g-docweb-display Portlet

Trattamento dei dati - Requisiti e modalità per il trattamento dei dati - 20 novembre 2002 [1067453]

Stampa Stampa Stampa
PDF Trasforma contenuto in PDF

[doc. web. n. 1067453]

Trattamento dei dati - Requisiti e modalità per il trattamento dei dati - 20 novembre 2002

Nell´attuale carente contesto normativo, costituisce un trattamento illecito - di cui va disposto il blocco immediato - la richiesta di un concessionario del servizio di riscossione dei tributi volta ad ottenere, da parte dei clienti di un professionista, il rilascio di una dichiarazione stragiudiziale sull´eventuale esistenza di crediti professionali pignorabili. Infatti, l´emanazione, da parte dell´Agenzia delle entrate, di disposizioni amministrative in materia non è sufficiente a colmare la lacuna normativa determinata dalla mancanza di specifiche norme di legge o di regolamento.

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

ESAMINATO il ricorso presentato da XY

nei confronti di

Banca di Roma S.p.A.-Servizio riscossione tributi, Concessione di Frosinone;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Mauro Paissan;

PREMESSO:

L´interessato afferma di non aver ricevuto riscontro ad una istanza formulata ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996 nei confronti di Banca di Roma S.p.A., in qualità di concessionaria del servizio di riscossione tributi per la provincia di Frosinone, creditrice per tributi fiscali e previdenziali nei confronti del medesimo interessato.

Con l´istanza, quest´ultimo si era sostanzialmente opposto al trattamento dei dati personali che lo riguardano effettuato attraverso l´invio a terzi, con i quali aveva intrattenuto rapporti professionali, di una "richiesta di dichiarazione stragiudiziale" -sotto forma di dichiarazione sostitutiva dell´atto di notorietà- volta a verificare l´esistenza di eventuali crediti vantati dal ricorrente nei loro confronti.

In particolare l´interessato deduce l´illiceità delle modalità di trattamento dei dati prescelte dalla concessionaria, anche in riferimento alla comunicazione a terzi di informazioni relative alla posizione debitoria, in assenza di consenso e in presenza, peraltro, di un credito di imposta che sarebbe in altro modo già "ampiamente garantito".

Nel ricorso presentato a questa Autorità ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996 l´interessato ha ribadito le proprie richieste chiedendo la cancellazione dei dati in caso di accertato trattamento illecito, nonché il risarcimento dei danni.

A seguito dell´invito ad aderire formulato da questa Autorità in data 24 ottobre 2002, Banca di Roma S.p.A., con nota anticipata via fax il 31 ottobre 2002, ha sostenuto che il contestato trattamento sarebbe lecito, dichiarando:

  • che il tipo di attività esercitata dal concessionario del servizio di riscossione dei tributi rileverebbe ai fini dell´operatività sia dei requisiti del trattamento dei dati equipollenti al consenso dell´interessato, sia del d.lg. n. 135/1999 in caso di eventuale trattamento di dati sensibili e giudiziari;
  • di aver inviato gli "specifici questionari finalizzati a raccogliere dichiarazioni stragiudiziali" per avviare "una vera e propria azione di pignoramento presso terzi per somme dagli stessi dichiarate" (in caso di dichiarazioni stragiudiziali "positive") e di abbandonare invece la procedura in caso di "dichiarazioni stragiudiziali negative";
  • che "la facoltà, per il concessionario, di avvalersi di richieste stragiudiziali di notizie (e relativi riscontri), introdotta sin dal 1925 con normale ministeriale n. 77 è stata recentemente ribadita dalla stessa amministrazione finanziaria con risoluzione (...) dell´Agenzia dell´entrate n. 17/E del 21 gennaio 2002";
  • che "il mancato svolgimento dell´azione esecutiva su tutti i beni del contribuente risultanti dal sistema informativo del Ministero delle finanze (...) costituisce causa di perdita del diritto al discarico per il concessionario (art. 19, comma 2, lett. d), d.lg. n. 112/1999)";
  • che la suddetta risoluzione n. 17/E del 21 gennaio 2002 rappresenterebbe un "ordine" per i concessionari (in relazione al diritto-dovere dell´amministrazione finanziaria di impartire "istruzioni" e per fini specifici, "disposizioni" per i concessionari: v. anche art. 53, comma 2, d.lg. n. 112/1999) la cui inosservanza è considerata causa di punibilità ai sensi dell´art. 53, comma 2, del d.lg. n. 112 del 13 aprile 1999;
  • che le richieste di dichiarazioni stragiudiziali, a differenza di quanto avviene per il pignoramento presso terzi, non recherebbero alcun riferimento di ordine quantitativo al debito del ricorrente;
  • che "in ogni caso l´instaurazione dei procedimenti coattivi presso terzi per il pignoramento della somma dagli stessi eventualmente dovute avrebbe portato al medesimo risultato, non essendo il concessionario (qualora non avesse utilizzato le dichiarazioni stragiudiziali) in possesso di informazioni circa la debenza o meno di somme da parte di terzi".

Con note fax del 31 ottobre e dell´11 novembre 2002 il ricorrente si è dichiarato insoddisfatto del riscontro sottolineando l´assenza di una precisa indicazione in merito all´origine dei dati relativi ai terzi privati contattati; ha chiesto quindi di porre a carico della controparte le spese sostenute per il procedimento.

Le parti hanno ribadito le proprie posizioni nel corso dell´audizione svoltasi il 6 novembre 2002.

Nella medesima data, Banca di Roma S.p.A. ha presentato una nota nella quale, in merito all´origine dei dati relativi all´interessato, ha richiamato l´art. 18 del d.lg. n. 112/1999 che autorizza i concessionari ad accedere agli uffici pubblici e al sistema informativo del Ministero dell´economia e delle finanze relativamente ai debitori iscritti a ruolo, "con esclusivo riferimento alle notizie indispensabili per lo svolgimento dell´attività di riscossione".

Con nota del 14 novembre 2002 la banca resistente ha ribadito la liceità del trattamento effettuato precisando che la procedura contestata eviterebbe l´instaurazione di pignoramenti.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso concerne il trattamento di dati personali di un contribuente effettuato da un concessionario del servizio di riscossione dei tributi mediante l´utilizzo di "dichiarazioni stragiudiziali" di terzi volte ad accertare l´esistenza di crediti o di altri rapporti utili a fini di pignoramento.

Il ricorso è fondato.

L´attività posta in essere dalla concessionaria per la riscossione dei tributi comporta un trattamento di dati personali effettuato da un soggetto nei cui confronti non risulta comprovata anche in riferimento agli artt. 10, 12 e 20 della legge n. 675/1996, la liceità e correttezza dell´operato, con particolare riguardo alla raccolta di dati personali dell´interessato presso terzi ed alla comunicazione a questi ultimi di alcune informazioni personali in occasione della richiesta di rilascio delle menzionate dichiarazioni stragiudiziali.

Dalla documentazione in atti non risulta alcuna specifica previsione normativa di rango legislativo o regolamentare che, ai sensi degli artt. 12, comma 1, lett. a), e 20, comma 1, lett. c), della legge, legittimi il trattamento effettuato dal concessionario attraverso richieste di dichiarazioni stragiudiziali di terzi. I concessionari della riscossione sono sottoposti alla vigilanza del Ministero dell´economia e delle finanze nell´esercizio della quale il Ministero -ora, l´Agenzia delle entrate- "emana istruzioni e, per fini specifici, può impartire disposizioni" (art. 5, d.lg. n. 112 cit.). Contrariamente a quanto sostenuto da parte resistente nella memoria del 31 ottobre 2002, tale attività risulta menzionata esclusivamente da disposizioni o istruzioni che non rivestono rango legislativo o regolamentare (Normale n. 77 del 1925; risoluzione n. 17/E dell´Agenzia delle entrate del 21 gennaio 2002).

La contestata attività, realizzata senza titolo in aggiunta alla corretta procedura di riscossione dei crediti, non risponde inoltre ai principi di pertinenza e non eccedenza dei dati rispetto alle finalità perseguite (art. 9 legge n. 675/1996).

Va altresì osservato che:

a) non risultano pertinenti i riferimenti della resistente al d.lg. n. 135/1999 in materia di trattamento di dati sensibili (venendo peraltro nella specie in considerazione unicamente dati "comuni");

b) non risultano parimenti pertinenti le deduzioni riferite alla possibilità per i concessionari di accedere a sistemi informativi di altri soggetti creditori, in quanto, a parte il rispetto di determinati limiti, vanno osservate al riguardo alcune cautele a tutela della riservatezza dei debitori che, benché necessarie secondo la normativa primaria di settore e segnalate dal Garante (art. 18, comma 3, d.lg. n. 112/1999; nota Garante n. 5436 del 12 agosto 1999, punto 2), non sono state adeguatamente previste dal d.m. 16 novembre 2000 attuativo dell´art. 18 poc´anzi citato.

Nelle more degli ulteriori accertamenti che questa Autorità si riserva di avviare con autonomo procedimento ai sensi dell´art. 31, comma 1, lett. b) e c), della legge n. 675/1996 (anche in riferimento ai rapporti intercorrenti fra Amministrazione finanziaria e società concessionarie), e in conseguenza delle richieste del ricorrente, va disposto, ai sensi dell´art. 29, comma 4, e dell´art. 31, comma 1, lett. l), della legge n. 675/1996, il blocco del trattamento dei dati personali del ricorrente da parte della società concessionaria. Ciò comporta la sospensione temporanea di ogni operazione del trattamento ad eccezione della sola conservazione dei dati (art. 1, comma 2, lett. l), legge n. 675/1996).

Deve essere invece dichiarata inammissibile la richiesta di risarcimento dei danni che può essere eventualmente proposta dall´interessato, ove ne ricorrano i presupposti, solo dinanzi alla competente autorità giudiziaria.

Per quanto concerne le spese, va posto a carico del titolare del trattamento l´ammontare delle spese sostenute nel presente procedimento, determinato nella misura forfettaria di euro 250, di cui 25,82 per diritti di segreteria, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso al Garante.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) dichiara fondato il ricorso e, per l´effetto, dispone, ai sensi degli artt. 29, comma 4, e art. 31, comma 1, lett. l), della legge n. 675/1996, nei confronti di Banca di Roma S.p.A.-Servizio riscossione tributi, Concessione di Frosinone, il blocco del trattamento dei dati personali del ricorrente;

b) dichiara inammissibile la richiesta di risarcimento dei danni nei termini di cui in motivazione;

c) determina, ai sensi dell´art. 20, commi 2 e 9, del d.P.R. n. 501/1998, nella misura forfettaria di euro 250, di cui 25,82 per diritti di segreteria, l´ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento a carico di Banca di Roma S.p.A.-Servizio riscossione tributi, Concessione di Frosinone, la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 20 novembre 2002

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli