g-docweb-display Portlet

Consenso - Conto corrente bancario: quando non occorre il consenso - 17 settembre 2002 [1066132]

Stampa Stampa Stampa
PDF Trasforma contenuto in PDF

[doc web n. 1066132]

Consenso - Conto corrente bancario: quando non occorre il consenso - 17 settembre 2002

Dopo le modifiche apportate alla legge n. 675/1996 dl d.lg. n. 467/2001, il consenso non è più richiesto in relazione alle operazioni di trattamento necessarie all´esecuzione di un contratto di cui è parte l´interessato, anche per ciò che riguarda la comunicazione di dati a terzi (fattispecie relativa alle operazioni di gestione di un rapporto di conto corrente bancario).


IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

ESAMINATO il ricorso presentato da Massimiliano Ameglio, rappresentato e difeso dagli avv.ti Sabina Perugini e Chiara Cifola presso il cui studio ha eletto domicilio

nei confronti di

Banca popolare dell´Emilia Romagna;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il prof. Stefano Rodotà;

PREMESSO:

Il ricorrente, titolare di un conto corrente presso la Banca popolare dell´Emilia Romagna, ha riscontrato che in un procedimento per separazione giudiziale innanzi al Tribunale di Modena il proprio coniuge ha allegato alla comparsa di risposta copia di un estratto di un conto corrente intestato, presso la Banca popolare dell´Emilia Romagna, agenzia n. 2 di Modena, al solo interessato. In ordine a tale vicenda, l´interessato lamenta di non aver ricevuto riscontro ad un´istanza formulata ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996 nei confronti della medesima banca, con la quale aveva chiesto di inibire il trattamento dei dati che lo riguardano, ritenuto illecito, e aveva chiesto di conoscere il nominativo del responsabile del trattamento.

Nel ricorso proposto ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996, l´interessato ha ribadito le proprie richieste chiedendo al Garante di adottare ogni misura idonea ad impedire ogni futura violazione della legge n. 675/1996, oltre a disporre il ristoro delle spese sostenute per il procedimento.

All´invito ad aderire formulato da questa Autorità in data 24 luglio 2002, ai sensi dell´art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, l´istituto bancario ha risposto con fax del 30 luglio 2002:

  • sostenendo di aver "provveduto ad inibire il trattamento dei dati" del ricorrente (dando unicamente esecuzione alle operazioni nel frattempo disposte dal ricorrente), e di aver già diffidato il coniuge ed il legale della stessa "ad utilizzare la documentazione ricevuta in violazione della normativa sulla privacy";
  • fornendo gli estremi identificativi del responsabile del trattamento.

Il ricorrente, con memoria consegnata a mano in data 6 agosto 2002, ha ribadito le proprie richieste.

L´istituto bancario, con nota del 28 agosto 2002:

  • ha nuovamente confermato di aver accolto le richieste del ricorrente;
  • ha nuovamente specificato di aver continuato ad utilizzare i dati allo stesso relativi limitatamente alle esigenze funzionali alla gestione del conto corrente in questione;
  • ha confermato che un dipendente della banca, consegnando al coniuge del sig. Ameglio i dati in questione, si è reso responsabile di una violazione del segreto d´ufficio e del regolamento aziendale (vicenda che ha dato luogo all´instaurazione di un procedimento disciplinare che si è concluso con l´adozione di una sanzione a carico del dipendente). Ciò sebbene la condotta del dipendente stesso sia stata posta in essere, ha sostenuto, nell´erronea convinzione della legittimazione del coniuge del ricorrente a ricevere la documentazione dei rapporti bancari in ragione del suo ruolo di "garante" sul conto in questione (documentazione che sarebbe stata peraltro recapitata presso il domicilio dei coniugi e che avrebbe potuto essere comunque ottenuta in giudizio ai sensi dell´art. 210 c.p.c.).

L´interessato, con memoria di replica a mezzo fax del 2 settembre 2002, nel ribadire la propria posizione, ha inoltre chiesto l´"inibizione" dell´utilizzo dei dati in oggetto "nel procedimento di separazione giudiziale" di cui è parte in causa.

Le posizioni della banca sono state riconfermate nell´audizione del 3 settembre 2002.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA

Il ricorso verte su una richiesta che risulta qualificabile come opposizione al trattamento dei dati personali di un cliente di una banca, nella parte riguardante l´eventuale ed ulteriore comunicazione illecita di dati a terzi.

Sul ricorso va dichiarato non luogo a provvedere ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998.

Il titolare del trattamento ha fornito al riguardo un adeguato riscontro alle richieste del ricorrente, riconoscendo in modo inequivoco l´illiceità del trattamento consistito nella comunicazione di dati al coniuge della ricorrente.

La banca ha rappresentato di aver verificato il contrasto tra il comportamento per il quale è stata applicata una sanzione disciplinare e le norme e prescrizioni vigenti anche in ambito aziendale. Ha quindi comunicato di aver provveduto anche alla verifica del regolare trattamento dei dati del ricorrente, indicando altresì gli estremi identificativi del responsabile del trattamento. Il titolare medesimo ha infine fornito altre precisazioni in merito alle modalità attraverso le quali alcune informazioni riferite all´interessato sono state in concreto comunicate illecitamente nel caso di specie.

Tale riscontro all´istanza a suo tempo proposta dall´interessato, seppure adeguato in relazione alle specifiche richieste dell´interessato, è pervenuto dopo la presentazione del ricorso al Garante, in contrasto con l´obbligo di ciascun titolare del trattamento di fornire un completo e tempestivo riscontro alle richieste proposte ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675, secondo le modalità di cui all´art. 17 del d.P.R. n. 501/1998.

Con riferimento all´attuale utilizzo delle informazioni nel procedimento di separazione giudiziale (acquisite illecitamente dal coniuge del ricorrente) va disposto che copia del presente provvedimento sia trasmessa al Tribunale di Modena per le valutazioni di competenza.

Quanto agli effetti della richiesta di "inibizione" del trattamento dei dati rispetto al consenso al medesimo trattamento già prestato, le parti terranno conto della circostanza che il consenso in relazione alle operazioni di trattamento necessarie alla gestione del rapporto di conto corrente e all´esecuzione dei correlativi obblighi contrattuali, dopo le modifiche apportate alla legge n. 675/1996 dal d. lg. n. 467/2001, non è più richiesto anche per ciò che riguarda la comunicazione di dati a terzi (artt. 12, comma 1, lett. b), e 20, comma 1, lett. a-bis), legge cit.).

Per quanto riguarda le spese, in considerazione del riscontro tardivo va posto a carico della Banca popolare dell´Emilia Romagna l´ammontare delle spese sostenute dal ricorrente, determinato nella misura forfettaria di euro 250 (di cui euro 25,82 per diritti di segreteria), tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE DICHIARA

a) non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998;

b) dispone che copia del presente provvedimento sia trasmesso al Tribunale di Modena per quanto indicato in motivazione;

c) determina, ai sensi dell´art. 20, commi 2 e 9, del d.P.R. n. 501/1998, nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, l´ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento, posto a carico della Banca popolare dell´Emilia Romagna che dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 17 settembre 2002

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Rodotà

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli