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Procedimento relativo ai ricorsi - Se il titolare non è solerte nel rispondere all'interessato, paga le spese - 16 settembre 2002 [1066346]

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[doc web n. 1066346]

Procedimento relativo ai ricorsi - Se il titolare non è solerte nel rispondere all´interessato, paga le spese - 16 settembre 2002

Ove il riscontro alle richieste dell´interessato intervenga dopo la presentazione del ricorso al. Garante, il titolare è tenuto a rifondere le spese del procedimento definito con declaratoria di non luogo a provvedere; in ogni caso, resta salva la facoltà del Garante di disporre una parziale compensazione delle spese in ragione delle circostanze concrete del caso.


IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

esaminato il ricorso presentato da Massimo Selva

nei confronti di

Medianet s.r.l.;

Visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Gaetano Rasi;

PREMESSO:

Il ricorrente lamenta di non aver ricevuto riscontro ad una istanza formulata ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996 con la quale, nel contestare l´invio di un messaggio di posta elettronica avente contenuto promozionale, si era opposto al trattamento dei dati che lo riguardano ed aveva chiesto di conoscere gli estremi identificativi del responsabile del trattamento.

Nel successivo ricorso proposto al Garante ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996 l´interessato ha ribadito le proprie richieste chiedendo la cancellazione dei dati in questione ed un ristoro per le spese sostenute.

All´invito ad aderire formulato da questa Autorità in data 30 luglio 2002 ai sensi dell´art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, la società resistente ha fornito riscontro con nota inviata via fax in data 13 settembre 2002, sostenendo:

  • che il ricorso sarebbe inammissibile poiché l´istanza ex art. 13 della legge n. 675/1996 sarebbe stata inviata dall´interessato alla precedente sede di Terni della società, anziché all´attuale sede legale della società in Roma, e che pertanto "Medianet s.r.l. non ha ricevuto né la lettera, né a quanto risulta il fax che il Selva riferisce aver inviato";
  • di aver avuto notizia delle istanze dell´interessato solo in seguito alla comunicazione del Garante e di aver quindi "aderito alle richieste del ricorrente … il 12 settembre 2002", dando allo stesso comunicazione degli estremi identificativi del responsabile del trattamento e dell´avvenuta cancellazione del suo indirizzo di posta elettronica dalla "mailing list allora gestita dalla Medianet s.r.l. nei propri siti" in cui "risulta essere stato iscritto";
  • che Medianet s.r.l. "non conserva nessun altro … dato" personale relativo al ricorrente, dal momento che la stessa avrebbe raccolto "solo gli indirizzi e-mail e nessun altro dato di coloro che si sono iscritti nella mailing list".

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso verte sul trattamento dei dati personali svolto attraverso l´invio di corrispondenza per finalità promozionali ad un indirizzo di posta elettronica, senza che risulti acquisito il previo consenso dell´interessato od operante uno dei presupposti del trattamento di cui all´art. 12 della legge n. 675/1996, all´art. 10 del d. lg. 13 maggio 1998, n. 171 ed all´art. 10 del d. lg. 22 maggio 1999, n. 185, in materia di contratti a distanza.

Va disattesa l´eccezione di inammissibilità proposta da Medianet s.r.l. in ordine al mancato ricevimento dell´istanza ex art. 13 della legge n. 675/1996. Il ricorrente ha inviato tale istanza, con le modalità previste dall´art. 17, comma 3, del d.P.R. n. 501/1998, ad un indirizzo di Medianet s.r.l. che risultava correttamente utilizzabile dal ricorrente, come confermato dai riscontri effettuati dall´Ufficio nel corso del procedimento (cfr. le pagine dei siti web medianetcomunicazioni.it, relativo alla società, e paginegialle.virgilio.it, nonché il riscontro fornito attraverso la ricerca del registrant del sito web in questione che, alla data odierna, riporta tuttora l´indirizzo utilizzato dal ricorrente). Ai sensi dell´art. 17, comma 9, del citato d.P.R. n. 501/1998, ricade peraltro sul titolare del trattamento l´onere di rendere agevole l´esercizio dei diritti ex art. 13 della citata legge e, in particolare, "semplificare per quanto possibile le modalità per il riscontro al richiedente e … ridurre i relativi tempi", anche mediante idonee forme di pubblicità delle proprie coordinate e del tempestivo aggiornamento in ordine ad eventuali trasferimenti.

Nel merito va osservato che la società resistente ha comunicato gli estremi identificativi del responsabile del trattamento. Ha altresì dichiarato di avere cancellato l´indirizzo e-mail del ricorrente e di non detenere ulteriori dati personali allo stesso relativi. In relazione a tali dichiarazioni, della cui veridicità il resistente risponde anche sul piano penale (art. 37-bis legge n. 675/1996: "Falsità nelle dichiarazioni e nelle notificazioni al Garante"), va pertanto dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998.

Per quanto concerne le spese, va posto a carico del titolare del trattamento metà dell´ammontare delle spese sostenute nel presente procedimento (determinato in misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso al Garante), stante la ritenuta necessità di disporre una parziale compensazione delle spese per giusti motivi legati al tenore di riscontro fornito, sia pure tardivamente, nel corso del procedimento.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998

b) determina, ai sensi dell´art. 20, commi 2 e 9, del d.P.R. n. 501/1998, nella misura forfettaria di euro 250, di cui 25,82 per diritti di segreteria, l´ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento, posti in misura pari alla metà, previa parziale compensazione delle spese per giusti motivi, a carico di Medianet s.r.l., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 16 settembre 2002

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Rasi

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1066346
Data
16/09/02

Argomenti


Tipologie

Decisione su ricorso