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Procedimento relativo ai ricorsi - La mera disponibilità del titolare a consentire l'accesso non costituisce adempimento - 6 settembre 2002 [1066295]

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[doc web n. 1066295]

Procedimento relativo ai ricorsi - La mera disponibilità del titolare a consentire l´accesso non costituisce adempimento - 6 settembre 2002

Va accolto il ricorso ove il titolare del trattamento abbia manifestato la propria disponibilità ad adempiere all´istanza di accesso dell´interessato senza fornire un effettivo riscontro.


IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

In data odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dottor Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

esaminato il ricorso presentato dalla sig.ra XY, rappresentata e difesa dall´avv. Anna Amantea presso il cui studio ha eletto domicilio

nei confronti di

Lloyd Adriatico S.p.A.;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del D.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il prof. Stefano Rodotà;

PREMESSO:

La ricorrente, che era rimasta vittima di un sinistro stradale, espone di aver ricevuto un riscontro incompleto ad una richiesta di accesso ai dati personali che la riguardano, formulata ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996 nei confronti della Lloyd Adriatico S.p.A., con la quale aveva chiesto di ottenere copia della perizia medico legale redatta dal medico di fiducia della società.

Con il ricorso proposto al Garante ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996 l´interessata ha ribadito le proprie richieste e ha chiesto di porre a carico del titolare del trattamento le spese sostenute per il procedimento.

All´invito ad aderire spontaneamente a tali richieste, formulato il 12 luglio 2002 ai sensi dell´art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, la società ha risposto con nota anticipata via fax il 16 luglio 2002, precisando:

  • di non ritenersi obbligata "al rilascio di una copia integrale" della perizia redatta dal medico di propria fiducia;
  • di essere comunque disponibile a consentire l´accesso dell´interessata ai dati sanitari che la riguardano, con ciò invitando la stessa a rivolgersi direttamente ad un medico di fiducia della compagnia medesima di cui ha indicato gli estremi identificativi.

La ricorrente, con nota anticipata via fax in data 22 luglio 2002, ha insistito nella richiesta di accoglimento del ricorso.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso verte su una richiesta di accesso ai dati personali detenuti da una società di assicurazione e contenuti in una perizia medico legale.

La società resistente ha solamente dichiarato la propria disponibilità a fornire riscontro alla richiesta dell´interessata secondo le modalità previste dall´art. 23, comma 2, della legge n. 675/1996, ovvero "per il tramite di un medico designato dall´interessato o dal titolare". Tale disponibilità non risulta però essersi allo stato concretizzata.

Il ricorso deve essere pertanto accolto. La società resistente dovrà comunicare all´interessata i dati che la riguardano per il tramite del medico di fiducia già indicato nella nota del 16 luglio 2002, nel rispetto di quanto disposto dal citato art. 23, comma 2, della legge n. 675/1996 (considerata la circostanza che, dalla documentazione in atti, non risulta che la ricorrente abbia in proposito comunicato alla società medesima il nominativo di un proprio, personale, medico di fiducia). Ciò entro un termine che appare congruo fissare al 31 gennaio 2003.

Per quanto riguarda le spese, va posto a carico del titolare del trattamento un quarto dell´ammontare delle spese sostenute nel presente procedimento (determinato in misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso al Garante), stante la ritenuta necessità di disporre una parziale compensazione delle spese per giusti motivi legati alla specificità della vicenda.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) accoglie il ricorso e ordina a Lloyd Adriatico S.p.A. di dare comunicazione alla ricorrente dei dati che la riguardano nei termini di cui in motivazione entro la data del 31 gennaio 2003, dando conferma dell´adempimento entro la medesima data a questa Autorità;

b) determina, ai sensi dell´art. 20, commi 2 e 9, del d.P.R. n. 501/1998, nella misura forfettaria di euro 250, di cui 25,82 per diritti di segreteria, l´ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento, posto in misura pari ad un quarto, previa parziale compensazione delle spese per giusti motivi, a carico di Lloyd Adriatico S.p.A., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 6 settembre 2002

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Rodotà

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1066295
Data
06/09/02

Argomenti


Tipologie

Decisione su ricorso