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Procedimento relativo ai ricorsi - Spese del ricorso : la liquidazione è forfettaria e non è legata a tariffe forensi - 18 luglio 2002 [1065899]

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[doc. web. n. 1065899]

Procedimento relativo ai ricorsi - Spese del ricorso : la liquidazione è forfettaria e non è legata a tariffe forensi - 18 luglio 2002

Le somme liquidate dal Garante all´esito del procedimento di cui all´art. 29 della legge n. 675/1996 possono riguardare soltanto l´ammontare delle spese inerenti al ricorso, comprensive dei diritti di segreteria versati, sicchè, nel caso in cui l´interessato abbia scelto di farsi rappresentare da un difensore, non possono essere liquidati onorari ed altre indennità eventualmente riconoscibili in sede civile, nè somme relative all´I.V.A. o ai contributi previdenziali integrativi.

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

esaminato il ricorso presentato dal sig. Domenico Borsellino

nei confronti di

M&M con sede in Roma, via Marco Aurelio, 47;

Visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

Viste le osservazioni dell’Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il dott. Mauro Paissan;

PREMESSO

Il ricorrente lamenta di non aver ricevuto riscontro ad una istanza formulata ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996, con la quale, nel contestare l’invio di messaggi di posta elettronica aventi contenuto promozionale, si era opposto al trattamento dei dati che lo riguardano, ed aveva chiesto di conoscere la loro origine e gli estremi identificativi del responsabile del trattamento.

Nel successivo ricorso proposto personalmente al Garante ai sensi dell’art. 29 della legge n. 675/1996, l’interessato ha ribadito le proprie richieste, chiedendo di porre a carico di M&M le spese del procedimento.

All’invito ad aderire formulato da questa Autorità in data 26 giugno 2002, ai sensi dell’art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, il resistente non ha fornito alcun riscontro. Il ricorrente ha nuovamente ribadito quanto già affermato nel ricorso ed ha chiesto, inoltre, la corresponsione degli onorari e dei diritti del professionista che ha sostenuto essergli «integralmente dovuti, nella misura disposta dalle tariffe forensi».

Il ricorrente ha ribadito le proprie posizioni in occasione dell’audizione svoltasi in data 11 luglio 2002.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA

Il ricorso verte sul trattamento dei dati personali svolto attraverso l’invio di corrispondenza per finalità promozionali ad un indirizzo di posta elettronica, senza che risulti acquisito il previo consenso dell’interessato od operante uno dei presupposti del trattamento di cui all’art. 12 della legge n. 675/1996.

Il ricorso deve essere accolto.

Nonostante la nota di invito ad aderire inviata a mezzo raccomandata a/r (che risulta pervenuta in data 3 luglio 2002 all’indirizzo indicato dal ricorrente), il titolare del trattamento non ha fornito all’interessato ed a questa Autorità alcun riscontro alle istanze legittimamente proposte.

Dalla documentazione in atti non è emerso alcun elemento che possa indurre a ritenere che nella fattispecie fosse stato manifestato da parte dell’interessato un consenso preventivo e informato per l’invio delle e-mail promozionali in questione, oppure che operasse uno degli altri presupposti del trattamento previsti dall’art. 12 della legge n. 675/1996, anche in relazione a quanto previsto dall’art. 10 del d.lg. 13 maggio 1998, n. 171.

Deve ritenersi pertanto fondata la richiesta del ricorrente di vedere interrotta l’utilizzazione illecita dei dati che lo riguardano che dovranno essere cancellati dalla resistente entro un termine che appare congruo fissare al 20 settembre 2002. Entro la medesima data la resistente dovrà fornire ulteriore e idoneo riscontro alle richieste del ricorrente indicando l’origine dei dati personali che lo riguardano, nonché gli estremi identificativi del responsabile del trattamento.

Il riscontro relativo all’eventuale designazione di uno o più responsabili del trattamento ai sensi dell’art. 8 della legge n. 675/1996 dovrà essere fornito anche nell’ipotesi in cui non si sia provveduto ad alcuna designazione di tale tipo.

Per quanto concerne infine le spese, va posto a carico del titolare del trattamento l’ammontare delle spese sostenute nel presente procedimento, determinato nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso al Garante. Tale determinazione, in conformità a quanto previsto dall’art. 20, commi 2 e 9, del d.P.R. n. 501/1998, riguarda appunto l’ammontare delle sole spese inerenti ai ricorsi, comprensive dei diritti di segreteria versati, e non concerne, invece, onorari ed altre indennità eventualmente riconoscibili in sede civile all’eventuale procuratore speciale nominato dall’interessato oppure somme relative all’Iva e ai contributi previdenziali integrativi.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE

a) accoglie il ricorso e ordina ad M&M con sede in Roma, via Marco Aurelio, 47, in persona del legale rappresentante pro-tempore, la cessazione del comportamento illegittimo mediante la cancellazione dei dati personali del sig. Domenico Borsellino entro la data del 20 settembre 2002;

b) ordina al resistente di comunicare al ricorrente l’origine di tutti i dati personali che lo riguardano, nonché gli estremi identificativi del o dei responsabili del trattamento eventualmente designati, entro il 20 settembre 2002;

c) ordina al resistente di dare conferma a questa Autorità dell’avvenuto adempimento di quanto disposto ai punti a) e b), entro il 20 settembre 2002;

d) determina, ai sensi dell’art. 20, commi 2 e 9, del d.P.R. n. 501/1998, nella misura forfettaria di euro 250, di cui 25,82 per diritti di segreteria, l’ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento, posti a carico di M&M come sopra identificata, la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 18 luglio 2002

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli