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Procedimento relativo ai ricorsi - Attivazione indebita di un servizio telefonico a un defunto - 26 settembre 2002 [1066220]

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[doc web n. 1066220]

Procedimento relativo ai ricorsi - Attivazione indebita di un servizio telefonico a un defunto - 26 settembre 2002

Ove il riscontro alle richieste dell´interessato intervenga dopo la presentazione del ricorso al Garante, il titolare è tenuto a rifondere le spese del procedimento definito con declaratoria di non luogo a provvedere (fattispecie nella quale l´Autorità ha però instaurato un autonomo procedimento, con possibile denuncia all´autorità giudiziaria, per illecito comportamento di un rivenditore).


IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato dal sig. Gianluca Noce, in qualità di erede del sig. Rodolfo Noce

nei confronti di

Wind Telecomunicazioni S.p.A.;

Visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Gaetano Rasi;

PREMESSO:

Il ricorrente ha appreso nel maggio 2002, da una comunicazione di Telecom Italia S.p.A. indirizzata al proprio genitore deceduto nel 1986, l´attivazione di un servizio di preselezione automatica a favore di Wind Telecomunicazioni S.p.A. Da quest´ultima il ricorrente ha poi appreso che era stata attivata anche un´utenza Wind sempre a nome del padre defunto.

In ordine a tale vicenda il ricorrente lamenta di non aver ricevuto riscontro dalla società ad un´istanza formulata ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996, con la quale aveva chiesto di conoscere l´origine, le modalità e le finalità del trattamento dei dati relativi al contratto asseritamente stipulato dal padre defunto e la cancellazione dei medesimi dati in quanto trattati in violazione di legge.

Nel successivo ricorso proposto ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996, l´interessato ha ribadito le proprie richieste chiedendo la rifusione delle spese sostenute.

All´invito ad aderire formulato da questa Autorità, ai sensi dell´art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, Wind Telecomunicazioni S.p.a. ha risposto con nota anticipata via fax in data 9 settembre 2002, precisando:

  • che l´attivazione, in data 28 aprile 2002, del "contratto fisso postpagato con preselezione sull´utenza (…) intestata al Sig. Rodolfo Noce" era stata effettuata da un proprio rivenditore che aveva comunicato i dati personali in questione, "acquisiti senza seguire la regolare procedura";
  • che i dati personali relativi al sig. Rodolfo Noce erano stati "quindi inseriti nella (…) banca dati e utilizzati per finalità esclusivamente connesse all´erogazione del servizio ed alla gestione del cliente (fatturazione, reclami ecc.)";
  • di aver provveduto, a seguito della "denuncia di attivazione indebita (…) a fare le verifiche del caso e a prendere i dovuti provvedimenti nei confronti del (…) rivenditore";
  • di aver "proceduto alla disattivazione del contratto intestato al sig. Rodolfo Noce" e di voler provvedere alla cancellazione dei dati personali dello stesso dai propri archivi.

Il ricorrente, con fax inviato in data 11 settembre 2002, ha manifestato le proprie perplessità in merito ai riscontri ottenuti ed ha rilevato che la società resistente non avrebbe chiarito "come il rivenditore, del cui operato essa risponde (…), sia entrato in possesso dei dati personali del defunto Rodolfo Noce (luogo e data di nascita, residenza e codice fiscale)", nonché le modalità e le finalità con cui gli stessi sarebbero stati trattati dal rivenditore medesimo. Con la nota, l´interessato ha altresì lamentato l´assenza di informativa "in merito al trattamento dei dati personali in oggetto".

Con successiva nota di replica inviata via fax in data 19 settembre 2002, il ricorrente ha sostenuto che Wind Telecomunicazioni S.p.A. dovrebbe rispondere per l´operato dei propri rivenditori che dovrebbero essere qualificati quali "incaricati" o "responsabili" del trattamento.

A seguito dell´invito a fornire ulteriori elementi di valutazione, formulato da questa Autorità in data 25 settembre, la società resistente ha precisato:

  • che "come è dato evincere in modo inequivocabile dall´art. 5.1 del contratto stipulato con i rivenditori autorizzati, questi ultimi non sono dipendenti Wind, né costituiscono espressione ed emanazione della società, tenuto conto anche della circostanza che non agiscono in alcun modo in esclusiva (…)";
  • di aver provveduto "in data 13/9/02 alla cancellazione dei dati personali" del sig. Rodolfo Noce.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso verte sul trattamento dei dati personali relativi ad una persona defunta effettuato da un fornitore di servizi di telecomunicazioni in conseguenza di un trattamento illecito di dati personali effettuato da un rivenditore autorizzato.

In ordine al ricorso va dichiarato non luogo a provvedere ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998.

Il titolare del trattamento ha fornito un adeguato riscontro in merito all´origine, alle finalità e alle modalità del trattamento dei dati personali in questione ed ha provveduto alla loro cancellazione.

Il rivenditore autorizzato indicato da Wind Telecomunicazioni S.p.A. quale autore dell´indebita attivazione dell´utenza telefonica in questione, sulla base delle attestazioni fornite dalla medesima società si pone nel caso di specie come autonomo titolare di trattamento nei cui confronti l´interessato può esercitare autonomamente i diritti previsti dall´art. 13 della legge n. 675/1996.

In riferimento al complessivo trattamento dei dati in questione (con specifico riferimento agli obblighi di informativa, al rilascio dell´eventuale consenso nonché alle ipotesi di comunicazione a terzi dei dati personali degli interessati), questa Autorità si riserva di compiere, ai sensi dell´art. 31, comma 1, lett. b), della legge n. 675/1996, ulteriori, autonomi accertamenti anche nell´ambito dei procedimenti di segnalazione già avviati in riferimento a fattispecie analoghe. In tale ambito sarà altresì verificata la posizione del citato rivenditore, anche al fine dell´eventuale denuncia alla competente autorità giudiziaria in relazione a fattispecie di reato previste dagli artt. 34 e ss. della legge n. 675/1996.

Per quanto concerne le spese, considerata la mancanza di un idoneo riscontro alla richiesta precedentemente avanzata dall´interessato ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996, va posto a carico di Wind Telecomunicazioni S.p.A. l´ammontare delle spese sostenute dal ricorrente, determinato nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso al Garante.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) dichiara, ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998, non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina, ai sensi dell´art. 20, commi 2 e 9, del d.P.R. n. 501/1998, nella misura forfettaria di euro 250, di cui 25,82 per diritti di segreteria, l´ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento posti a carico di Wind Telecomunicazioni S.p.A. la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 26 settembre 2002

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Rasi

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli