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Procedimento relativo ai ricorsi - Dimostrazione dell'identità dell'interessato - 11 dicembre 2002 [1067272]

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[doc web n. 1067272]

Procedimento relativo ai ricorsi - Dimostrazione dell´identità dell´interessato - 11 dicembre 2002

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

In data odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dottor Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

esaminato il ricorso presentato da XY

nei confronti di

ASSITALIA - Le Assicurazioni d´Italia S.p.A.;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Mauro Paissan;

PREMESSO:

Il ricorrente, che ha promosso un procedimento dinanzi all´autorità giudiziaria per ottenere il risarcimento dei presunti danni subiti a seguito di un ricovero presso il Pronto soccorso dell´Azienda ospedaliera Santa Maria della Misericordia di Udine, è stato sottoposto "a numerose visite medico-legali" da parte di alcuni medici di fiducia di Assitalia - Le Assicurazioni d´Italia S.p.A. Quest´ultima ha aperto un´istruttoria sul sinistro a seguito di denuncia della "Usl 7 Udinese che, in forza di un contratto di assicurazione della responsabilità civile in corso con Assitalia, ha chiesto di essere tenuta indenne dalle richieste risarcitorie del sig. XY".

Nel ricorso proposto al Garante ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996, il ricorrente afferma di non aver ricevuto riscontro ad una richiesta di accesso ai dati personali che lo riguardano formulata ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996, con la quale aveva chiesto alla società di conoscere tutti i dati inerenti alla propria salute contenuti nelle perizie medico-legali redatte dai medici fiduciari della società. Con la proposizione del ricorso l´interessato ha ribadito le proprie istanze, chiedendo di porre a carico della controparte le spese sostenute per il procedimento.

All´invito ad aderire spontaneamente a tali richieste, formulato il 12 novembre 2002 ai sensi dell´art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, la società ha risposto con note del 21 e 25 novembre 2002 e nel corso dell´audizione del 28 novembre 2002, sostenendo che:

  • il ricorso sarebbe inammissibile, non avendo l´interessato allegato alla richiesta di accesso ex art. 13 della legge n. 675/1996 copia di un documento di riconoscimento;
  • le valutazioni rese dai propri medici fiduciari, ancorché espresse in ambito professionale, sarebbero a suo avviso sottratte al diritto di accesso in quanto opinioni riconducibili alla libera espressione del pensiero del loro autore;
  • tale diritto di accesso dovrebbe essere comunque differito ai sensi dell´art. 14, comma 1, lett. e), della legge n. 675/1996 dal momento che l´interessato ha convenuto in giudizio la USL 7 di Udine (ente attualmente in liquidazione), assicurata dalla società resistente, la quale è dunque "direttamente interessata al definitivo esito del giudizio, (...) attualmente in fase di appello, per le conseguenze che (...) potrebbero derivare in termini di consolidamento del suo obbligo risarcitorio, ovvero, (...) per la restituzione di somme già pagate";
  • la conoscenza delle valutazioni espresse dai fiduciari della società "potrebbe, alterando la corretta dinamica processuale", fornire all´interessato "un ingiusto vantaggio sotto il profilo dell´onere della prova ed arrecare quindi pregiudizio ai diritti" del titolare;
  • la società di assicurazione ha già provveduto a fornire al medico di fiducia dell´interessato "le parti di tre relazioni mediche concernenti i soli dati oggettivi, omettendo le valutazioni espresse dai fiduciari. Non sono state invece trasmesse (...) due note del dott. Flamini, non contenendo le stesse alcun dato oggettivo del ricorrente".

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso verte su una richiesta di accesso a dati personali detenuti da una compagnia di assicurazione e contenuti in alcune perizie medico-legali.

Va rigettata l´istanza di inammissibilità del ricorso. L´art. 17, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998 precisa che "l´interessato deve dimostrare la propria identità, anche esibendo o allegando copia di un documento di riconoscimento".

L´esibizione di un documento di riconoscimento (come sottolineato da questa Autorità, ad es., nel provvedimento del 26 marzo 2001 in Bollettino n. 18, p. 12 e ss.) è dunque una delle possibilità di dimostrazione dell´identità personale né esclusiva né obbligatoria, essendo sufficiente appurare l´identità personale anche attraverso altre adeguate circostanze quali, tra l´altro, la conoscenza personale o la presenza in atti di ulteriori elementi che comprovino in altro modo l´identità del ricorrente.

Il titolare avrebbe dovuto eventualmente formulare tale eccezione al momento della presentazione dell´istanza ex art. 13, consentendo così all´interessato di fornire tempestivamente prova della propria identità - qualora la stessa non fosse già desumibile altrimenti - e permettendo allo stesso il legittimo esercizio dei diritti di cui all´art. 13.

Per quanto attiene al merito, va dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso in relazione alla richiesta di accedere alle parti delle perizie contenenti dati personali di tipo identificativo, o comunque non incidenti sulle ragioni di tutela prospettate dal titolare del trattamento, in quanto la resistente ha già provveduto, nel rispetto di quanto disposto all´art. 23, comma 2, della legge n. 675/1996, a comunicare tali tipi di dati all´interessato per il tramite del medico dallo stesso designato.

In ordine agli altri dati personali contenuti nella parte più specificamente valutativa delle predette perizie medico legali va invece esaminata la possibilità di applicare (secondo quanto ipotizzato da Assitalia - Le Assicurazioni d´Italia S.p.A.) l´art. 14, comma 1, lettera e), della legge n. 675/1996, che prevede il temporaneo differimento dell´esercizio dei diritti previsti dall´art. 13 della medesima legge, per il periodo durante il quale potrebbe derivarne pregiudizio per lo svolgimento delle cd. "indagini difensive" o, comunque, per far valere un diritto in sede giudiziaria.

La valutazione dell´esistenza di un effettivo pregiudizio ai sensi del citato art. 14, comma 1, lettera e), deve essere effettuata caso per caso e sulla base di concreti elementi forniti dal titolare del trattamento o comunque risultanti dagli atti.

Nel caso di specie la società ha rappresentato una serie di elementi connessi alla circostanza che in data 20 novembre 2002 (come da atto di citazione depositato in atti) il commissario liquidatore dell´Usl n. 7 "Udinese" ha impugnato la sentenza del Tribunale di Udine emessa in data 5 aprile 2002, chiedendo anche la sospensione della provvisoria esecuzione.

Il Garante ravvisa che, nel caso di specie, essendosi determinata in relazione ai predetti elementi una particolare situazione nella quale occorre non pregiudicare temporaneamente l´attività delle parti in ordine alla prova, è da ritenersi legittimo un differimento del diritto di accesso ai sensi del citato art. 14.

Alla luce delle considerazioni sopraesposte e del parziale rigetto del ricorso sussistono infine giusti motivi per compensare fra le parti le spese del procedimento.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998, sul ricorso in riferimento alla richiesta di accesso ai dati personali dell´interessato di tipo identificativo o comunque non incidenti sulle ragioni a tutela prospettate dal titolare del trattamento;

b) rigetta il ricorso per i restanti profili, nei termini di cui in motivazione;

c) dichiara compensate le spese fra le parti.

Roma, 11 dicembre 2002

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1067272
Data
11/12/02

Argomenti


Tipologie

Decisione su ricorso