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Procedimento relativo ai ricorsi - Completo riscontro all'istanza di accesso e non luogo a provvedere - 21 ottobre 2002 [1066526]

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[doc. web. n. 1066526]

Procedimento relativo ai ricorsi - Completo riscontro all´istanza di accesso e non luogo a provvedere - 21 ottobre 2002

Ove il titolare del trattamento dei dati dia completo riscontro all´istanza formulata dall´interessato, deve essere dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso presetnato ai sensi dell´art. 29 della legge n.675/196 (fattispecie nella quale il ricorrente ha ottenuto di conoscere i dati contenuti nella perizia medico legale redatta dal medico di fiducia della societàè di assicurazione).



IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

In data odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dottor Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

ESAMINATO il ricorso presentato dal sig. XY

nei confronti di

Riunione Adriatica di Sicurtà S.p.A.;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il prof. Stefano Rodotà;

PREMESSO

Il ricorrente espone di non aver ricevuto idoneo riscontro ad una richiesta formulata ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996, volta ad ottenere da Riunione Adriatica di Sicurtà S.p.A. la comunicazione dei dati personali che lo riguardano contenuti nella perizia medico-legale redatta dal medico fiduciario della società, nonché "copia della lettera di incarico" inviata dalla società al medico con la quale erano stati comunicati alcuni dati personali, nonché le istruzioni impartite al medico stesso.

Con il ricorso proposto al Garante ai sensi dell’art. 29 della legge n. 675/1996 l’interessato ha ribadito le proprie richieste.

A seguito dell’invito ad aderire formulato da questa Autorità ai sensi dell’art. 20 del d.P.R. n. 501/1998 in data 27 settembre 2002, Riunione Adriatica di Sicurtà S.p.A. ha risposto, con nota datata 9 ottobre 2002, allegando copia della lettera di incarico inviata a suo tempo al medico designato a redigere la perizia relativa all’interessato e:

  • comunicando che Rasservice S.c.p.A (responsabile del trattamento di dati in esame) ha riscontrato le richieste del ricorrente "in ordine ai dati contenuti nella perizia medico legale effettuata dal (…) medico di fiducia" della società, inviandoli ad un medico designato dal ricorrente;
  • indicando nuovamente nella medesima nota i dati personali relativi alla ricorrente.

La società ha allegato la nota del responsabile del trattamento dell’8 ottobre 2002, la quale precisa che:

a) i dati comunicati al medico di fiducia della società, in occasione del conferimento dell’incarico, "sono quelli contenuti nella documentazione medica" fornita a suo tempo dal ricorrente medesimo e che gli stessi, avendo natura sensibile, saranno comunicati a quest’ultimo attraverso il medico che lo stesso indicherà;

b) il medico di fiducia ha trattenuto i dati del ricorrente "per il tempo strettamente necessario alla effettuazione della perizia" e che, pertanto, attualmente non detiene più alcun dato allo stesso relativo, avendo restituito la documentazione ricevuta unitamente alla perizia redatta.

Con fax inviato in data 11 ottobre 2002, il ricorrente ha manifestato alcune perplessità in ordine ai riscontri ottenuti precisando, in particolare, di non aver ricevuto copia integrale della perizia.

In data 11 ottobre Rasservice S.c.p.A. , in qualità di "responsabile designata dalla Ras S.p.A. per il trattamento dei dati personali relativi all’attività di gestione e liquidazione dei sinistri", ha fornito altri elementi sulle modalità e finalità del trattamento svolto dal medico di fiducia della società, ha assicurato l’invio di copia integrale del documento contenente la perizia non appena il ricorrente "avrà confermato il nominativo del medico di sua fiducia", ribadendo, peraltro, di aver già "inviato i dati contenuti nella medesima".

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA

Il ricorso verte su una richiesta di accesso a dati personali detenuti da una compagnia di assicurazione e contenuti in una perizia medico-legale e nella lettera di incarico al medico di fiducia che ha redatto la medesima.

In ordine al ricorso va dichiarato non luogo a provvedere ai sensi dell’art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998. Il titolare del trattamento ha puntualmente riscontrato le istanze dell’interessato (peraltro non tutte formulate con preciso riferimento ai diritti tutelati dall’art. 13, comma 1, della legge n. 675/1996), comunicando al ricorrente i dati personali detenuti e ponendo a disposizione dello stesso copia integrale della perizia in questione per il tramite di un sanitario indicato dal ricorrente medesimo, secondo il disposto dell’art. 23, comma 2, della legge n. 675/1996, il quale prevede che i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute possono essere resi noti all’interessato "solo per il tramite di un medico designato dall’interessato o dal titolare".

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE

dichiara non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell’art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998.

Roma, 21 ottobre 2002

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Rodotà

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1066526
Data
21/10/02

Argomenti


Tipologie

Decisione su ricorso