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Procedimento relativo ai ricorsi - E' inammissibile il ricorso al Garante avverso la notifica di una prescrizione per violazione della normativa s...

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[doc. web. n. 1065234]

Procedimento relativo ai ricorsi - E´ inammissibile il ricorso al Garante avverso la notifica di una prescrizione per violazione della normativa sull´igiene e la sicurezza sul lavoro - 10 aprile 2002

La notifica di una prescrizione impartita dall´organo di vigilanza per l´estinzione di una contravvenzione prevista dalla normativa sull´igene e la sicurezza sul lavoro (d.lg. 758/1994), in quanto effettuata per legge da un dipendente di una a.s.l. avente la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, integra un trattamento di dati svolto da un soggetto pubblico per finalità di prevenzione, accertamento o repressione dei reati, cui non sono allo stato applicabili, tra l´altro, gli artt. 13 e 29 dell alegge 675/1996. Ne consegue che l´eventuale ricorso proposto al Garante è inammissibile.


IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

In data odierna, con la partecipazione del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dottor Mauro Paissan, componenti, e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

esaminato il ricorso presentato dal Sig. XY, rappresentato e difeso dall’avv. Giuseppina Cirigliano presso il cui studio ha eletto domicilio

nei confronti di

  • Ente per le nuove tecnologie, l’energia e l’ambiente (ENEA)
  • Azienda sanitaria Asl n. 4 di WY, rappresentata e difesa dall’avv. Giuseppe Galgano

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15, comma 1, del regolamento n. 1/2000;

RELATORE il dottor Mauro Paissan;

PREMESSO:

Il ricorrente è dipendente dell’ENEA in servizio presso il centro ZX , ed ha svolto anche mansioni di "direttore dei lavori e coordinatore per la sicurezza". In tale veste, in data 10 dicembre 2001 gli è stato notificato a cura di un ufficiale di polizia giudiziaria operante presso il Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria Asl n. 4 di WX un processo verbale di contestazione di violazione della normativa in materia di igiene e sicurezza del lavoro.

Il ricorrente lamenta che il verbale contenente detta contestazione sia stato consegnato nelle mani del direttore del centro ENEA di ZX, anziché a mani proprie o presso il proprio (noto) luogo di residenza. Secondo il ricorrente il direttore del centro avrebbe inoltre illegittimamente "provveduto alla registrazione e conservazione dei dati" contenuti nel citato verbale presso l’archivio "della segreteria TRI-INIMP" dell’ENEA. Tutto ciò avrebbe comportato "la conoscenza e la diffusione, nonché l’illecito trattamento di dati e notizie appartenenti alla sfera privata" dell’interessato.

Non avendo ricevuto positivo riscontro alle istanze con le quali aveva previamente richiesto ai resistenti, ai sensi dell’art. 13 della legge n. 675, di disporre il blocco dei dati contenuti nel verbale e la loro cancellazione dal predetto archivio, l’interessato ha presentato ricorso al Garante rinnovando tali richieste e chiedendo, altresì, l’applicazione delle sanzioni di legge e l’addebito a carico dei predetti titolari del trattamento delle spese dell’odierno procedimento.

In data 26 febbraio 2002 questa Autorità, ai sensi dell’art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, ha inoltrato ai titolari del trattamento l’invito a fornire riscontro alle richieste del ricorrente; inoltre, in data 19 marzo 2002, preso atto dell’assenso manifestato dalle parti, ha dato comunicazione della proroga di venti giorni del termine di decisione del ricorso.

Nel corso dell’ampia istruttoria svolta le parti hanno prodotto numerose memorie e controdeduzioni.

In particolare l’Azienda sanitaria Asl n. 4 di WY, con note del 5 e 29 marzo 2002, ha sostenuto che:

  • l’attività espletata dal proprio ispettore rientrerebbe fra i trattamenti di cui all’art. 4 della legge n. 675, essendo stata svolta da persona operante in qualità di ufficiale di polizia giudiziaria in relazione ad ipotesi di reato configurate dalla normativa sull’igiene e la sicurezza del lavoro;
  • non sarebbe stato comunque posto in essere alcun trattamento illecito di dati personali, avendo lo stesso ricorrente indicato in sede di notifica del verbale di prescrizione il proprio domicilio "come dipendente presso l’ENEA di Rotondella";
  • lo stesso interessato svolgeva inoltre (su designazione di ENEA) le funzioni di "coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori" (funzione di particolare rilevanza che comporta l’indicazione di tale nominativo "sulla tabella ubicata all’ingresso del cantiere");
  • la comunicazione dei dati al direttore del centro ENEA risulterebbe giustificata anche dal duplice ruolo dello stesso che riveste la funzione di "datore di lavoro", ai sensi della normativa per la tutela della sicurezza dei lavoratori, e di "committente" in applicazione della c.d. direttiva sui cantieri mobili.

L’ENEA ha fornito riscontro con memorie in data 5, 8 e 22 marzo 2002. In tali note ha sostenuto che:

  • tutti i trattamenti svolti presso il Centro di ZX sarebbero legittimi in quanto svolti nel rispetto della legge n. 675 da persone preposte in qualità di incaricati del trattamento;
  • il direttore del Centro riveste la funzione di responsabile del trattamento, oltre ad essere, per conto di ENEA, titolare della concessione edilizia per la costruzione delle opere in relazione alle quali è stato effettuato l’intervento ispettivo dell’Asl, nonché "datore di lavoro" ai sensi della normativa sulla sicurezza dei lavoratori;
  • esercitando tali funzioni il direttore del Centro aveva titolo ad essere informato, fin dalla fase di indicazione delle prescrizioni, di quanto rilevato in sede ispettiva per i connessi obblighi gravanti su ENEA.

Il ricorrente ha inviato a sua volta una serie di memorie integrative in data 8, 11, 26 e 29 marzo 2002, ribadendo le proprie considerazioni in ordine alle modalità di notificazione dell’atto in questione, specie con riferimento all’asserito obbligo di notificare lo stesso in plico chiuso.

I titolari del trattamento hanno da ultimo ribadito le loro posizioni nel corso dell’audizione del 3 aprile 2002.

CIÒ PREMESSO, IL GARANTE OSSERVA:

Vanno considerati separatamente i profili relativi al trattamento dei dati svolto dall’Asl n. 4 di WX e dall’ENEA.

Per quanto concerne la menzionata Azienda sanitaria il ricorso è inammissibile.

La contestata operazione di notifica è stata curata da un dipendente della menzionata Asl con qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, il quale ha notificato nella fattispecie un atto di invito ad un pagamento finalizzato all’estinzione di un illecito penale per il quale opera l’istituto della prescrizione di cui agli artt. 20 e ss. del d.lg. 19 dicembre 1994, n. 758.

Il trattamento di dati al quale si riferisce il ricorso rientra quindi fra quelli svolti da "soggetti pubblici per finalità…di prevenzione, accertamento o repressione dei reati" (art. 4, comma 1, lett. e), legge n. 675/1996), in applicazione della richiamata disciplina di cui agli artt. 20 e ss. del d.lg. n. 758/1994 che individuano specificamente alcune misure e comunicazioni cui è insito un trattamento di dati di carattere personale.

A tale categoria di trattamenti si applicano al momento solo alcune disposizioni della legge n. 675/1996, disposizioni specificamente elencate nel comma 2 del medesimo art. 4 e fra le quali non sono compresi né l’art. 13 (esercizio del diritto di accesso ai dati), né l’art. 29 della predetta legge (in materia di ricorsi al Garante).

Pertanto, nei confronti dei trattamenti del tipo di quelli in questione non può essere allo stato proposto ricorso al Garante ex art. 29, né può essere presentata una previa istanza ai sensi del citato art. 13, pur rimanendo possibile sollecitare la verifica della rispondenza dei trattamenti di dati ai requisiti stabiliti dalla legge o dai regolamenti (artt. 31, comma 1, lett. d) e p) e 32, in relazione al citato art. 4, comma 2) attraverso una segnalazione o un reclamo al Garante.

Sulla base della documentazione prodotta dall’interessato non emergono altresì ragioni che giustifichino un autonomo intervento in altra sede di questa Autorità, non risultando evidenziati dagli atti profili che facciano ipotizzare un trattamento illecito dei dati personali dell’interessato, anche in riferimento ai principi di cui all’art. 9 della legge n. 675 cui pure ha fatto riferimento il ricorrente.

Va inoltre considerato che dalla documentazione prodotta dalla Asl (cfr. il primo verbale della prescrizione ai sensi del citato art. 20 del d.lg. n. 758/1994 e la nota 10 dicembre 2001 diretta alla competente Procura della Repubblica) risulta che il ricorrente era già domiciliato "come dipendente", appunto presso l’ENEA, prima della notifica del secondo atto oggetto del ricorso, in occasione della quale il ricorrente medesimo risultava assente. A tale notifica che pure è stata curata da un soggetto che ha anche qualifica di ufficiale di p.g. e che non è regolata da specifiche disposizioni, non risultano poi direttamente applicabili né gli artt. 157 e 163 c.p.p., né l’art. 14 della legge n. 689/1981.

Va infine posto in evidenza che la speciale disciplina di cui agli artt. 20 e ss. del citato decreto legislativo prevede espressamente (in difformità dalla sostanziale prospettazione complessiva del ricorrente) che copia della prescrizione finalizzata all’eliminazione della contravvenzione (cui segue l’eventuale ammissione al pagamento in sede amministrativa: art. 21, comma 2, d.lg. cit.) debba essere notificata o comunicata non solo al contravventore, ma anche al rappresentante legale dell’ente nell’ambito o al servizio del quale opera il contravventore medesimo (art. 20, comma 2, d.lg. cit.). Circostanza, quest’ultima, che unita alla constatazione che le operazioni di trattamento di dati in questione non risultano dagli atti essersi poi concretizzate in condotte contrarie alla legge n. 675/1996, inducono infine a ritenere infondato il ricorso per ciò che attiene all’ulteriore trattamento dei medesimi dati, a fini amministrativi, a cura dell’ENEA.

Sussistono da ultimo giusti motivi per compensare le spese fra le parti.


PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE DICHIARA:

a) inammissibile il ricorso proposto nei confronti di Azienda sanitaria ASL n. 4 di WY;

b) infondato il ricorso proposto nei confronti di ENEA;

c) compensate le spese fra le parti.


Roma, 10 aprile 2002

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
Butarelli