g-docweb-display Portlet

Diritto di accesso - Sospensione temporanea del trattamento dei dati da parte di una 'centrale rischi' privata in attesa dei necessari accertame...

Stampa Stampa Stampa
PDF Trasforma contenuto in PDF

[doc web n. 1067213]

Diritto di accesso - Sospensione temporanea del trattamento dei dati da parte di una ´´centrale rischi´´ privata in attesa dei necessari accertamenti giudiziari - 18 dicembre 2002

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato da Carmine Mammola, rappresentato e difeso dagli avv. Elena Sgandurra e Antonio Costa, presso il cui studio ha eletto domicilio

nei confronti di

Crif S.p.A.;

Visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il dott. Mauro Paissan;

PREMESSO:

Il ricorrente afferma di non aver ricevuto riscontro da parte di Crif S.p.A. ad un´istanza formulata ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996, con la quale aveva chiesto la cancellazione del proprio nominativo dalla banca dati della suddetta "centrale rischi" nella quale risultava segnalato per un finanziamento non estinto che il ricorrente sostiene di non aver mai richiesto (e per il quale ipotizza un´indebita utilizzazione dei propri dati identificativi da parte di un terzo, per scopi illeciti).

Nel ricorso presentato a questa Autorità il 29 ottobre 2002 ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996 il ricorrente ha ribadito la propria richiesta, invitando il Garante a disporre in via preliminare il "blocco totale di ogni dato inerente al signor Mammola" e, di seguito, la cancellazione, ponendo a carico del titolare le spese del procedimento.

A seguito dell´invito ad aderire formulato da questa Autorità in data 5 novembre 2002, Crif S.p.A., con note pervenute via fax in data 12 e 14 novembre 2002, ha dichiarato di:

  • aver riscontrato con nota a/r del 21 ottobre 2002 "la richiesta avanzata dal sig. Mammola, prima del ricorso (...), elencando le posizioni censite in banca dati (...) e comunicando che in merito alla richiesta di cancellazione dei dati si stavano effettuando le opportune verifiche presso gli istituti segnalanti, onde verificare l´effettiva sottoscrizione dei contratti di finanziamento erogati al ricorrente rispettivamente da Linea Banche Popolari S.p.A. e Deutsche Bank S.p.A." (verifiche che dichiarava di aver ripetutamente sollecitato);
  • "aver provveduto - nelle more del presente procedimento - a sospendere la visibilità di tutte le posizioni (...) attualmente censite nel proprio Bureau per la tutela del credito ed intestate al ricorrente", non essendo allo stato pervenuti alla società "idonei riscontri documentali (provenienti dall´interessato o dagli enti segnalanti)" tali da giustificare un provvedimento di cancellazione;
  • ritenere transitoria la misura adottata nelle more degli attesi riscontri da parte delle due citate banche e di auspicare che la misura stessa "sfoci in una risoluzione definitiva (riattivazione o cancellazione) entro la chiusura del presente procedimento con bilanciamento dei legittimi interessi facenti capo ad entrambe le parti".

La società resistente si è dichiarata comunque disponibile a cancellare successivamente i dati in caso di mancata produzione di copia dei contratti da parte delle banche (o di altra prova idonea da parte dell´interessato) e ha chiesto altresì, "stante la particolarità della vicenda", la compensazione delle spese sostenute per il procedimento.

Il ricorrente ha inviato una nota via fax in data 14 novembre 2002 con la quale, pur prendendo atto della misura sospensiva adottata da Crif S.p.A., ha però ribadito la propria richiesta di cancellazione da ogni banca dati ed elenco della medesima società, dichiarando nuovamente di non aver "mai sottoscritto alcun contratto di finanziamento o di credito al consumo con nessun istituto di credito o finanziario" e che "se sussistono contratti di tal genere rimasti inadempiuti, gli stessi non sono in alcun modo riconducibili al signor Mammola Carmine, ma sono stati evidentemente formati da altro e diverso soggetto che ha utilizzato illecitamente i dati identificativi del ricorrente".

Con nota del 26 novembre 2002, preso atto dell´assenso manifestato dalle parti, è stata data comunicazione che, ai sensi dell´art. 20, comma 8, del d.P.R. n. 501/1998, il termine per la decisione del ricorso era prorogato di venti giorni. Contestualmente questa Autorità ha invitato Linea Banche Popolari S.p.A. e Deutsche Bank S.p.A. ad inviare copia della documentazione detenuta in merito ai contratti di finanziamento asseritamente stipulati dal ricorrente. Nelle more di tale accertamento, e stante la misura sospensiva disposta da Crif S.p.A., l´Autorità si è riservata di provvedere sulla domanda di blocco unitamente al merito.

In risposta Deutsche Bank S.p.A. ha fatto pervenire a questa Autorità copia del contratto "a firma apparente del sig. Mammola Carmine, con relativa sottoscrizione in calce relativa all´informativa ai sensi della legge 675/96". Linea Banche Popolari S.p.A. ha invece comunicato, con fax in data 4 dicembre 2002, di non essere in grado, allo stato, di inviare copia della documentazione richiesta a causa "del trasferimento integrale della documentazione societaria ad altra sede distaccata" ed ha unicamente assicurato "la prosecuzione delle ricerche al fine di evadere le (...) richieste con la massima celerità possibile".

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso concerne il trattamento di dati personali effettuato da una c.d. "centrale rischi" privata a seguito di un contratto di finanziamento che il ricorrente assume essere stato falsamente sottoscritto e per il quale chiede di cancellare i dati presso ogni archivio della società resistente.

Il ricorso è parzialmente fondato.

Dalla documentazione acquisita emergono concreti elementi che rendono necessario, nella competente sede giudiziaria, un pieno accertamento della veridicità della sottoscrizione apposta sul contratto prodotto in copia da Deutsche Bank S.p.A. (che ad un primo esame non permette di ritenerla corrispondente a quella, autenticata, apposta dal ricorrente sul ricorso).

Analogo accertamento è necessario, nella medesima sede giudiziaria, relativamente all´altro contratto che non è stato prodotto nell´odierno procedimento da Linea Banche Popolari S.p.A.

Nelle more di tali accertamenti, che incidono ai sensi degli artt. 2702 del codice civile e 210 del codice di procedura civile, sulla contestata esattezza dei dati personali del ricorrente trattati a cura della "centrale rischi" resistente (art. 9 della legge n. 675/1996), non è accoglibile, allo stato, la richiesta di cancellazione di ogni dato personale del ricorrente, sussistendo ancora profili controversi la cui risoluzione non può essere al momento pregiudicata.

La società resistente ha sospeso temporaneamente la "visibilità" dei dati personali del ricorrente, ma non ha assunto (come pure si era riservata di fare) una posizione consolidata, sia pure transitoria, dopo la produzione di copia del contratto da parte di Deutsche Bank S.p.A. e la mancata documentazione da parte di Linea Banche Popolari S.p.A.

Ai sensi dell´art. 29, comma 4, della legge n. 675/1996, quale misura necessaria a tutela dei diritti dell´interessato, va quindi disposto il blocco del trattamento dei dati personali relativi al ricorrente, con particolare riferimento alla comunicazione o diffusione delle posizioni di asserita "sofferenza".

Il blocco comporta, nelle more di un utile esito dell´accertamento in sede giudiziaria e con riserva di un ulteriore intervento di questa Autorità ai sensi dell´art. 20, comma 11, del d.P.R. n. 501/1998 (il quale prevede che "qualora sorgano difficoltà o contestazioni riguardo all´esecuzione del provvedimento di cui all´art. 29, commi 4 e 5, della legge, il Garante (...) dispone le modalità di attuazione" dello stesso), la sospensione temporanea di ogni operazione di trattamento di dati del ricorrente da parte di Crif S.p.A., fatta eccezione per la loro conservazione ed eventuale utilizzazione anche ad istanza del ricorrente o dell´autorità giudiziaria per esclusivi fini di giustizia o di tutela di un diritto.

In relazione alla sequenza dei rapporti intercorsi tra le parti a seguito della richiesta ai sensi del citato art. 13, nonché al contenuto dei riscontri forniti, sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese fra le parti.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE DICHIARA:

a) parzialmente fondato il ricorso e per l´effetto dispone nei confronti di Crif S.p.A., ai sensi dell´art. 29, comma 4, della legge n. 675/1996, il blocco dei dati personali relativi al ricorrente nei termini di cui in motivazione;

b) compensate integralmente le spese tra le parti.

Roma, 18 dicembre 2002

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli