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Diritto di accesso - Accesso a registrazioni di conversazioni per l'acquisto di pacchetti azionari - 19 giugno 2002 [1065269]

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[doc web n. 1065269]

Diritto di accesso - Accesso a registrazioni di conversazioni per l´acquisto di pacchetti azionari - 19 giugno 2002

Nell´ipotesi in cui il riscontro alle richieste dell´interessato sia successivo all´invio ad aderire formulato dal Garante, il titolare del trattamento è tenuto a rimborsare al ricorrente che li abbia richiesti i diritti e le spese del procedimento definito con declaratoria di non luogo a provvedere (fattispecie in cui l´interessato aveva chiesto di accedere al contenuto delle registrazioni - ove ancora conservate - di alcune telefonate intercorse con un istituto di credito ai fini dell´acquisto di alcuni pacchetti azionari sul mercato mobiliare).

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

In data odierna, con la partecipazione del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dottor Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

esaminato il ricorso presentato dal Sig. Michelangelo Ceretti

nei confronti di

Credito Artigiano S.p.A.;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il prof. Giuseppe Santaniello;

PREMESSO:

Il ricorrente lamenta di non avere ricevuto riscontro ad una istanza proposta ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675, con la quale aveva chiesto a Credito Artigiano S.p.A. di accedere al contenuto delle registrazioni (ove ancora conservate) di alcune telefonate intercorse con il medesimo istituto di credito nel dicembre 1999, in relazione agli ordini di acquisto di "alcuni pacchetti azionari sul mercato mobiliare".

Con il ricorso proposto ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996 l´interessato ha ribadito le proprie richieste, chiedendo di porre a carico del titolare del trattamento le spese del procedimento.

All´invito ad aderire spontaneamente a tali richieste, formulato il 27 maggio 2002 ai sensi dell´art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, Credito Artigiano S.p.A. ha risposto con nota datata 28 maggio 2002 nella quale ha precisato che:

  • in ordine al rapporto contrattuale intercorso, l´interessato ha manifestato all´epoca un consenso informato;
  • in base alla vigente normativa le registrazioni magnetiche degli ordini e delle autorizzazioni telefoniche "sono conservate per almeno due anni"e che, pertanto, "qualsivoglia registrazione attinente al periodo dicembre 1999 non è più conservata" dall´istituto di credito;

L´interessato, con fax in data 10 giugno 2002, ha dichiarato di aver ricevuto dal titolare "un´adeguata risposta", ma ha reiterato la richiesta di porre a carico della banca le spese del procedimento.

CIO´ PREMESSO OSSERVA:

Il ricorso verte sull´accesso a particolari dati personali, contenuti nelle trascrizioni di registrazioni telefoniche, detenute da una banca ai sensi della disciplina in materia di registrazione degli ordini telefonici degli investitori.

In relazione alle richieste formulate dall´interessato va dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998, avendo il titolare del trattamento fornito un adeguato riscontro alle istanze a suo tempo proposte. La banca ha infatti confermato di aver detenuto i dati richiesti per il solo periodo temporale previsto e di non essere più in possesso di tali informazioni.

Tale riscontro è pervenuto solo dopo la presentazione del ricorso al Garante. Ciascun titolare del trattamento è invece tenuto a riscontrare tempestivamente le istanze proposte dagli interessati ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675, anche nell´ipotesi in cui i dati richiesti non siano (o non siano più) contenuti nei propri archivi.

Appare pertanto congruo porre a carico del titolare del trattamento metà dell´ammontare delle spese e dei diritti relativi al presente procedimento, determinato nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione ed alla presentazione del ricorso, stante la ritenuta necessità di disporre una parziale compensazione fra le parti in ragione della mancata rilevazione di profili di illiceità e dell´esistenza di un mero ritardo nella risposta.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998;

b) determina, ai sensi dell´art. 20, comma 9, del d.P.R. n. 501/1998, nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, l´ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento, posti in misura pari alla metà, previa parziale compensazione delle stesse per giusti motivi, a carico di Credito Artigiano S.p.A. che dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 19 giugno 2002

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Santaniello

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli