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Telecomunicazioni - E-mail promozionale e successivo contatto con l'interessato nel procedimento - 30 settembre 2002 [1066401]

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[doc web n. 1066401]

Telecomunicazioni - E-mail promozionale e successivo contatto con l´interessato nel procedimento - 30 settembre 2002

Qualora l´interessato lamenti l´avvenuto invio, presso il proprio indirizzo di posta elettronica, di una e-mail indesiderata di natura promozionale, l´eventuale successivo invio, presso detto indirizzo, di un´ulteriore e-mail per rispondere alle doglianze, non integra un trattamento illecito dei dati da parte del titolare, bensì una scelta volta a semplificare le modalità per un immediato riscontro all´interessato.


IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato dal sig. Giulio Malventi

nei confronti di

Technorail s.r.l.;

Visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Gaetano Rasi;

PREMESSO:

Il ricorrente lamenta di non aver ricevuto riscontro da parte di Technorail s.r.l. ad un´istanza formulata ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996, con la quale, nel contestare l´invio di messaggi di posta elettronica aventi contenuto promozionale, aveva chiesto di avere conferma dell´esistenza dei dati personali che lo riguardano, di accedere agli stessi e di conoscerne la relativa origine, con specifico riferimento al proprio indirizzo di posta elettronica, di ottenerne la cancellazione e di conoscere infine il nominativo del "responsabile legale del trattamento".

Nel ricorso proposto al Garante ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996 l´interessato ha ribadito le proprie richieste, chiedendo il ristoro delle spese sostenute per il procedimento e precisando di aver ricevuto, in risposta alle proprie richieste, solo una e-mail in data 14 agosto 2002.

All´invito ad aderire formulato da questa Autorità in data 30 agosto 2002, ai sensi dell´art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, la società resistente ha risposto con nota del 2 settembre 2002, dichiarando di aver già fornito riscontro alle richieste del ricorrente in data 20 agosto 2002.

In tale riscontro la società medesima ha sostenuto:

  • di aver ricevuto i dati del ricorrente "dalla In Time s.r.l. (…) in esecuzione di uno specifico accordo commerciale (…)" concluso con la stessa;
  • che in sede di stipula del predetto accordo la In Time s.r.l. "ha dichiarato che il trattamento dei dati in suo possesso è stato effettuato secondo quanto richiesto dalla normativa in materia di privacy (…) e che gli utenti registrati nel proprio data base hanno dato il consenso esplicito al trattamento dei dati rilasciati ivi compresa la loro cessione a società terze (…)";
  • che tutti i dati personali del ricorrente sono stati cancellati.

La società resistente ha inoltre fornito gli estremi identificativi del responsabile del trattamento, nonché l´elencazione specifica dei dati in proprio possesso.

L´interessato, con nota di replica inviata via fax in data 4 settembre 2002, si è dichiarato soddisfatto dei riscontri forniti dalla società resistente ed ha chiesto di essere informato sull´eventuale attivazione da parte del Garante di "procedure d´ufficio per la valutazione del reato" che sarebbe stato commesso dal titolare del trattamento in relazione all´invio della predetta e-mail ricevuta il 14/08/2002, nonostante la richiesta formulata dall´interessato di non voler ricevere nessun altro messaggio al proprio indirizzo di posta elettronica.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso verte sul trattamento dei dati personali svolto attraverso l´invio di corrispondenza per finalità promozionali ad un indirizzo di posta elettronica, senza che risulti acquisito il previo consenso dell´interessato od operante uno dei presupposti del trattamento di cui all´art. 12 della legge n. 675/1996, all´art. 10 del d. lg. 13 maggio 1998, n. 171 ed all´art. 10 del d. lg. 22 maggio 1999, n. 185, in materia di contratti a distanza.

Dalla documentazione in atti è emerso che le richieste del ricorrente hanno trovato riscontro con la menzionata nota datata 20 agosto 2002.

La società resistente ha fornito all´interessato idonee indicazioni sul trattamento dei dati che lo riguardano, sulla loro origine, nonché sulle modalità della loro avvenuta cancellazione.

In relazione a tali dichiarazioni, va dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998.

Con riferimento alla non meglio precisata richiesta di conoscere gli estremi identificativi del "responsabile legale del trattamento", premesso che la stessa è qualificabile come richiesta volta a conoscere l´eventuale "responsabile" del trattamento formalmente designato ai sensi dell´art. 8 della legge n. 675/1996, analogamente va dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998, avendo la società resistente fornito il nominativo del suddetto responsabile.

Per quanto riguarda la violazione di disposizioni penali che sarebbe stata commessa dal titolare del trattamento, dalla documentazione in atti non emergono profili che giustifichino una denuncia alla competente autorità giudiziaria per fatti configurabili come reato perseguibili d´ufficio (art. 31, comma 1, lett. g), legge n. 675/1996).

In relazione alla fattispecie evidenziata dall´interessato, l´e-mail da ultimo contestata è stata inviata dal titolare del trattamento al ricorrente in risposta al previo esercizio da parte di quest´ultimo dei diritti di cui all´art. 13 della legge n. 675/1996. Quest´ultimo utilizzo della stessa non integra il configurato trattamento illecito di dati personali, essendo volto a rispondere alle richieste del ricorrente secondo quanto previsto dall´art. 13 della legge n. 675 e dall´art. 17 del d.P.R. n. 501/1998. Il comma 8 del citato art. 17 obbliga del resto specificamente i titolari del trattamento a "semplificare per quanto possibile le modalità per il riscontro al richiedente e a ridurre i relativi tempi".

Per quanto concerne le spese, in considerazione del riscontro tardivo va posto a carico di Technorail s.r.l. un quarto dell´ammontare delle spese sostenute dal ricorrente, determinato nella misura forfettaria di euro 250 (di cui euro 25,82 per diritti di segreteria), tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso, stante la ritenuta necessità di disporre una parziale compensazione delle spese per giusti motivi legati al genere di riscontro inviato, come sopra descritto.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998 nei termini di cui in motivazione;

b) determina, ai sensi dell´art. 20, commi 2 e 9, del d.P.R. n. 501/1998, nella misura forfettaria di euro 250, di cui 25,82 per diritti di segreteria, l´ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento, posto in misura pari ad un quarto, previa parziale compensazione delle spese per giusti motivi, a carico di Technorail s.r.l., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 30 settembre 2002

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Rasi

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli