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Procedimento relativo ai ricorsi -Esercizio dei diritti su mandato generico e con sottoscrizione non autenticata - 25 luglio 2002 [1065860]

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[doc. web. n. 1065860]

Procedimento relativo ai ricorsi -Esercizio dei diritti su mandato generico e con sottoscrizione non autenticata - 25 luglio 2002

Il mero rilascio di un generico mandato di assistenza e rappresentanza in favore di uno studio assicurativo, non recante la sottoscrizione autenticata dell´interessato, non consente una valida presentazione dell´istanza di cui all´art. 13 della legge 675/1996.

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

In data odierna, con la partecipazione del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dottor Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

esaminato il ricorso presentato dalla Sig.a XY

nei confronti di

Meie Assicurazioni S.p.A.

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il prof. Stefano Rodotà;

PREMESSO:

La ricorrente, rimasta vittima di un sinistro stradale, lamenta di non avere ricevuto riscontro da parte di MEIE Assicurazioni S.p.A. alla richiesta di accedere a dati personali contenuti nella perizia medico-legale redatta dal medico di fiducia della società.

CIÒ PREMESSO, IL GARANTE OSSERVA

Il d.P.R. 31/3/1998 n. 501 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 25 del 1/2/1999), contenente il regolamento di organizzazione e funzionamento dell’Ufficio del Garante per la protezione dei dati personali, ha introdotto negli artt. 18, 19 e 20 la disciplina relativa alla forma, alle modalità di presentazione ed al procedimento per l’esame dei ricorsi al Garante previsti dall’art. 29 della legge n. 675/1996.

Tale normativa disciplina, altresì, le ipotesi di inammissibilità dei ricorsi (art. 19, d.P.R. n. 501) e prevede che gli stessi siano dichiarati inammissibili o manifestamente infondati anche prima che il ricorso sia comunicato al titolare e al responsabile del trattamento con il connesso invito ad aderire (art. 20, comma 1, d.P.R. n. 501/1998).

Il ricorso è inammissibile.

Il ricorso in questione risulta privo della necessaria prova del previo, valido esercizio dei diritti di cui all´art. 13 della legge n. 675/1996.

Sia l’atto datato 30 maggio 2002, sia la nota in data 24 giugno 2002, inviata a seguito della richiesta di regolarizzazione fatta pervenire da questa Autorità, risultano sottoscritti da persona non identificata a nome di un non meglio qualificato "Studio Di Scanno". Sono altresì privi dei requisiti di cui all’art. 17 del d.P.R. n. 501/1998, il quale prescrive che la persona che agisce su incarico dell’interessato per l’esercizio dei diritti di cui al citato art. 13, comma 1 deve "esibire o allegare copia della procura o della delega recante sottoscrizione autenticata nelle forme di legge".

Alla citata nota del 24 giugno è invero allegato un generico mandato di "assistenza e rappresentanza", ma lo stesso non riporta una sottoscrizione autenticata ed è privo di richiami all’esercizio dei diritti di cui al citato art. 13.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE

dichiara inammissibile il ricorso.

Roma, 25 luglio 2002

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Rodotà

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1065860
Data
25/07/02

Argomenti


Tipologie

Decisione su ricorso