dati di carattere personale contenuti nella perizia potrebbe arrecare allo stato pregiudizio al titolare del trattamento, nelle more della definizione dell’istruttoria del sinistro e delle determinazioni da adottare.

Tale situazione rende quindi legittimo un differimento del diritto di accesso ai sensi del citato art. 14.

Alla luce delle considerazioni soprariportate sussistono infine giusti motivi per compensare le spese fra le parti.


PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso in riferimento alla richiesta di accesso ai dati personali comunicati all’interessato;

b) rigetta il ricorso per i restanti profili, nei termini di cui in motivazione;

c) dichiara compensate le spese fra le parti.



Roma, 8 maggio 2002

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Rasi

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli