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Procedimento relativo ai ricorsi - Ricorso al Garante e misure di sicurezza - 30 dicembre 2002 [1067203]

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[doc web n. 1067203]

Procedimento relativo ai ricorsi - Ricorso al Garante e misure di sicurezza - 30 dicembre 2002

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

In data odierna, con la partecipazione del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dottor Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

esaminato il ricorso presentato da XY, rappresentato e difeso dall´avv. Alessandro Rombolà presso il cui studio ha eletto domicilio

nei confronti di

Telecom Italia S.p.a., rappresentata e difesa dagli avv. Salvatore e Valerio Pescatore presso il cui studio ha eletto domicilio;

VISTI gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il prof. Stefano Rodotà;

PREMESSO:

Il ricorrente, dipendente di Telecom Italia S.p.A., afferma di non avere ricevuto idoneo riscontro ad un´istanza formulata ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996 in data 30 luglio 2002, con la quale aveva chiesto conferma dell´esistenza negli archivi della società di dati personali che lo riguardano e la loro comunicazione in forma intelligibile, nonché di conoscere gli estremi identificativi del responsabile del trattamento, l´origine, la logica, le finalità e le modalità del trattamento.

Telecom Italia S.p.A., con nota datata 6 agosto 2002 e consegnata all´interessato il giorno successivo, nel comunicare che "i dati personali e sensibili sono trattati dalla società in relazione al rapporto di lavoro" in essere con l´interessato e gli estremi identificativi del responsabile del trattamento designato, aveva fornito riscontro alle istanze del ricorrente inviando copia di un elenco di dati personali che lo riguardano contenuti "nel sistema informativo aziendale" e nel fascicolo personale che la società ha contestualmente messo a disposizione dell´interessato, invitandolo a prenderne visione previo appuntamento.

Con il ricorso proposto ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996 l´interessato, lamentando il tardivo e generico riscontro ottenuto dalla società, ha sostanzialmente ribadito la propria istanza di accesso. Facendo presente che l´organizzazione del titolare del trattamento utilizza una "strumentazione di tipo informatico" suscettibile di consentire al datore di lavoro "un potenziale controllo" sulla propria "attività produttiva", il ricorrente ha chiesto a questa Autorità di verificare, ex art. 32 della legge n. 675/1996, l´adozione da parte del suddetto titolare delle misure minime di sicurezza previste dall´art. 15 della citata legge n. 675 e di tutelare il proprio diritto alla "riservatezza in relazione al sistema produttivo" di Telecom Italia S.p.A. In riferimento alle esigenze "di tutela della dignità del lavoratore privacy inclusa", con nota inviata in data 25 novembre 2002, il ricorrente ha chiesto altresì di disporre il blocco dei dati ai sensi dell´art. 29, comma 5, della legge n. 675/1996 "per la mancata adozione di misure necessarie previste dall´art. 4 co. 2 L. 300/70 e L. 675/96".

All´invito ad aderire spontaneamente alle richieste del ricorrente, formulato da questa Autorità ai sensi dell´art. 20 del d.P.R. n. 501/1998 in data 12 novembre 2002, il titolare del trattamento ha risposto con nota depositata il 25 novembre 2002, nella quale ha contestato l´ammissibilità del ricorso, sostenendo:

  • di aver idoneamente riscontrato le istanze a suo tempo proposte dall´interessato ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996, invitando anche lo stesso a prendere visione del proprio fascicolo personale, invito cui peraltro l´interessato non ha dato seguito;
  • che la richiesta formulata nel ricorso in relazione alle misure di sicurezza adottate dalla società sarebbe inammissibile non avendo costituito oggetto dell´istanza previamente proposta e non potendosi peraltro configurare quale esercizio dei diritti previsti dall´art. 13 "che non menziona né l´art. 7, comma 4, lett. f), né l´art. 15" della legge n. 675/1996 che disciplinano l´adozione di tali misure;
  • che sarebbe "sottratta" alla competenza di questa Autorità la doglianza relativa al potenziale controllo sulla capacità produttiva del ricorrente che Telecom Italia S.p.A. potrebbe porre in essere attraverso gli strumenti informatici utilizzati dai lavoratori, dal momento che tale valutazione sarebbe di competenza "esclusiva del Giudice del lavoro".

La società resistente, in considerazione del puntuale riscontro fornito a suo tempo all´istanza ex art. 13 della legge n. 675/1996, ha chiesto che siano poste a carico del ricorrente le spese sostenute per il procedimento.

Nel corso della prima audizione svoltasi il 27 novembre 2002, le parti, ai sensi dell´art. 20, comma 8, del d.P.R. n. 501/1998, hanno concordato su una proroga di 20 giorni del termine per la decisione del ricorso.

Con memorie rispettivamente del 10 dicembre 2002 e 18 dicembre 2002, il ricorrente e la controparte hanno sostanzialmente ribadito le proprie posizioni. Il sig. XY ha chiesto altresì di porre a carico della società resistente le spese sostenute per il procedimento.

Nel corso della seconda audizione tenutasi il 20 dicembre 2002, il ricorrente -che il 4 dicembre 2002 aveva preso visione del proprio fascicolo personale- ha dichiarato di aver verificato l´esistenza all´interno di tale fascicolo di una sola scheda di valutazione relativa al momento dell´assunzione in servizio. In proposito ha lamentato l´assenza di schede di valutazione successive, in particolare relativamente ad un "cambio di qualifica" e di informazioni relative "al proprio incarico sindacale".

Telecom Italia S.p.A. ha risposto che la "richiesta relativa alle schede di valutazione non ha costituito oggetto né dell´istanza originaria, né del ricorso", ha precisato che "il passaggio dal livello 3 al livello 4 non prevede alcuna adozione formale di schede di valutazione delle prestazioni" e che la società non sarebbe tenuta a conservare siffatti documenti. In tali ipotesi la redazione delle suddette schede sarebbe infatti demandata alla "libera autonomia e discrezionalità valutativa" del responsabile gerarchico.

Per quanto riguarda, poi, i sistemi asseritamente volti al controllo a distanza dei lavoratori, la resistente ha precisato che "i dati che il dipendente inserisce per entrare nel programma non rappresentano un controllo a distanza in quanto non vengono effettivamente controllati in tal senso (...) l´unica finalità è quella di gestire i disservizi lamentati dai clienti".

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso concerne il trattamento di dati personali di un dipendente effettuato dal datore di lavoro.

In ordine alla richiesta del ricorrente relativa all´accesso ai dati personali che lo riguardano, la resistente ha fornito un riscontro adeguato, consentendo l´accesso al fascicolo personale del dipendente secondo modalità che appaiono conformi a quanto stabilito da questa Autorità in analoghe circostanze (vedi, ad es., Provv. del 17 settembre 2001 in Bollettino n. 22, p. 32). In ordine a tale richiesta va quindi dichiarato non luogo a provvedere ai sensi dell´art. 20 del d.P.R. n. 501/1998.

Peraltro, in relazione alla dichiarazione, contenuta nel verbale dell´audizione svoltasi il 20 dicembre 2002, con la quale la società ha dichiarato che "in linea generale, tutti i dati trattati dei dipendenti sono conservati negli appositi fascicoli personali", la resistente dovrà dare conferma all´interessato e a questa Autorità, entro e non oltre quindici giorni dal ricevimento della presente decisione, di non detenere altri dati relativi al ricorrente oltre a quelli resi già accessibili allo stesso.

Il ricorso è poi inammissibile in ordine alla richiesta di verificare l´adeguatezza delle misure di sicurezza di cui all´art. 15 della legge n. 675/1996 e la compatibilità del "sistema produttivo di Telecom" Italia S.p.A. con la disciplina vigente in materia di controllo dei lavoratori.

Ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996 il ricorso al Garante può essere proposto solo in relazione al mancato o inidoneo riscontro da parte del titolare del trattamento ad una previa istanza allo stesso avanzata in riferimento agli specifici diritti tutelati dall´art. 13, comma 1, della citata legge n. 675/1996. Con lo strumento del ricorso ex art. 29 non può infatti essere portata all´attenzione del Garante qualsiasi violazione della legge sulla protezione dei dati personali come può avvenire invece attraverso le segnalazioni e i reclami di cui all´art. 31 della medesima legge.

Nel caso di specie la doglianza relativa all´adozione di idonee misura di sicurezza non era contenuta nella previa richiesta avanzata dall´interessato.

Con separato provvedimento dell´Ufficio verrà instaurato un autonomo procedimento, ai sensi dell´art. 31, comma 1, lett. b), della legge n. 675/1996, per verificare la liceità, rispetto alle disposizioni della medesima legge, dei trattamenti dei dati personali dei dipendenti effettuati anche mediante l´utilizzo di particolari sistemi organizzativi e gestionali di tipo automatizzato. Ciò anche in relazione a quanto già emerso in altri procedimenti instaurati da questa Autorità.

In relazione alla sequenza dei rapporti intercorsi tra le parti a seguito delle richieste ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996 e al tenore dei riscontri forniti sussistono giusti motivi per compensare le spese fra le parti.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere ai sensi dell´art. 20, comma 2, della legge n. 675/1996 in ordine alla richiesta del ricorrente di accedere ai dati personali che lo riguardano;

b) dichiara inammissibile il ricorso in ordine alle altre richieste;

c) dichiara compensate le spese fra le parti.

Roma, 30 dicembre 2002

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Rodotà

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli