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Diritti dell'interessato e consenso - Per il marketing diretto è necessario il consenso preventivo dell'interessato - 2 dicembre 2002 [1067192]

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[doc web n. 1067192]

Diritti dell´interessato e consenso - Per il marketing diretto è necessario il consenso preventivo dell´interessato - 2 dicembre 2002

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

In data odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dottor Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

esaminato il ricorso presentato da Roberto Tagliarino

nei confronti di

Seat Pagine Gialle S.p.A.;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il prof. Giuseppe Santaniello;

PREMESSO:

A seguito della ricezione di una comunicazione promozionale relativa ad una carta di credito, il ricorrente è venuto a conoscenza che i dati personali che lo riguardano erano stati acquisiti da Seat Pagine Gialle S.p.A. per finalità di marketing diretto. Ha quindi presentato una richiesta ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996 nei confronti di tale società, per accedere ai dati e conoscerne l´origine, nonché la logica e le finalità del trattamento. Con tale richiesta l´interessato ha inoltre rilevato di non aver mai autorizzato il loro utilizzo per tali scopi.

Non avendo ricevuto riscontro l´interessato ha proposto ricorso ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996, ribadendo le proprie richieste e chiedendo di ottenere la cancellazione dei dati personali utilizzati per scopi di marketing diretto, nonché di porre le spese del procedimento a carico della società titolare del trattamento.

All´invito ad aderire spontaneamente a tali richieste, formulato l´11 novembre 2002 ai sensi dell´art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, Seat Pagine Gialle S.p.A. ha risposto con fax in data 18 novembre 2002, con il quale ha comunicato:

  • di non detenere più i dati personali del ricorrente - che ha espressamente riportato - e che "le erano stati ceduti in uso gratuito da Telecom Italia S.p.A. , nell´ambito del file degli abbonati al proprio servizio di telefonia, con finalità di pubblicazione sull´elenco telefonico e senza alcuna indicazione che riportasse l´assenza di consenso per utilizzi di marketing diretto";
  • di aver successivamente comunicato tali dati - "finora pubblicati in un elenco conoscibile da chiunque" - ad una società controllata "per i trattamenti connessi alla propria attività, senza necessità di richiesta di consenso", ai sensi degli artt. 12, comma 1, lett. c) e 20, comma 1, lett. b), della legge n. 675/1996;
  • di aver comunque cancellato i dati personali del ricorrente, peraltro a seguito di comunicazione di "Telecom Italia in data 13/7/2002, nell´ambito del periodico aggiornamento delle posizioni di utenza" e che, pertanto, il nominativo dell´interessato non potrà più essere oggetto di comunicazione a terzi per finalità di direct marketing, come pure di pubblicazione sull´elenco telefonico di Torino.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso verte su una richiesta dell´interessato volta ad accedere ai dati personali che lo riguardano e di conoscerne l´origine, nonché la logica e le finalità del trattamento. Nel ricorso viene inoltre formulata un´ulteriore istanza di cancellazione di dati estratti dall´elenco telefonico che va qualificata come opposizione al loro trattamento per scopi di marketing (art. 13, comma 1, lett. e), della legge n. 675/1996).

Trattasi di vicenda inerente al tema dell´utilizzabilità per fini pubblicitari dei dati personali degli abbonati riportati sull´elenco telefonico, tema sul quale la più recente e ben diversa disciplina introdotta anche in relazione al prossimo recepimento della direttiva europea n. 2002/58/CE, ha ampliato i diritti e le garanzie per gli interessati subordinando l´uso dei dati per le predette finalità alla previa manifestazione di un consenso distinto, specifico e informato (v. deliberazione del 23 maggio 2002 in www.garanteprivacy.it).

In ordine al ricorso va dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998. La società resistente ha fornito idoneo riscontro alle richieste dell´interessato, dichiarando altresì di avere cancellato i dati personali allo stesso relativi sia pure a seguito di una ulteriore comunicazione di Telecom Italia S.p.A.

Con riferimento a quanto è emerso in ordine al trattamento, ai fini di marketing diretto finalizzato alla promozione di carte di credito, di varie tipologie di dati personali di altri soggetti interessati, questa Autorità procederà, ai sensi dell´art. 31, comma 1, lett. b), della legge n. 675/1996, ad autonomo accertamento, con particolare riferimento agli obblighi di informativa, al rilascio dell´eventuale consenso, nonché alle ipotesi di comunicazione a terzi dei dati.

Per quanto concerne le spese va posto a carico del titolare del trattamento l´ammontare delle spese sostenute nel presente procedimento, determinato nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso al Garante.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) dichiara, ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998, non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina, ai sensi dell´art. 20, commi 2 e 9, del d.P.R. n. 501/1998, nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, l´ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento a carico di Seat Pagine Gialle S.p.A. che dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 2 dicembre 2002

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Santaniello

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1067192
Data
02/12/02

Tipologie

Decisione su ricorso