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Procedimento relativo ai ricorsi - Comunicazione a terzi di dati contenuti in un libretto di deposito cointestato - 2 dicembre 2002 [1067444]

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[doc web n. 1067444]

Procedimento relativo ai ricorsi - Comunicazione a terzi di dati contenuti in un libretto di deposito cointestato - 2 dicembre 2002

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato da XY rappresentato dall´avv. Francesco Paolo Brunello

nei confronti di

Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 adottato con deliberazione n. 15 del 28 giugno 2000;

RELATORE il prof. Gaetano Rasi;

PREMESSO:

Il ricorrente, intestatario di un libretto di deposito presso la Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, espone di non aver ricevuto alcun riscontro ad un´istanza con la quale aveva lamentato la "diffusione a terzi" dei dati personali che lo riguardano da parte del suddetto istituto di credito.

La vicenda trae origine dalla sottoscrizione di un fondo di investimento obbligazionario gestito dalla società 7 Eptafund effettuata da uno dei cointestatari del citato libretto di deposito. In occasione di tale sottoscrizione, su "asserito" sollecito di un dipendente della Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, uno dei cointestatari del libretto avrebbe apposto sull´apposito modulo la firma falsa dell´interessato e dell´altra contestataria, firma successivamente disconosciuta dal ricorrente.

Nel ricorso proposto ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996 il ricorrente ha ribadito la propria richiesta e ha chiesto l´intervento di questa Autorità al fine di "accertare, reprimere e sanzionare" il comportamento della banca resistente.

All´invito ad aderire formulato da questa Autorità in data 11 novembre 2002, Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo S.p.A., con nota fax del 15 novembre 2002, nel riconfermare quanto già evidenziato in una lettera inviata all´interessato in data 8 novembre 2002, ha sostenuto:

  • che "è pacifico che la sottoscrizione" in oggetto non è stata apposta dall´interessato, "bensì dal cointestatario Cesaro Francesco il quale ha omesso la circostanza" dichiarando di aver "deliberatamente cointestato il XY sul fondo obbligazionario al fine di mantenere la stessa intestazione del deposito da cui era stata prelevata la provvista";
  • di aver preso atto del disconoscimento della firma da parte del ricorrente "null´altro potendo fare che rimanere a disposizione per ogni ulteriore chiarimento";
  • che la denuncia-querela presentata in seguito dall´interessato ha indotto la banca ad attendere gli sviluppi della vicenda, mentre il ricorso al Garante sarebbe "incompatibile con l´azione avviata in precedenza per lo stesso motivo".

Con fax inviato in data 21 novembre 2002 l´interessato ha ribadito le proprie richieste.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso verte su un trattamento asseritamente illegittimo di dati personali svolto da una banca in relazione ad un´operazione di investimento mobiliare.

L´operazione di trattamento contestata è consistita nella comunicazione (e non diffusione, come erroneamente sostenuto dal ricorrente) dei dati identificativi dell´interessato ad una società di gestione di fondi mobiliari a seguito della controversa apposizione di una firma da parte di un cointestatario di un libretto di deposito che prevedeva la facoltà per i cointestatari di compiere operazioni separate.

Va disattesa l´eccezione di inammissibilità proposta dall´istituto di credito in relazione all´art. 29, comma 2, della legge n. 675/1996. Come emerge dalla documentazione in atti, il procedimento attivato dalla denuncia-querela sporta dal ricorrente attiene a profili del tutto diversi da quelli in esame (ipotizzata esistenza di reati di truffa e falso da parte di un non meglio identificato dipendente della Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo S.p.A.).

Il ricorso è inammissibile in relazione ad altro profilo.

Ai sensi dell´art. 29 della menzionata legge n. 675, il ricorso al Garante può essere proposto solo in relazione al mancato o inidoneo riscontro da parte del titolare del trattamento ad una previa istanza allo stesso avanzata in riferimento agli specifici diritti tutelati dall´art. 13, comma 1, della legge n. 675.

Con lo strumento del ricorso non può essere portata all´attenzione del Garante qualsiasi violazione della legge sulla protezione dei dati personali, come può avvenire invece attraverso le segnalazioni e i reclami di cui all´art. 31 della predetta legge.

Nel caso di specie il ricorso è inammissibile, non essendo stato preceduto da un atto validamente qualificabile come esercizio dei citati diritti di cui all´art. 13 della legge n. 675. Tale non può essere infatti considerata la nota inoltrata in data 26 luglio 2002 alla Direzione generale della Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo nella quale non si fa riferimento all´esercizio di alcuno degli specifici diritti di cui al medesimo art. 13.

La stessa nota si configura piuttosto come una generica "contestazione" di comportamenti tenuti dalla banca e denunciati come illegittimi.

Rispetto a tali comportamenti (in ordine ai quali l´interessato si riservava la presentazione di un "esposto" alle autorità competenti) si è sollecitato infatti l´"intervento sanzionatorio" di questa Autorità e della Banca d´Italia, e si è chiesto alla banca resistente di "riparare alle violazioni civili, amministrative e penali".

Anche l´atto di ricorso non fa riferimento a specifici diritti tutelati dall´art. 13, comma 1, della legge n. 675 e si limita a formulare genericamente la richiesta di "repressione e sanzione del comportamento della Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo S.p.A.". Né può essere ritenuto che l´istanza in esame possa rilevare alla stregua di una opposizione al trattamento dei dati dell´interessato, avendo la banca preso già atto, prima della presentazione del ricorso, del disconoscimento di firma formalizzato dal ricorrente, ed essendosi la stessa riservata ulteriori iniziative all´esito del procedimento penale in corso, anche in riferimento alla controversa ricostruzione dei fatti.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

dichiara inammissibile il ricorso nei termini di cui in motivazione.

Roma, 2 dicembre 2002

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Rasi

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli