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Dati sensibili -Anche il registro dei battezzati può essere aggiornato - 25 novembre 2002 [1067188]

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[doc. web. n. 1067188]

Dati sensibili - Anche il registro dei battezzati può essere aggiornato - 25 novembre 2002

L´interessato, al fine di una corretta rappresentazione della propria immagine in relazione alle personali convinzioni religiose originarie o sopravvenute, ha diritto di ottenere l´annotazione a margine del registro dei battezzati della propria intenzione di non essere più considerato membro della Chiesa cattolica.

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

In data odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dottor Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

ESAMINATO il ricorso presentato da XY;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del D.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il prof. Gaetano Rasi;

PREMESSO

Il ricorrente lamenta di non aver ricevuto riscontro ad una istanza formulata ai sensi dell’art. 13 della legge n. 675/1996, con la quale aveva chiesto l’annotazione, a margine del registro dei battezzati della Parrocchia di ZX, della "propria volontà di non appartenere più alla Chiesa cattolica".

Con il ricorso proposto al Garante ai sensi dell’art. 29 della legge n. 675/1996 l’interessato ha ribadito la propria istanza, chiedendo di porre a carico del titolare del trattamento le spese sostenute per il procedimento.

A seguito dell’invito ad aderire formulato da questa Autorità, ai sensi dell’art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, il parroco della predetta Parrocchia, con nota inviata via fax in data 13 novembre 2002, ha comunicato di aver provveduto all’annotazione richiesta "ai sensi dell’art. 2 del decreto generale della Conferenza episcopale italiana del 20 ottobre 1999".

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA

Il ricorso verte sulla richiesta di annotare a margine del registro dei battezzati la volontà dell’interessato di non appartenere più alla Chiesa cattolica.

Come già rilevato da questa Autorità in altri provvedimenti relativi a casi analoghi (v., per esempio, Provv. del 19 settembre  999, pubblicato in Bollettino n. 9, pag. 54), "l’aspirazione degli interessati a veder correttamente rappresentata la propria immagine in relazione alle proprie convinzioni originarie o sopravvenute, può … essere soddisfatta…" attraverso, "ad esempio, una semplice annotazione a margine del dato da rettificarsi…", ferma restando la documentazione del fatto storico dell’avvenuto battesimo (cfr. Trib. Padova sez. I civ. n. 3531/99 RG del 26 maggio 2000). La richiesta dell’odierno ricorrente è pertanto legittima essendo volta ad aggiornare ed integrare i dati personali che lo riguardano, con specifico riferimento al "dato sensibile" relativo alla propria appartenenza religiosa.

Al riguardo il parroco della Parrocchia nei cui registri risultava iscritto l’interessato ha fornito adeguato riscontro apponendo l’annotazione richiesta. Pertanto, sul ricorso va dichiarato non luogo a provvedere ai sensi dell’art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998.

Per quanto concerne le spese va posto a carico del titolare del trattamento metà dell’ammontare delle spese sostenute nel presente procedimento, determinato nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso al Garante, stante la ritenuta necessità di disporre una parziale compensazione delle spese per giusti motivi legati al contenuto del riscontro fornito, sia pure con ritardo, dal titolare del trattamento.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell’art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998;

b) determina, ai sensi dell’art. 20, commi 2 e 9, del d.P.R. n. 501/1998, nella misura forfettaria di euro 250, di cui 25,82 per diritti di segreteria, l’ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento, posto in misura pari alla metà, previa parziale compensazione delle spese per giusti motivi, a carico del titolare del trattamento, il quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 25 novembre 2002

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Rasi

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli