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Procedimento relativo ai ricorsi - Cancellazione dalla mailing list e declaratoria di non luogo a provvedere - 30 settembre 2002 [1066228]

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[doc web n. 1066228]

Procedimento relativo ai ricorsi - Cancellazione dalla mailing list e declaratoria di non luogo a provvedere - 30 settembre 2002

Deve essere dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ove il titolare del trattamento offra un completo riscontro alle richieste dell´interessato, tra l´altro cancellando il suo indirizzo di posta elettronica dalla propria mailing list.


IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato dall´avv. Domenico Borsellino

nei confronti di

Deco Graphics & Images s.a.s. in persona del legale rappresentante sig. Giuseppe Loris Ongaro;

Visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Giuseppe Santaniello;

PREMESSO:

Il ricorrente, destinatario di un messaggio promozionale non richiesto inviato tramite una comunicazione e-mail da Deco Graphics & Images s.a.s, lamenta di non aver ricevuto riscontro ad una istanza formulata ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996, con la quale si era opposto al trattamento dei dati che lo riguardano, chiedendo di conoscere il nominativo dell´eventuale responsabile del trattamento dei dati personali, nonché "le modalità con cui è stato reperito" il proprio indirizzo di posta elettronica.

Nel ricorso proposto ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996, l´interessato ha ribadito le proprie richieste chiedendo di porre le spese a carico del titolare del trattamento.

A seguito dell´invito ad aderire formulato da questa Autorità ai sensi dell´art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, Deco Graphics & Images s.a.s. in persona del legale rappresentante sig. Giuseppe Loris Ongaro, con nota anticipata via fax il 10 settembre 2002, ha sostenuto:

  • di non aver ricevuto, "per ragioni che il titolare non è in grado di spiegare", la e-mail dell´interessato contenente l´istanza ex art. 13 della legge n. 675/1996;
  • di aver raccolto l´indirizzo di posta elettronica del ricorrente da una mailing list di "soggetti commerciali operanti in diversi settori" ricavata tramite un "programma denominato "netmail"" a sua volta ottenuto dal sito Internet www.netmail.com, che permette di desumere indirizzi di posta elettronica per categorie individuate sulla base di ricerche mediante parole chiave;
  • di aver effettuato "l´invio delle proprie proposte commerciali (…) solo agli indirizzi" forniti dal programma che riteneva liberamente pubblicizzati dai rispettivi titolari;
  • di aver preso atto che il "programma "netmail" forniva indirizzi di persone che non avevano prestato alcun consenso alla pubblicizzazione degli stessi" e pertanto di aver "cessato (…) sia l´utilizzo del programma che il trattamento dei dati acquisiti (…)" per il suo tramite;
  • che l´indirizzo e i dati personali del ricorrente "sono stati cancellati";
  • di non aver designato alcun responsabile del trattamento.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso verte sul trattamento dei dati personali effettuato attraverso l´invio di corrispondenza per finalità promozionali ad un indirizzo di posta elettronica senza che risulti acquisito il previo consenso dell´interessato od operante uno dei presupposti del trattamento di cui all´art. 12 della legge n. 675/1996, all´art. 10 del d. lg. 13 maggio 1998, n. 171 ed all´art. 10 del d. lg. 22 maggio 1999, n. 185, in materia di contratti a distanza.

Dalla documentazione in atti è emerso che la società resistente ha fornito alle richieste dell´interessato documentate in atti precise indicazioni sul trattamento dei dati che lo riguardano, sulla loro origine, nonché sul responsabile del trattamento. Al riguardo va dichiarato non luogo a provvedere ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998.

In ordine alla richiesta di cancellazione dei dati la società ha inoltre precisato di averli già cancellati con specifico riferimento all´indirizzo di posta elettronica. In relazione a tali dichiarazioni, della cui veridicità la parte resistente risponde anche ai sensi dell´art. 37-bis della legge n. 675/1996 ("Falsità nelle dichiarazioni e nelle notificazioni al Garante"), va dichiarato, anche per questa parte, non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998.

Per quanto riguarda le spese, in considerazione del riscontro tardivo va posto a carico del titolare del trattamento un quarto dell´ammontare delle spese sostenute dal ricorrente, determinato nella misura forfettaria di euro 250 (di cui euro 25,82 per diritti di segreteria), tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso, stante la ritenuta necessità di disporre una parziale compensazione delle spese per giusti motivi legati al genere di riscontro inviato, come sopra descritto.

 

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998 nei termini di cui in motivazione;

b) determina, ai sensi dell´art. 20, commi 2 e 9, del d.P.R. n. 501/1998, nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, l´ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento, posto in misura pari ad un quarto, previa parziale compensazione delle spese per giusti motivi, a carico di Deco Graphics & Images s.a.s, in persona del legale rappresentante pro-tempore, la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 30 settembre 2002

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Santaniello

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1066228
Data
30/09/02

Tipologie

Decisione su ricorso