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Reti telematiche e Internet - È illecito l'invio non consensuale di e-mail pubblicitarie - 11 dicembre 2002 [1067239]

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[doc web n. 1067239]

Reti telematiche e Internet - È illecito l´invio non consensuale di e-mail pubblicitarie - 11 dicembre 2002

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

esaminato il ricorso presentato da Luca Ismaele Lodrini

nei confronti di

World Gates di Antonio Russo, con sede in Milano, V. Valle Isonzo, 7;

Visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Stefano Rodotà;

PREMESSO:

Il ricorrente espone di aver ricevuto un riscontro inidoneo ad una istanza formulata ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996 con la quale, nel contestare l´invio di un messaggio di posta elettronica avente contenuto promozionale (pubblicità di servizi di pulizia e di igiene ambientale), si era opposto al trattamento illecito dei dati che lo riguardano ed aveva chiesto di conoscere l´origine degli stessi e gli estremi identificativi del responsabile del trattamento.

Nel ricorso proposto al Garante ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996 e nella memoria integrativa inoltrata il 16 novembre 2002 l´interessato ha ribadito le proprie richieste chiedendo di porre a carico della controparte le spese sostenute per il procedimento.

All´invito ad aderire formulato da questa Autorità in data 14 novembre 2002, ai sensi dell´art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, la resistente, con nota fax del 29 novembre 2002, ha sostenuto:

  • di aver reperito l´indirizzo di posta elettronica del ricorrente dal sito Internet www.mailutilities.com tramite "un programma di ricerca denominato "Mail Extractor" che permette di ottenere indirizzi di particolari categorie di utenti (…)";
  • la finalità del reperimento di indirizzi e-mail "era esclusivamente quella di inviare comunicazioni pubblicitarie dell´attività svolta dalla World Gates (…), qualora il destinatario non avesse espresso volontà contraria, come invece è avvenuto";
  • di aver cancellato l´indirizzo di posta elettronica del ricorrente "dopo l´esplicita richiesta dell´interessato".

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso verte sul trattamento dei dati personali effettuato attraverso l´invio di corrispondenza per finalità promozionali ad un indirizzo di posta elettronica, senza che risulti acquisito il previo consenso dell´interessato od operante uno dei presupposti del trattamento di cui all´art. 12 della legge n. 675/1996, all´art. 10 del d. lg. 13 maggio 1998, n. 171 ed all´art. 10 del d. lg. 22 maggio 1999, n. 185, in materia di contratti a distanza.

La ricerca e il successivo utilizzo dell´indirizzo di posta elettronica del ricorrente ha dato luogo, nel caso di specie, ad un trattamento di dati personali ai sensi dell´art. 1, comma 2, lett. b) e c), della legge n. 675/1996. Le richieste dell´interessato, formulate ai sensi dell´art. 13 della citata legge n. 675/1996, sono pertanto legittime.

L´utilizzazione di indirizzi di posta elettronica ottenuti attraverso particolari software o reperiti in Internet non è consentita per l´invio generalizzato di e-mail aventi contenuto commerciale o pubblicitario (cfr. Provv. del Garante dell´11 gennaio 2001, in Bollettino 2001, n. 16, p. 39), senza un´idonea informativa rilasciata ai sensi dell´art. 10 della legge n. 675/1996 e in assenza del previo consenso dell´interessato o di uno degli altri presupposti del trattamento di cui alle disposizioni sopraindicate.

Dalla documentazione in atti è emerso che la resistente ha tuttavia fornito un adeguato riscontro alle richieste dell´interessato con riferimento all´origine dei dati personali che lo riguardano ed all´opposizione al loro trattamento, avendo anche assicurato di aver cancellato l´indirizzo di posta elettronica con dichiarazione della cui veridicità si risponde anche ai sensi dell´art. 37-bis della legge n. 675/1996 ("Falsità nelle dichiarazioni e nelle notificazioni al Garante").

In relazione a queste sole richieste va pertanto dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998.

Con riferimento alla richiesta di conoscere gli estremi identificativi dell´eventuale responsabile del trattamento la resistente non ha fornito invece alcun riscontro. Per questa parte il ricorso deve essere quindi accolto. La resistente dovrà comunicare all´interessato gli estremi identificativi del responsabile (o dei responsabili) del trattamento eventualmente designati (art. 8 legge n. 675/1996), entro trenta giorni dalla data di ricezione della comunicazione della presente decisione.

Con distinto provvedimento l´Autorità provvede nell´ambito di un autonomo procedimento a disporre il blocco del trattamento illecito dei dati, risultando in atti, per espressa ammissione della resistente, che la stessa ha posto in essere un´attività di invio massivo e illecito di comunicazioni indesiderate di tipo pubblicitario, svolta mediante l´utilizzo del software sopraindicato.

Verranno inoltre verificati, nell´ambito di un ulteriore procedimento, i presupposti di incompletezza dell´informativa ai sensi dell´art. 10 della legge n. 675/1996.

Per quanto concerne le spese va posto a carico della resistente un quarto dell´ammontare delle spese sostenute nel presente procedimento (determinato nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso al Garante), stante la necessità di disporre una parziale compensazione delle spese per giusti motivi inerenti al contenuto del riscontro inviato, sia pure tardivamente, al ricorrente.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998 con riferimento alla richiesta di conoscere l´origine dei dati personali e all´opposizione al loro trattamento;

b) accoglie il ricorso per quanto concerne la richiesta di conoscere il nominativo del/i responsabile/i del trattamento e ordina alla resistente di comunicare al ricorrente gli estremi identificativi del/i responsabile/i del trattamento eventualmente designati, entro il termine di cui in motivazione, dandone comunicazione anche a questa Autorità entro la medesima data;

c) determina, ai sensi dell´art. 20, commi 2 e 9, del d.P.R. n. 501/1998, nella misura forfettaria di euro 250, di cui 25,82 per diritti di segreteria, l´ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento, posto in misura pari ad un quarto, previa parziale compensazione delle spese per giusti motivi, a carico di World Gates di Antonio Russo, che dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 11 dicembre 2002

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Rodotà

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli